IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile  2006,  n. 219, recante:
«Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di
modifica)  relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per   uso   umano,   nonche'   della  direttiva  2003/94/CE»  ed,  in
particolare,  l'art.  88,  comma 3, che, dispone che la ripetibilita'
della  vendita dei medicinali di cui al comma 2 del medesimo articolo
e' consentita per non piu' di dieci volte;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
  Visto  il  potere  conferito al Ministro della salute dall'art. 88,
comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di prevedere
in   tema  di  ripetibilita'  della  vendita,  con  decreto,  diverse
prescrizioni, con riferimento a particolari tipologie di medicinali;
  Ravvisata  l'opportunita',  per i prodotti a base di benzodiazepine
riportati  nella  tabella  II,  sezione  E,  del  citato  decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 ottobre  1990, n. 309, di ridurre la
ripetibilita' della vendita;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  La  ripetibilita'  della  vendita  dei  medicinali  di cui alla
tabella  II,  sezione  E, del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e' consentita, complessivamente, per non piu'
di tre volte.
  2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
    Roma, 7 agosto 2006
                                                   Il Ministro: Turco