IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  il  decreto  legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito:
decreto  legislativo  n.  164/2000)  ed in particolare l'art. 18, che
stabilisce  che  le  imprese  di  vendita  del gas hanno l'obbligo di
fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;
  Visto  l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che
stabilisce   che   il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  provvede  alla  sicurezza,  all'economicita' e alla
programmazione   del   sistema  nazionale  del  gas,  anche  mediante
specifici  indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita'
e   la   sicurezza   degli   approvvigionamenti   e   di  ridurre  la
vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
  Visto  l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che
stabilisce   che   il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  in  caso  di  crisi  del mercato dell'energia o di
gravi  rischi  per  la sicurezza della collettivita' puo' adottare le
necessarie misure temporanee di salvaguardia;
  Vista  la deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297/05, dell'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorita);
  Vista  la  deliberazione 28 giugno 2006, n. 134 dell'Autorita', che
prevede incentivi all'importazione invernale spot di gas naturale;
  Visto il documento per la consultazione 28 giugno 2006 con il quale
l'Autorita' illustra le proprie proposte in materia di definizione di
modifiche  ed integrazioni ai criteri di determinazione della tariffa
di  trasporto ed alla disciplina di accesso al servizio di trasporto,
ed  in particolare i delineati corrispettivi infrannuali di trasporto
nei  punti  di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi
con    l'estero    e    le   disposizioni   transitorie   in   merito
all'incentivazione   di   rilascio   di   capacita'   nei   punti  di
interconnessione con l'estero;
  Visti  i  dati a consuntivo della situazione di emergenza climatica
durante  il  periodo invernale 2005-2006, ed in particolare le misure
adottate in materia di massimizzazione delle importazioni di gas e di
interrompibilita' delle forniture di gas;
  Viste  le  analisi  svolte, per il periodo invernale 2006-2007, dal
Comitato  tecnico  di emergenza e monitoraggio del sistema del gas di
cui  all'art.  8  del decreto del Ministro delle attivita' produttive
26 settembre  2001,  che evidenziano la necessita' di adottare misure
per  accrescere l'offerta di gas al fine di contenere il ricorso agli
stoccaggi e per fare fronte a situazioni critiche di domanda di punta
eccezionale  che  potrebbero  verificarsi  verso la fine dello stesso
periodo invernale;
  Considerato   che   tale  deficit,  in  relazione  alle  condizioni
climatiche  e  ad  altre  circostanze  sfavorevoli,  potrebbe  essere
compreso  tra  1  e  2  miliardi  di metri cubi di gas e che potrebbe
aumentare in caso di riduzioni non programmate di forniture di gas da
fornitori esteri;
  Considerato  che e' necessario assicurare la disponibilita' massima
di  gas  di  importazione  per  far  fronte  alla domanda di gas come
potrebbe svilupparsi nel periodo invernale 2006-2007;
  Considerato  che  la  sospensione  delle  forniture  ai clienti che
possano sottoscrivere contratti interrompibili consente di ridurre il
fabbisogno  di  gas  nei  casi  in cui non si riesca a far fronte con
altre misure alla domanda complessiva;
  Considerati  i  benefici che, nel contesto della maggiore sicurezza
dell'alimentazione   e   della   tenuta   del   sistema  in  caso  di
disequilibrio  tra  domanda  e  disponibilita'  di gas, derivano agli
stessi  utenti  dalla  interrompibilita'  di  cui  sopra,  in  quanto
contribuiscono   ad  assicurare  l'integrita'  e  l'operativita'  del
sistema  stesso,  e  quindi i ricavi derivanti dal suo esercizio agli
utenti stessi;
  Considerato  che,  in  applicazione  della  procedura  di emergenza
climatica  ed in caso di deficit tra domanda e disponibilita' di gas,
puo'  essere  richiesta  una riduzione del fabbisogno di gas mediante
l'applicazione dell'interrompibilita' di forniture di gas;
  Considerata  la  opportunita'  di  un intervento dell'Autorita' per
incentivare  una  maggiore  offerta  di  interrompibilita',  mediante
l'introduzione di corrispettivi di trasporto di gas differenziati per
forniture interrompibili e non interrompibili;
  Considerato   il  parere  favorevole  sulle  misure  contenute  nel
presente  decreto  espresso  dal  Comitato  tecnico  di  emergenza  e
monitoraggio  del  sistema  del gas e le osservazioni pervenute dalle
associazioni di categoria degli utenti del sistema nazionale del gas;
  Ritenuta  necessaria la tempestiva attivazione di misure adeguate a
far  fronte  alla  domanda  di  gas  naturale  del  prossimo  periodo
invernale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

    Disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas

  1.  Con  decorrenza  dal  13 novembre 2006 e fino al 31 marzo 2007,
ciascun   utente   titolare   di   capacita'   di   trasporto,  anche
interrompibile,  ad  ogni  punto  di  entrata della rete nazionale di
trasporto del gas naturale interconnesso con l'estero ha l'obbligo di
utilizzare completamente le capacita' di trasporto conferite ai punti
di  entrata  della  rete  nazionale dei gasdotti per il prossimo anno
termico   2006-2007,   al  fine  di  rendere  massime  le  immissioni
complessive   di  gas  in  rete,  tenuto  conto  dei  volumi  massimi
consentiti dai contratti di importazione e della loro gestione.
  2.  Gli utenti di cui al comma 1 presentano alla Direzione generale
per  l'energia  e  le  risorse minerarie del Ministero dello sviluppo
economico  (di  seguito:  la  Direzione)  e  all'Autorita'  entro  il
30 settembre 2006 il piano delle importazioni previste per il periodo
di cui al comma 1 coerente con gli obblighi di massimizzazione di cui
al  presente  articolo,  tenuto  conto delle misure di incentivazione
all'importazione  per il trimestre gennaio-marzo 2007 di cui all'art.
2 della deliberazione 28 giugno 2006 dell'Autorita' n. 134/06.
  3.  La  Direzione effettua in relazione ai piani delle importazioni
di   cui  al  comma 2  il  controllo  delle  capacita'  di  trasporto
effettivamente  richieste all'impresa maggiore di trasporto nel corso
del  procedimento  di allocazione per l'anno termico 2006-2007, sulla
base   dei   contratti   di   importazione   e  delle  autorizzazioni
all'importazione   rilasciate.  A  tal  fine  l'impresa  maggiore  di
trasporto  trasmette  alla  stessa  Direzione  i  dati  relativi alle
capacita'   richieste   e   conferite  a  ciascun  utente,  curandone
l'aggiornamento.
  4.  Fatte  salve  le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del
Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005 con cui e' stata
approvata  la procedura di emergenza per fare fronte alla mancanza di
copertura   del   fabbisogno  di  gas  naturale  in  caso  di  eventi
climaticisfavorevoli,  i  quantitativi  di  gas  che,  al termine del
periodo di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti fattori:
    a) una tolleranza del 2%;
    b) contenuto energetico del gas importato;
    c) eventuali cause di provata forza maggiore;
    d) messa a disposizione dei terzi delle capacita' non utilizzate,
con  adeguato  preavviso,  secondo  le  modalita'  di  cui al comma 8
stabilite dall'Autorita';
    e) nel  caso  di  contratti  di  importazione  che  prevedono  la
consegna  in piu' punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti,
dell'utilizzo  complessivo  della  capacita'  conferita,  purche'  le
capacita'  non  utilizzate nei singoli punti siano rese disponibili a
terzi  con  programmazione almeno settimanale con adeguato preavviso,
secondo  le  modalita'  di  cui  al comma 8 stabilite dall'Autorita',
dovessero complessivamente risultare per ciascun punto di entrata non
importati  per  il  mancato  utilizzo della capacita' conferita, sono
considerati  quali prelievi virtuali non autorizzati dallo stoccaggio
strategico e soggetti al corrispettivo di cui al comma 5.
  5.  Il  corrispettivo  nei casi di cui al comma 4 e' determinato in
misura  pari  al  20%  del  corrispettivo  di cui alla lettera b) del
comma 10  dell'art.  15  della deliberazione dell'Autorita' 21 giugno
2005,  n.  119/05,  come  modificato dall'art. 14 della deliberazione
3 marzo  2006,  n.  50/06, con esclusione dei corrispettivi di cui al
comma 15.3 dello stesso articolo per i primi 50 milioni di metri cubi
non   importati,  pari  al  50%  dello  stesso  corrispettivo  per  i
successivi  volumi fino a 100 milioni di metri cubi, e in misura pari
al 100% per i restanti volumi.
  6.  Con  riferimento  al  periodo  invernale  di cui al comma 1, il
corrispettivo  di cui al comma 10 dell'art. 15, citato al comma 5, e'
determinato dall'Autorita' entro il 30 novembre 2006.
  7.  Con deliberazione dell'Autorita' sono disciplinate le modalita'
di  versamento  e  di destinazione degli eventuali proventi derivanti
dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai commi precedenti.
Restano  ferme  le  disposizioni vigenti e i corrispettivi da versare
alle  imprese  di  stoccaggio  nel  caso  di prelievi effettivi dallo
stoccaggio strategico.
  8.  L'Autorita', al fine di massimizzare l'utilizzo della capacita'
conferita,  con  propria  deliberazione  disciplina  la riallocazione
delle capacita' non utilizzate, incentivando per il periodo invernale
2006-2007  il  riacquisto  di  capacita'  non utilizzata nei punti di
interconnessione con l'estero.