IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria; Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas; Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia; Vista la deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297/05, dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorita); Vista la deliberazione 28 giugno 2006, n. 134 dell'Autorita', che prevede incentivi all'importazione invernale spot di gas naturale; Visto il documento per la consultazione 28 giugno 2006 con il quale l'Autorita' illustra le proprie proposte in materia di definizione di modifiche ed integrazioni ai criteri di determinazione della tariffa di trasporto ed alla disciplina di accesso al servizio di trasporto, ed in particolare i delineati corrispettivi infrannuali di trasporto nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero e le disposizioni transitorie in merito all'incentivazione di rilascio di capacita' nei punti di interconnessione con l'estero; Visti i dati a consuntivo della situazione di emergenza climatica durante il periodo invernale 2005-2006, ed in particolare le misure adottate in materia di massimizzazione delle importazioni di gas e di interrompibilita' delle forniture di gas; Viste le analisi svolte, per il periodo invernale 2006-2007, dal Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001, che evidenziano la necessita' di adottare misure per accrescere l'offerta di gas al fine di contenere il ricorso agli stoccaggi e per fare fronte a situazioni critiche di domanda di punta eccezionale che potrebbero verificarsi verso la fine dello stesso periodo invernale; Considerato che tale deficit, in relazione alle condizioni climatiche e ad altre circostanze sfavorevoli, potrebbe essere compreso tra 1 e 2 miliardi di metri cubi di gas e che potrebbe aumentare in caso di riduzioni non programmate di forniture di gas da fornitori esteri; Considerato che e' necessario assicurare la disponibilita' massima di gas di importazione per far fronte alla domanda di gas come potrebbe svilupparsi nel periodo invernale 2006-2007; Considerato che la sospensione delle forniture ai clienti che possano sottoscrivere contratti interrompibili consente di ridurre il fabbisogno di gas nei casi in cui non si riesca a far fronte con altre misure alla domanda complessiva; Considerati i benefici che, nel contesto della maggiore sicurezza dell'alimentazione e della tenuta del sistema in caso di disequilibrio tra domanda e disponibilita' di gas, derivano agli stessi utenti dalla interrompibilita' di cui sopra, in quanto contribuiscono ad assicurare l'integrita' e l'operativita' del sistema stesso, e quindi i ricavi derivanti dal suo esercizio agli utenti stessi; Considerato che, in applicazione della procedura di emergenza climatica ed in caso di deficit tra domanda e disponibilita' di gas, puo' essere richiesta una riduzione del fabbisogno di gas mediante l'applicazione dell'interrompibilita' di forniture di gas; Considerata la opportunita' di un intervento dell'Autorita' per incentivare una maggiore offerta di interrompibilita', mediante l'introduzione di corrispettivi di trasporto di gas differenziati per forniture interrompibili e non interrompibili; Considerato il parere favorevole sulle misure contenute nel presente decreto espresso dal Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas e le osservazioni pervenute dalle associazioni di categoria degli utenti del sistema nazionale del gas; Ritenuta necessaria la tempestiva attivazione di misure adeguate a far fronte alla domanda di gas naturale del prossimo periodo invernale; Decreta: Art. 1. Disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas 1. Con decorrenza dal 13 novembre 2006 e fino al 31 marzo 2007, ciascun utente titolare di capacita' di trasporto, anche interrompibile, ad ogni punto di entrata della rete nazionale di trasporto del gas naturale interconnesso con l'estero ha l'obbligo di utilizzare completamente le capacita' di trasporto conferite ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti per il prossimo anno termico 2006-2007, al fine di rendere massime le immissioni complessive di gas in rete, tenuto conto dei volumi massimi consentiti dai contratti di importazione e della loro gestione. 2. Gli utenti di cui al comma 1 presentano alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: la Direzione) e all'Autorita' entro il 30 settembre 2006 il piano delle importazioni previste per il periodo di cui al comma 1 coerente con gli obblighi di massimizzazione di cui al presente articolo, tenuto conto delle misure di incentivazione all'importazione per il trimestre gennaio-marzo 2007 di cui all'art. 2 della deliberazione 28 giugno 2006 dell'Autorita' n. 134/06. 3. La Direzione effettua in relazione ai piani delle importazioni di cui al comma 2 il controllo delle capacita' di trasporto effettivamente richieste all'impresa maggiore di trasporto nel corso del procedimento di allocazione per l'anno termico 2006-2007, sulla base dei contratti di importazione e delle autorizzazioni all'importazione rilasciate. A tal fine l'impresa maggiore di trasporto trasmette alla stessa Direzione i dati relativi alle capacita' richieste e conferite a ciascun utente, curandone l'aggiornamento. 4. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005 con cui e' stata approvata la procedura di emergenza per fare fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climaticisfavorevoli, i quantitativi di gas che, al termine del periodo di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti fattori: a) una tolleranza del 2%; b) contenuto energetico del gas importato; c) eventuali cause di provata forza maggiore; d) messa a disposizione dei terzi delle capacita' non utilizzate, con adeguato preavviso, secondo le modalita' di cui al comma 8 stabilite dall'Autorita'; e) nel caso di contratti di importazione che prevedono la consegna in piu' punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, dell'utilizzo complessivo della capacita' conferita, purche' le capacita' non utilizzate nei singoli punti siano rese disponibili a terzi con programmazione almeno settimanale con adeguato preavviso, secondo le modalita' di cui al comma 8 stabilite dall'Autorita', dovessero complessivamente risultare per ciascun punto di entrata non importati per il mancato utilizzo della capacita' conferita, sono considerati quali prelievi virtuali non autorizzati dallo stoccaggio strategico e soggetti al corrispettivo di cui al comma 5. 5. Il corrispettivo nei casi di cui al comma 4 e' determinato in misura pari al 20% del corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 10 dell'art. 15 della deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 119/05, come modificato dall'art. 14 della deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/06, con esclusione dei corrispettivi di cui al comma 15.3 dello stesso articolo per i primi 50 milioni di metri cubi non importati, pari al 50% dello stesso corrispettivo per i successivi volumi fino a 100 milioni di metri cubi, e in misura pari al 100% per i restanti volumi. 6. Con riferimento al periodo invernale di cui al comma 1, il corrispettivo di cui al comma 10 dell'art. 15, citato al comma 5, e' determinato dall'Autorita' entro il 30 novembre 2006. 7. Con deliberazione dell'Autorita' sono disciplinate le modalita' di versamento e di destinazione degli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano ferme le disposizioni vigenti e i corrispettivi da versare alle imprese di stoccaggio nel caso di prelievi effettivi dallo stoccaggio strategico. 8. L'Autorita', al fine di massimizzare l'utilizzo della capacita' conferita, con propria deliberazione disciplina la riallocazione delle capacita' non utilizzate, incentivando per il periodo invernale 2006-2007 il riacquisto di capacita' non utilizzata nei punti di interconnessione con l'estero.