IL MINISTRO DELL'INTERNO

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                                  e

                IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

  Vista  la  decisione  della  Commissione delle Comunita' europee n.
2003/193/CE  del  5 giugno  2002  che  ha  dichiarato  aiuti di Stato
illegittimi  i  vantaggi  derivanti  dai  prestiti  concessi ai sensi
dell'art.   9-bis  del  decreto-legge  n.  318  del  1° luglio  1986,
convertito,  con  modifiche,  nella legge n. 488 del 9 agosto 1986, a
favore di societa' per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria
esercenti  servizi  pubblici locali, costituite ai sensi dell'art. 22
della  legge  8 giugno  1990,  n. 142 (di seguito denominate societa'
beneficiarie);
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  27,  comma 11, della citata legge
18 aprile  2005,  n.  62,  che  prevede  l'esclusione  dall'ambito di
applicazione   della  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'
europee  n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002 dei singoli casi rientranti
nella categoria de minimis e dei casi specifici di esenzione;
  Visto  il  trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea  ed in
particolare gli articoli 87, 88 e 89 (ex articoli 92, 93 e 94);
  Vista  la  disciplina  comunitaria  in  materia di aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese (92/C 213/02) del 20 maggio 1992
che  al  punto  3.2  introduce  la  regola  sugli  aiuti  de minimis,
successivamente  modificata  con  la  comunicazione della Commissione
europea n. 96/C 68/06 del 6 marzo 1996;
  Visto  il  regolamento CE n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998
sull'applicazione  degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce
la  Comunita'  europea,  a  determinate  categorie  di aiuti di stato
orizzontali;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1  del  citato  regolamento CE n.
994/1998  che  demanda  al  potere regolamentare della Commissione la
possibilita'  di  dichiarare compatibili con il mercato comune alcune
categorie di aiuti;
  Visto il regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999
recante  modalita'  di  applicazione  dell'art.  88  (ex art. 93) del
trattato CE concernente la procedura per il recupero degli aiuti;
  Considerato  che  alla  data  di  emanazione  del  presente decreto
risultano pendenti i ricorsi promossi innanzi alla Corte di giustizia
delle  Comunita'  europee  avverso  la decisione della Commissione n.
2003/193/CE del 5 giugno 2002;
  Considerato che l'art. 27, comma 11, stabilisce che con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e  con il Ministro per le politiche comunitarie, sono
stabilite le linee guida per una corretta valutazione delle eccezioni
ed  esenzioni  dall'applicazione  delle  norme  di  cui  allo  stesso
comma 11;
  Considerato  che  il  presente  decreto  e'  stato oggetto di esame
favorevole  della  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali nella
seduta del 27 marzo 2006;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                         Oggetto e finalita'

  1.  In  attesa della definizione dei ricorsi di cui in premessa, il
presente  decreto  determina,  ai  sensi  dell'art.  27  della  legge
18 aprile  2005,  n.  62  (Legge  comunitaria  2004),  i criteri e le
modalita'   procedimentali  per  la  corretta  valutazione  dei  casi
individuali  nei confronti dei quali non trova applicazione, in tutto
o  in  parte, il recupero degli aiuti di Stato disposto con decisione
della Commissione europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002.