IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002 che ha dichiarato aiuti di Stato illegittimi i vantaggi derivanti dai prestiti concessi ai sensi dell'art. 9-bis del decreto-legge n. 318 del 1° luglio 1986, convertito, con modifiche, nella legge n. 488 del 9 agosto 1986, a favore di societa' per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (di seguito denominate societa' beneficiarie); Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004; Visto, in particolare, l'art. 27, comma 11, della citata legge 18 aprile 2005, n. 62, che prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione della decisione della Commissione delle Comunita' europee n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002 dei singoli casi rientranti nella categoria de minimis e dei casi specifici di esenzione; Visto il trattato che istituisce la Comunita' europea ed in particolare gli articoli 87, 88 e 89 (ex articoli 92, 93 e 94); Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (92/C 213/02) del 20 maggio 1992 che al punto 3.2 introduce la regola sugli aiuti de minimis, successivamente modificata con la comunicazione della Commissione europea n. 96/C 68/06 del 6 marzo 1996; Visto il regolamento CE n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunita' europea, a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali; Visto, in particolare, l'art. 1 del citato regolamento CE n. 994/1998 che demanda al potere regolamentare della Commissione la possibilita' di dichiarare compatibili con il mercato comune alcune categorie di aiuti; Visto il regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalita' di applicazione dell'art. 88 (ex art. 93) del trattato CE concernente la procedura per il recupero degli aiuti; Considerato che alla data di emanazione del presente decreto risultano pendenti i ricorsi promossi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee avverso la decisione della Commissione n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002; Considerato che l'art. 27, comma 11, stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione delle eccezioni ed esenzioni dall'applicazione delle norme di cui allo stesso comma 11; Considerato che il presente decreto e' stato oggetto di esame favorevole della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 27 marzo 2006; Decreta: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. In attesa della definizione dei ricorsi di cui in premessa, il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), i criteri e le modalita' procedimentali per la corretta valutazione dei casi individuali nei confronti dei quali non trova applicazione, in tutto o in parte, il recupero degli aiuti di Stato disposto con decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002.