IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  130/L  alla Gazzetta Ufficiale n. 164 del
9 agosto   2003,  recante  attuazione  della  direttiva,  2001/20/CE,
relativa  all'applicazione  delle  Norme  di  buona  pratica  clinica
nell'esecuzione  della sperimentazione clinica dei medicinali per uso
clinico;
  Visto  l'art.  12-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502;
  Visto  in  particolare  il  comma 7  dell'art. 6 del citato decreto
legislativo  24 giugno  2003,  n.  211, che demanda ad un decreto del
Ministro  delle  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle    finanze,    l'aggiornamento   dei   requisiti   minimi   per
l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei comitati etici
per le sperimentazioni cliniche dei medicinali, fermo restando quanto
previsto  dall'art.  12-bis,  comma 9, del citato decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,
n.  439,  relativo  al regolamento di semplificazione delle procedure
per  le  verifiche  e  il  controllo  di  nuovi  sistemi e protocolli
terapeutici sperimentali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15 luglio  1997,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto
1997,  recante  il recepimento delle «Linee guida dell'Unione europea
di  buona  pratica  clinica  per  la esecuzione delle sperimentazioni
cliniche dei medicinali»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18 marzo  1998,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 122 del 28 marzo 1998, recante le «Linee guida
di  riferimento  per  l'istituzione  e  il funzionamento dei comitati
etici»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18 marzo  1998,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  122 del 28 marzo 1998, recante le «Modalita'
per  l'esenzione  dagli  accertamenti sui medicinali utilizzati nelle
sperimentazioni cliniche»;
  Vista  la  convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei
diritti    dell'uomo    e    della    dignita'    dell'essere   umano
nell'applicazione della biologia e della medicina, fatta ad Oviedo il
4 aprile 1997;
  Considerata  la  possibilita'  che  i  requisiti  minimi  di cui al
presente   decreto   possono   essere   di  riferimento,  per  quanto
applicabili,  per  le  valutazioni  in tema di ricerca biomedica e di
assistenza sanitaria di cui al parere adottato dal Comitato nazionale
di bioetica del 28 aprile 1997, nonche' per le valutazioni in tema di
sperimentazioni  con dispositivi medici di cui al decreto legislativo
n.  46  del  24 febbraio  1997  e  al  decreto legislativo n. 507 del
14 dicembre 1992;
  Acquisito  il parere della Conferenza Stato-regioni, espresso nella
seduta del 26 gennaio 2006;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                           Comitato etico

  1. Il Comitato etico per le sperimentazioni cliniche dei medicinali
di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera m) e all'art. 6 del decreto
legislativo  24 giugno 2003, n. 211, e' un organismo indipendente che
ha  la  responsabilita'  di  garantire  la  tutela dei diritti, della
sicurezza  e  del  benessere  dei  soggetti  in  sperimentazione e di
fornire  pubblica  garanzia  di  tale tutela. Il comitato puo' essere
istituito  nell'ambito  di una o piu' strutture sanitarie pubbliche o
ad  esse  equiparate, o negli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico  privati, limitatamente alle sperimentazioni nell'area di
ricerca  in  cui hanno ottenuto il riconoscimento, conformemente alla
disciplina regionale o delle province autonome in materia.
  2.  Il comitato etico puo' altresi' essere istituito, conformemente
alla  normativa regionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale
competente per materia.
  3.  Ove non gia' attribuiti a specifici organismi, i comitati etici
possono  svolgere  anche  una  funzione  consultiva  in  relazione  a
questioni   etiche   connesse   con   le   attivita'  scientifiche  e
assistenziali,  allo  scopo di proteggere e promuovere i valori della
persona  umana.  Il comitato etico, inoltre, puo' proporre iniziative
di  formazione  di operatori sanitari relativamente a temi in materia
di bioetica.