IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto  Ministero  delle politiche agricole e forestali
27 marzo  2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  84  del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento
per  lo  schedario  vitivinicolo  nazionale  e per l'iscrizione delle
superfici  vitate  negli  albi dei vigneti docg e doc e negli elenchi
delle vigne igt e norme aggiuntive;
  Vista  la  richiesta  del  consorzio Garda Classico fatta propria e
presentata  dalla  regione  Lombardia, intesa ad ottenere la modifica
del  disciplinare  di  produzione  dei  vini a indicazione geografica
tipica «Benaco Bresciano» relativamente agli articoli 2, 4, 5, e 6;
  Vista  la  documentazione presentata dal consorzio Garda Classico a
sostegno  dei  motivi  della modifica richiesta e, ritenuta la stessa
congrua  ai  fini  dell'accertamento  della sussistenza dei requisiti
previsti dalla normativa vigente;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla richiesta del consorzio suddetto e
sulla  proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a
indicazione  geografica tipica «Benaco Bresciano», relativamente agli
articoli 2,  4,  5  e  6, espresso nella riunione del 18 maggio 2006,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 137 del 15
giugno 2006;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare di cui trattasi;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere, per facilita' di
lettura  e  per  dare  certezze  agli interessati, alla pubblicazione
dell'intero   disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  indicazione
geografica  tipica  «Benaco  Bresciano»,  comprensivo delle modifiche
degli  articoli 2,  4,  5, e 6, in conformita' al parere espresso dal
suddetto comitato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. Gli articoli 2, 4, 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini
a  indicazione  geografica  tipica  «Benaco  Bresciano» approvato con
decreto  ministeriale del 18 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  285  del  6 dicembre 1995, sono
modificati  come  da  testo annesso al presente decreto le cui misure
entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.