IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti docg e doc e negli elenchi delle vigne igt e norme aggiuntive; Vista la richiesta del consorzio Garda Classico fatta propria e presentata dalla regione Lombardia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» relativamente agli articoli 2, 4, 5, e 6; Vista la documentazione presentata dal consorzio Garda Classico a sostegno dei motivi della modifica richiesta e, ritenuta la stessa congrua ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla richiesta del consorzio suddetto e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», relativamente agli articoli 2, 4, 5 e 6, espresso nella riunione del 18 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 137 del 15 giugno 2006; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare di cui trattasi; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere, per facilita' di lettura e per dare certezze agli interessati, alla pubblicazione dell'intero disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», comprensivo delle modifiche degli articoli 2, 4, 5, e 6, in conformita' al parere espresso dal suddetto comitato; Decreta: Art. 1. 1. Gli articoli 2, 4, 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» approvato con decreto ministeriale del 18 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 285 del 6 dicembre 1995, sono modificati come da testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.