IL PRESIDENTE

  Visti  lo  statuto  speciale per la Sardegna e le relative norme di
attuazione;
  Vista   la  legge  regionale  7 ottobre  2005,  n.  13,  modificata
dall'art.  3  della  legge  regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta
norme  sullo  scioglimento  degli  organi  degli  enti locali e sulla
nomina dei commissari;
  Rilevato  che  il consiglio comunale di Torralba (Sassari) e' stato
rinnovato  nelle  consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio scorsi,
con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Salvatore
Sanna;
  Atteso che il predetto amministratore, avendo rivestito tale carica
ininterrottamente per due mandati consecutivi, versa nella condizione
di   ineleggibilita'   di  cui  all'art.  51,  comma 2,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  Considerato che l'assessore regionale degli enti locali, finanze ed
urbanistica  ha  diffidato  il  consiglio  comunale  di  Torralba dal
«persistere  nella  violazione  di legge posta in essere nella seduta
del 16 giugno 2006, con la convalida dell'elezione a sindaco del sig.
Salvatore  Sanna,  che  risulta  ineleggibile  ai sensi dell'art. 51,
comma 2,  del  decreto  legislativo  n. 267/2000 e a voler, pertanto,
revocare l'atto consiliare n. 22 del 16 giugno 2006»;
  Atteso  che il consiglio comunale di Torralba a detta diffida si e'
solo  parzialmente uniformato in quanto, con atto n. 36 del 26 luglio
2006,  nel  revocare  la  parte della propria deliberazione n. 22 del
16 giugno   2006  che  convalidava  l'elezione  a  sindaco  del  sig.
Salvatore  Sanna,  ha,  pero', per altro verso, deliberato che «... a
garanzia   del  principio  della  continuita'  amministrativa  questo
consiglio  comunale,  dispone  che  successivamente  all'esecutivita'
della presente deliberazione il vicesindaco sostituisca il sindaco.»;
  Rilevata  la  persistente violazione di legge, laddove il consiglio
comunale  di  Torralba, con il dispositivo della citata deliberazione
n. 36 del 26 luglio 2006, ha ritenuto di legittimare provvedimenti di
nomina  di  organi  esecutivi dello stesso comune posti in essere dal
sindaco  la cui elezione risulta viziata da illegittimita' ab origine
ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 267/2000;
  Visto  l'art.  141,  1°  comma, lettera a), del decreto legislativo
suindicato;
  Ritenuto  pertanto,  che  ricorrano  gli estremi per dar luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
  Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 35/22 dell'8
agosto  2006,  adottata su proposta dell'assessore degli enti locali,
finanze  ed  urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del
consiglio   comunale  di  Torralba  e  la  nomina  quale  commissario
straordinario  del  dott.  Lorenzo  Moretti,  nonche' la relazione di
accompagnamento  che  si  allega  al presente decreto per farne parte
integrante;
  Visti   la  dichiarazione  rilasciata  dall'interessato  attestante
l'assenza  di cause di incompatibilita' e il curriculum allegato alla
stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in
relazione alle funzioni da svolgere;
  Ritenuto  di  dover provvedere ai sensi dell'art. 2, comma 1, della
legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Il consiglio comunale di Torralba e' sciolto.