1. Fonti normative.

  Il  presente  provvedimento  e'  emanato ai sensi degli articoli 2,
comma 2,  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, che prevedono,
rispettivamente, l'obbligo di determinare per ciascun procedimento il
termine  entro il quale deve essere concluso e l'unita' organizzativa
responsabile    dell'istruttoria,    di    ogni   altro   adempimento
procedimentale nonche' dell'adozione del provvedimento finale.

2. Ambito di applicazione.

  Il presente provvedimento si applica ai procedimenti amministrativi
ad  iniziativa  di  parte  e  promossi  d'ufficio  nonche'  alle fasi
procedimentali  di  competenza  dell'Ufficio  italiano  dei cambi (di
seguito: Ufficio) come individuati nella tabella allegata.
  La  tabella, che forma parte integrante del presente provvedimento,
si articola in due sezioni:
    I. Procedimenti ad iniziativa di parte;
    II. Procedimenti d'ufficio.
  La tabella indica per ciascun procedimento e fase procedimentale il
termine  entro  il quale deve essere concluso, l'unita' organizzativa
responsabile e la fonte normativa di riferimento.
  Per  i  procedimenti  per  i  quali il termine non sia stabilito da
fonte  legislativa  o  regolamentare  vale  il  termine di centoventi
giorni.
  Per  i  procedimenti  di  riesame  di provvedimenti gia' emanati si
applicano  gli stessi termini indicati per il procedimento principale
o il diverso termine previsto da fonte legislativa o regolamentare.

3. Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte.

  Per  i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla
data  di  ricezione  dell'istanza  o  del diverso atto di iniziativa,
comunque denominato.
  Le  domande  di  iscrizione  e  di cancellazione in albi ed elenchi
devono essere redatte nelle forme e nei modi determinati dall'Ufficio
ai  sensi  della  vigente  normativa  e devono essere corredate della
documentazione eventualmente richiesta.
  Qualora  si  rendesse necessario acquisire ulteriori informazioni o
documenti,  l'Ufficio,  entro  il termine previsto per l'adozione del
provvedimento  finale,  ne  da' formale comunicazione all'interessato
assegnando  un  termine  massimo  di  sessanta  giorni per provvedere
all'integrazione.   In  tali  casi  il  termine  di  conclusione  del
procedimento  e'  sospeso  e  riprende  a  decorrere  dalla  data  di
ricezione  della documentazione integrativa ovvero dalla scadenza del
termine assegnato.
  Qualora   nel   corso   del  procedimento  l'interessato  trasmetta
d'iniziativa  all'Ufficio  nuovi  documenti  o  informazioni  tali da
modificare  elementi  essenziali  dell'istanza,  la  presentazione di
documenti ed informazioni equivale ad una nuova istanza ed il termine
del  procedimento  ricomincia  a  decorrere  dalla  data  della  loro
ricezione.

4. Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio.

  Per  i  procedimenti d'ufficio di cui alla sezione II della tabella
il   termine   iniziale   decorre   dalla   data  di  notifica  della
contestazione  degli  addebiti  ovvero dalla data di comunicazione di
avvio del procedimento nei confronti dei soggetti interessati.
  Ove  sussistano esigenze di natura istruttoria, i termini stabiliti
per  la conclusione dei procedimenti d'ufficio di cui alla sezione II
della  tabella,  numeri da 18 a 21 ed il n. 30 possono essere sospesi
fino  ad  un massimo di 90 giorni; il termine del procedimento di cui
al n. 29 puo' essere sospeso fino ad un massimo di centoventi giorni.

5. Decorrenza del termine per le fasi procedimentali.

  Per  le  fasi  procedimentali  avviate dall'Ufficio su richiesta di
altre  autorita',  il  termine  decorre  dal ricevimento dell'atto di
impulso proveniente dall'autorita' che procede.
  Per  le  fasi  procedimentali avviate d'ufficio, il termine decorre
dal primo atto d'impulso dell'Ufficio.

6. Comunicazione di avvio del procedimento.

  Ove  non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerita', l'Ufficio comunica l'avvio del procedimento ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato
a  produrre  effetti  diretti  ed  a  quelli  che  per  legge debbono
intervenirvi.
  La  comunicazione  di  avvio  del procedimento indica l'oggetto del
procedimento   promosso,   l'unita'   organizzativa   e   la  persona
responsabile   dell'istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento  del
procedimento,   nonche'   la  struttura  alla  quale  indirizzare  la
richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del capo V
della legge n. 241/1990 e relative disposizioni di attuazione emanate
dall'Ufficio.
  Nella  comunicazione devono essere indicati, inoltre, la data entro
la  quale  deve  concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in
caso di inerzia dell'amministrazione. Per i procedimenti d'iniziativa
di parte deve essere indicata la data di presentazione della relativa
istanza.
  Qualora   la  comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  risulti
particolarmente  gravosa  o  non  sia  possibile  per  il  numero dei
destinatari,  essa  e'  pubblicata  sul  sito  Internet dell'Ufficio,
indicando le ragioni che giustificano la deroga.
  Nei  procedimenti d'ufficio di cui alla sezione II della tabella la
comunicazione di avvio del procedimento coincide con la contestazione
degli addebiti, ove prevista.
  L'atto   di   contestazione  dell'Ufficio,  oltre  a  quanto  sopra
specificato, contiene tra l'altro:
    il   riferimento   al   procedimento   di   accertamento  o  alla
documentazione sulla base dei quali sia emersa l'irregolarita';
    la descrizione dell'irregolarita';
    l'indicazione  delle  disposizioni violate e delle relative norme
sanzionatorie;
    il  termine  entro  il  quale far pervenire all'Ufficio eventuali
deduzioni;
    la  facolta', ove prevista per legge, di pagare in misura ridotta
entro un dato termine e le relative modalita'.

7. Unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento del procedimento.

  In relazione all'articolazione organizzativa dell'Ufficio, l'unita'
organizzativa   responsabile   dell'istruttoria   e   di  ogni  altro
adempimento   concernente   i   procedimenti   di   cui  al  presente
provvedimento e' quella indicata nella tabella stessa.
  Il   responsabile  del  procedimento  e'  il  titolare  dell'unita'
organizzativa  competente  individuata  nella  tabella  ed esercita i
compiti  di  cui  all'art.  6  della legge n. 241/1990 ed al presente
provvedimento.
  In  tutti  i  casi  di  interruzione  o  sospensione dei termini il
responsabile  del  procedimento  comunica  agli  interessati  la data
dell'interruzione ovvero l'inizio e il termine della sospensione.

8.  Comunicazione  dei motivi ostativi nei procedimenti ad iniziativa
di parte.

  Prima della formale adozione di un provvedimento negativo l'Ufficio
comunica   tempestivamente   i  motivi  che  ostano  all'accoglimento
dell'istanza. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione,
gli  istanti  hanno  diritto  di  presentare  per  iscritto  le  loro
osservazioni.  I termini per la conclusione del procedimento iniziano
nuovamente  a  decorrere  dalla  data di ricezione delle osservazioni
ovvero  dalla  scadenza del termine sopra indicato. Qualora l'istanza
non  sia  accolta,  la  motivazione  finale  del  provvedimento  deve
indicare   le  ragioni  per  le  quali  non  sono  state  accolte  le
osservazioni eventualmente formulate dalla parte.

9. Termine finale del procedimento.

  I  termini  per  la  conclusione  dei  procedimenti  indicati nella
tabella si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale
o  dell'atto  conclusivo  della  fase  procedimentale  di  competenza
dell'Ufficio.  L'Ufficio  comunica  agli  interessati i provvedimenti
adottati.
  I  provvedimenti dell'Ufficio aventi carattere cautelare ed urgente
sono  immediatamente efficaci e vengono comunicati ai destinatari con
le modalita' sopra indicate.
  Per  i procedimenti ad istanza di parte di cui alla sezione I della
tabella,  dal  n.  1 a n. 15, nel caso in cui l'Ufficio non adotti il
provvedimento  espresso  entro  i  termini  previsti  nella  tabella,
l'istanza  si  intende  accolta  ai sensi dell'art. 20 della legge n.
241/1990.

10. Entrata in vigore.

  Il  presente  provvedimento  entra in vigore il giorno successivo a
quello  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  Le   disposizioni   del  presente  provvedimento  si  applicano  ai
procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore.
    Roma, 17 agosto 2006
                                                Il presidente: Draghi