IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto regolamento
(CE)  n. 510/06 e in particolare quelle relative alla opportunita' di
promuovere  prodotti  di  qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare
l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
  Considerato  che  i  suddetti  obiettivi sono perseguiti in maniera
efficace  dai  consorzi  di  tutela, in quanto costituiti da soggetti
direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza
specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
  Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare  il  comma 15  che  individua le funzioni per l'esercizio
delle  quali  i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle
S.T.G.  possono  ricevere,  mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico  corrispondente  dal  Ministero  delle  politiche agricole
alimentari e forestali;
  Visti  i  decreti  ministeriali  12 aprile  2000,  pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000,
emanati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  in
attuazione  dell'art.  14,  comma 17  della citata legge n. 526/1999,
relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei
consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e  delle I.G.P. ed ai criteri di
rappresentanza   negli   organi   sociali   dei   medesimi  consorzi,
determinati   in   ragione   della   funzione   di  rappresentare  la
collettivita'  dei  produttori  interessati  all'utilizzazione  delle
denominazioni  protette e alla conservazione e alla difesa della loro
reputazione,   costituenti  anche  lo  scopo  sociale  del  Consorzio
istante;
  Visto   il   decreto  10 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134 del 12 giugno 2001, recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai
citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita' di
deroga  all'art.  2  del  citato  decreto del 12 aprile 2000, recante
disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentativita' per
il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al
citato decreto del 4 maggio 2005;
  Visto  il  decreto  12 settembre  2000,  n.  410,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale,  in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999,
e'  stato  adottato  il  regolamento  concernente la ripartizione dei
costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e
delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
  Visto   il  decreto  12 ottobre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il
quale,   conformemente   alle   previsioni  dell'art.  14,  comma 15,
lettera d),  sono  state impartite le direttive per la collaborazione
dei  consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato
centrale  repressione  frodi  nell'attivita'  di  vigilanza, tutela e
salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio
1996,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L
163   del   2 luglio  1996  con  il  quale  e'  stata  registrata  la
denominazione di origine protetta «Bitto»;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio
1996,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L
163   del   2 luglio  1996  con  il  quale  e'  stata  registrata  la
denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei formaggi
«Valtellina  Casera»  e  «Bitto», con sede in Sondrio, via Bormio, n.
26,  intesa  ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare
le  funzioni  indicate  all'art.  14,  comma 15  della  citata  legge
21 dicembre  1999,  n.  526,  sulla denominazione di origine protetta
«Bitto»   e  sulla  denominazione  di  origine  protetta  «Valtellina
Casera»;
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni  indicate  all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000,
relativo  ai  requisiti  di rappresentativita' dei consorzi di tutela
delle  D.O.P.  e  delle  I.G.P.  e  a  quelle  riportate  nel decreto
12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei consorzi di tutela;
  Considerato  che  la  condizione  richiesta dall'art. 5 del decreto
12 aprile    2000,   sopra   citato,   relativo   ai   requisiti   di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il
Ministero  ha  verificato la partecipazione, nella compagine sociale,
dei  soggetti  appartenenti  alla categoria «caseifici» nella filiera
formaggi   stagionati,  individuata  all'art.  4,  lettera  a2),  del
medesimo  decreto,  che  rappresentano  almeno i 2/3 della produzione
controllata   dal   predetto  organismo  di  controllo,  nel  periodo
significativo  di  riferimento.  La  verifica  di  cui sopra e' stata
eseguita  su  entrambe  le indicazioni geografiche protette tutelate,
valutando  le dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e le
attestazioni  rilasciate dall'organismo privato CSQA - Certificazioni
 Srl.  L'organismo  di  controllo citato e' autorizzato a svolgere le
attivita'  di  controllo  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Bitto»  con  decreto ministeriale 13 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2003,
successivamente  prorogato, e sulla denominazione di origine protetta
«Valtellina   Casera»  con  decreto  ministeriale  13 novembre  2002,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297
del 19 dicembre 2002, successivamente prorogato;
  Considerate  le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di
una  D.O.P.  o  di  una  I.G.P.,  al  quale  l'art.  14  della  legge
21 dicembre  1999,  n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve
le   attivita'   di  controllo  svolte  ai  sensi  dell'art.  10  del
regolamento  (CEE)  n.  510/2006  di spettanza dell'organismo privato
autorizzato  sopra  indicato, le attivita' concernenti le proposte di
disciplina  di  produzione, quelle di miglioramento qualitativo della
stessa,   anche  in  termini  di  sicurezza  alimentare,  nonche'  in
collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,  le  attivita' di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.
da  abusi,  atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio
delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello
di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni
con  i  soggetti  interessati  al confezionamento e all'immissione al
consumo  del  prodotto  tutelato, non incidenti sulle caratteristiche
chimico-fisiche  e  organolettiche, sulla identificazione certa dello
stesso  e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito
europeo;
  Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del
Consorzio  per  la  tutela  dei formaggi Valtellina Casera e Bitto al
fine  di  consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e
specificamente  indicate  all'art. 14, comma 15 della citata legge n.
526/1999,  per  la denominazione di origine protetta «Bitto» e per la
denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto  del  Consorzio  per la tutela dei formaggi «Valtellina
Casera» e «Bitto», con sede in Sondrio, via Bormio n. 26, e' conforme
alle  prescrizioni  di  cui  all'art.  3  del decreto 12 aprile 2000,
recante    disposizioni    generali    relative   ai   requisiti   di
rappresentativita'  dei  consorzi  di  tutela  delle denominazioni di
origine  protette  (D.O.P.)  e delle indicazioni geografiche protette
(I.G.P.).