IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  regolamento  (CEE)  n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo
2006  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto regolamento
(CEE) n. 510/06 e in particolare quelle relative alla opportunita' di
promuovere  prodotti  di  qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare
l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
  Considerato  che  i  suddetti  obiettivi sono perseguiti in maniera
efficace  dai  consorzi  di  tutela, in quanto costituiti da soggetti
direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza
specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
  Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare  il  comma 15  che  individua le funzioni per l'esercizio
delle  quali  i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle
S.T.G.  possono  ricevere,  mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico  corrispondente  dal  Ministero  delle  politiche agricole
alimentari e forestali;
  Visti  i  decreti  ministeriali  12 aprile  2000,  pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000,
emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999,
relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei
consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e  delle I.G.P. ed ai criteri di
rappresentanza   negli   organi   sociali   dei   medesimi  consorzi,
determinati   in   ragione   della   funzione   di  rappresentare  la
collettivita'  dei  produttori  interessati  all'utilizzazione  delle
denominazioni  protette e alla conservazione e alla difesa della loro
reputazione,   costituenti  anche  lo  scopo  sociale  del  consorzio
istante;
  Visto   il   decreto  10 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134 del 12 giugno 2001, recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai
citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita' di
deroga  all'art.  2  del  citato  decreto del 12 aprile 2000, recante
disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentativita' per
il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al
citato decreto del 4 maggio 2005;
  Visto  il  decreto  12 settembre  2000,  n.  410,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999,
e'  stato  adottato  il  regolamento concernente la riparitizione dei
costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e
delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
  Visto   il   decreto  12 ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il
quale,   conformemente   alle   previsioni  dell'art.  14,  comma 15,
lettera d),  sono  state impartite le direttive per la collaborazione
dei  consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato
centrale  repressione  frodi  nell'attivita'  di  vigilanza, tutela e
salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio
1996,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L  163  del  2 luglio  1996  con  il  quale  e'  stata  registrata la
denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano»;
  Vista  l'istanza  presentata  dal Consorzio di tutela del formaggio
Caciocavallo  Silano  con  sede  in  Spezzano  della Sila - localita'
Camigliatello  Silano  (Cosenza),  via  Forgitelle  s.n.c., intesa ad
ottenere  il  riconoscimento  dello  stesso ad esercitare le funzioni
indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;
  Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni  indicate  all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000,
relativo  ai  requisiti  di rappresentativita' dei consorzi di tutela
delle  D.O.P.  e  delle  I.G.P.  e  a  quelle  riportate  nel decreto
12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei consorzi di tutela;
  Considerato  che  la  condizione  richiesta dall'art. 5 del decreto
12 aprile    2000,   sopra   citato,   relativo   ai   requisiti   di
rappresentativita' dei consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il
Ministero  ha  verificato la partecipazione, nella compagine sociale,
dei  soggetti  appartenenti  alla categoria «caseifici» nella filiera
formaggi   stagionati,  individuata  all'art.  4,  lettera  a2),  del
medesimo  decreto,  che  rappresentano  almeno i 2/3 della produzione
controllata   dal   predetto  organismo  di  controllo,  nel  periodo
significativo  di  riferimento.  La  verifica  di  cui sopra e' stata
eseguita  sulla  base  delle  dichiarazioni  presentate dal consorzio
richiedente  e  delle  attestazioni rilasciate dall'organismo privato
ISMECERT,  autorizzato  a  svolgere  le  attivita' di controllo sulla
denominazione  di  origine protetta «Caciocavallo Silano» con decreto
ministeriale  23 aprile  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana n. 102 del 4 maggio 1999, successivamente
rinnovato;
  Considerate  le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di
una  D.O.P.  o  di  una  I.G.P.,  al  quale  l'art.  14  della  legge
21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le
attivita'  di  controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento
(CEE) n. 510/06 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra
indicato,  le  attivita'  concernenti  le  proposte  di disciplina di
produzione,  quelle  di miglioramento qualitativo della stessa, anche
in  termini di sicurezza alimentare, nonche' in collaborazione con il
Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  le
attivita'  di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti
di   concorrenza   sleale,   contraffazioni,   uso   improprio  delle
denominazioni  protette  nel  territorio di produzione e in quello di
commercializzazione.  anche  mediante  la stipulazione di convenzioni
con  i  soggetti  interessati al confezionamento e all'inimissione al
consumo  del  prodotto  tutelato, non incidenti sulle caratteristiche
chimico-fisiche  e  organolettiche, sulla identificazione certa dello
stesso  e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito
europeo;
  Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del
Consorzio  di  tutela  del  formaggio  Caciocavallo Silano al fine di
consentirgli   l'esercizio   delle   attivita'   sopra  richiamate  e
specificamente  indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto  del  Consorzio  di  tutela  del formaggio Caciocavallo
Silano  con  sede  in  Spezzano  della Sila - localita' Camigliatello
Silano   (Cosenza),   via   Forgitelle   s.n.c.,   e'  conforme  alle
prescrizioni  di  cui  all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e
delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).