Con  decreto  ministeriale  n.  557/P.A.S.8713-XV.J(3969)  del 27
luglio  2006,  i manufatti esplosivi denominati: «400F» (peso netto g
1240); «401F» (peso netto g 1485); «402F» (peso netto g 1240); «403F»
(peso  netto g 1615); «405F» (peso netto g 765); «408F» (peso netto g
2515); «409F» (peso netto g 2015); «410F» (peso netto g 2015); «411F»
(peso netto g 2265); «412F» (peso netto g 2265); «424F» (peso netto g
2515); «425F» (peso netto g 2515); «426F» (peso netto g 2265); «427F»
(peso netto g 3390); «428F» (peso netto g 2515); «429F» (peso netto g
2515);  sono  riconosciuti, su istanza della «Parente A. & C. S.n.c.»
con  fabbrica  di fuochi artificiali in Melara (Rovigo), ai sensi del
combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera a)  del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza  e  classificati  nella  IV  categoria
dell'Allegato  «A»  al  Regolamento  di  esecuzione  del citato Testo
Unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  e'  soggetta  agli  obblighi  di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con  decreto  ministeriale  n.  557/P.A.S.8624-XV.J(3968)  del 27
luglio  2006,  il  manufatto esplosivo denominato «Cobra 171 V» (peso
netto  g  0,95)  e' riconosciuto, su istanza del sig. Di Blasio Elio,
titolare  di  deposito  di  esplosivi di IV e V categoria in Teramo -
contrada  Caprafico,  ai  sensi  del  combinato disposto dell'art. 1,
comma 3,  lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e
dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza e
classificato  nella  V  categoria  -  gruppo «C» dell'Allegato «A» al
Regolamento di esecuzione del citato Testo unico.
    Il  prodotto  denominato  «Cobra  172  V»  (peso  netto  g  2) e'
riconosciuto,  su  istanza  del  medesimo richiedente, e classificato
nella IV categoria del citato Allegato «A».
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  e'  soggetta  agli  obblighi  di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con  decreto  ministeriale  n.  557/P.A.S.8805-XV.J(3970)  del 27
luglio 2006, i manufatti esplosivi denominati:
      Bomba Calabria, 7 colpi (peso netto g 125);
      Colpo colore bianco (peso netto g 385);
      Razzo colpo Calabria (peso netto g 34,5),
sono  riconosciuti, su istanza del sig. Calvetta Orlando, titolare di
fabbrica  di  fuochi artificiali in Serra San Bruno (Vibo Valenzia) -
loc.  Croceferrata,  ai  sensi  del  combinato  disposto dell'art. 1,
comma 3,  lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e
dell'art.  53  del  Testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza e
classificati  nella  IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di
esecuzione del citato Testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  e'  soggetta  agli  obblighi  di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con  decreto  ministeriale  n. 557/P.A.S.10363-XV.J(2921) dell'11
luglio 2006, i manufatti esplosivi denominati:
      Calamita 22 Rosso (peso netto g 1560);
      Calamita 22 pioggia oro (peso netto g 1560);
      Calamita 22 pioggia argento (peso netto g 1560);
      Calamita 22 blu (peso netto g 1560);
      Calamita 22 bianco (peso netto g 1560);
      Calamita 22 verde (peso netto g 1560),
sono  riconosciuti,  su istanza del sig. Calamita Benedetto, titolare
di  fabbrica  di fuochi artificiali in Misilmeri (Palermo) - contrada
Bizzollelli,  ai  sensi  del combinato disposto dell'art. 1, comma 3,
lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.
53  del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati
nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del
citato testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  e'  soggetta  agli  obblighi  di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.