IL MINISTRO DELLA SALUTE
    Visti  gli  articoli 5,  lettera h),  e  6, della legge 30 aprile
1962,  n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963,
n. 441;
    Visto  l'art.  19  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
che  prevede  l'adozione  con  decreto  del  Ministro della salute di
limiti   massimi   di   residui   di  sostanze  attive  dei  prodotti
fitosanitari;
    Visto  l'art.  34  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  27 agosto  2004
«Prodotti  fitosanitari:  limiti  massimi  di  residui delle sostanze
attive  nei  prodotti  destinati all'alimentazione» (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004,
supplemento  ordinario  n.  179), modificato dal decreto del Ministro
della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
30  del  7 febbraio  2005),  dal  decreto  del  Ministro della salute
4 marzo   2005  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  121  del
26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005
(pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal
decreto  del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  28  del  3 febbraio  2006),  dal decreto del
Ministro  della  salute  19 aprile  2006  (in registrazione presso la
Corte  dei  conti)  e dal decreto del Ministro della salute 20 aprile
2006 (in registrazione presso la Corte dei conti);
    Vista  la  direttiva  2006/30/CE  della  Commissione del 13 marzo
2006,  recante  modifica degli allegati delle direttive del Consiglio
86/362/CEE,  86/363/CEE  e  90/642/CEE  per  quanto riguarda i limiti
massimi  di  residui  del  gruppo  benomil  (benomil,  carbendazim  e
tiofanato metile);
    Ritenuto  necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto
2004  con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive del
gruppo benomil (benomil, carbendazim e tiofanato metile);
    Visto  il parere favorevole della commissione consultiva prodotti
fitosanitari espresso nella seduta dell'11 maggio 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    La  voce  «Okra  (gombo)» e' inserita nell'allegato 1 del decreto
del  Ministro  della salute 27 agosto 2004, al punto 2.c)1) Ortaggi a
frutto - Solanacee, tra la voce «melanzane» e la voce «altri».