IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza; Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (in registrazione presso la Corte dei conti) e dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (in registrazione presso la Corte dei conti); Vista la direttiva 2006/30/CE della Commissione del 13 marzo 2006, recante modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi di residui del gruppo benomil (benomil, carbendazim e tiofanato metile); Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive del gruppo benomil (benomil, carbendazim e tiofanato metile); Visto il parere favorevole della commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta dell'11 maggio 2006; Decreta: Art. 1. La voce «Okra (gombo)» e' inserita nell'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, al punto 2.c)1) Ortaggi a frutto - Solanacee, tra la voce «melanzane» e la voce «altri».