IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
    Visto  il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
    Visto  l'art.  17,  comma 1  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata
in   vigore   del   regolamento  stesso  figurano  nell'allegato  del
regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del
regolamento  (CE)  n.  2400/1996,  sono  automaticamente iscritte nel
«registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette»;
    Visti  i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro
delle  procedure di cui al citato regolamento n. 510/2006, sono state
registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
    Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P.
o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
    Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
    Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2003, pubblicato sulla
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 243
del  18 ottobre  2003  con il quale il laboratorio L.A.M. Laboratorio
Analisi Srl, ubicato in Fano (Pesaro-Urbino), via Paolo Borsellino n.
12/E, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel
settore  oleicolo,  per  l'intero territorio nazionale, aventi valore
ufficiale;
    Vista  la  domanda  di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal
laboratorio sopra indicato in data 18 luglio 2006;
    Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n. 156 recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari, e in
particolare  sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui
all'art. 3 del citato decreto legislativo;
    Vista  la  circolare  ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
    Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto c)  della  predetta  circolare e in
particolare  ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 dicembre 2005
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in
ambito - EA - European Cooperation for Accreditation;
    Ritenuti  sussistenti  le condizioni e i requisiti concernenti il
rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
                     Si rinnova l'autorizzazione
al  laboratorio  L.A.M.  Laboratorio  Analisi  Srl,  ubicato  in Fano
(Pesaro-Urbino),  via  Paolo  Borsellino  n.  12/E,  al  rilascio dei
certificati  di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio
nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate
in allegato al presente decreto.
    L'autorizzazione  ha  validita' fino al 31 dicembre 2009, data di
scadenza dell'accreditamento a condizione che il laboratorio mantenga
la validita' per tutto il detto periodo.
    La  eventuale  domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata
al  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali almeno
tre mesi prima della scadenza.
    Il   laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di  comunicare
all'amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti
interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,
la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra
modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio
medesimo e' accreditato.
    L'omessa      comunicazione      comporta      la     sospensione
dell'autorizzazione.
    Sui   certificati  di  analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di
comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario
indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di
analisi autorizzate.
    L'amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

      Roma, 18 agosto 2006

                                      Il direttore generale: La Torre