IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.   9  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente  l'approvazione  di  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione;
  Visto  l'art.  5,  comma 6,  del  sopra  citato regolamento (CE) n.
510/2006  che  consente  allo  Stato  membro  di  accordare, a titolo
transitorio,  protezione  a  livello  nazionale  della  denominazione
trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1263/1996  della  Commissione del
1° luglio  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di
origine   protetta   Bitto,   ai  sensi  dell'art.  17  del  predetto
regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  Consorzio di tutela dei formaggi
Bitto  e  Valtellina, intesa ad ottenere la modifica della disciplina
produttiva della denominazione di origine protetta Bitto;
  Vista  la  nota protocollo n. 64860 del 3 agosto 2006, con la quale
il   Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
ritenendo  che  la  modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di
cui  al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  del  25 agosto  2005,  con  la quale il Consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del
predetto  regolamento  (CE)  n. 510/2006, espressamente esonerando lo
Stato  italiano,  e  per  esso  il Ministero delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita', presente e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della
denominazione  di  origine  protetta  Bitto,  ricadendo la stessa sui
soggetti  interessati  che  della  protezione  a  titolo  provvisorio
faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6  del  predetto
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta  Bitto  in  attesa  che l'organismo comunitario decida sulla
domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione   di  origine  protetta  Bitto,  secondo  le  modifiche
richiesta  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente  organismo
comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi
dell'art.  5,  comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio
del  20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione
di  origine  protetta  Bitto che recepisce le modifiche richieste dal
Consorzio  di  tutela dei formaggi Bitto e Valtellina e che si allega
al presente decreto.