IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1065 del 12 luglio 1997, con il quale
l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le altre,
della  denominazione  di  origine  protetta  Bruzio riferita all'olio
extravergine di oliva;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  19 settembre  2003,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie  generale  -  n. 234
dell'8 ottobre  2003,  con  il  quale  l'organismo  I.C.Q. - Istituto
Calabria  Qualita'  Srl, con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, e'
stato  autorizzato  ad  effettuare i controlli sulla denominazione di
origine protetta Bruzio riferita all'olio extravergine di oliva;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente   dal  19 settembre  2003,  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana  del  decreto  di
autorizzazione in precedenza citato;
  Vista  la  comunicazione  del  Consorzio di tutela e valorizzazione
dell'olio  extravergine  di  oliva D.O.P. Bruzio datata 5 luglio 2006
con  la  quale  viene  indicato  quale  organismo  da autorizzarsi al
controllo  della  DOP  di  che  trattasi  in sostituzione di I.C.Q. -
Istituto Calabria Qualita' Srl l'organismo Suolo e Salute Srl;
  Considerato  che  alla  data  odierna il suddetto organismo Suolo e
Salute  Srl  non ha ancora provveduto a trasmettere il relativo piano
dei controlli della denominazione di origine protetta Bruzio riferita
all'olio extravergine di oliva;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
sulla  denominazione  di  origine  protetta  Bruzio riferita all'olio
extravergine  di  oliva  e  al  fine  di  evitare l'alternanza di due
differenti  organismi  di  controllo  nel corso della stessa campagna
olearia;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto 19 settembre 2003, fino
all'emanazione   del   decreto  di  autorizzazione  all'organismo  di
controllo Suolo e Salute Srl;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   I.C.Q.  -  Istituto
Calabria  Qualita'  Srl con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, con
decreto 19 settembre 2003, effettuare i controlli sulla denominazione
di  origine  protetta  Bruzio riferita all'olio extravergine di oliva
registrata  con  il  regolamento  (CE) n. 1065 del 12 luglio 1997, e'
prorogata   fino   all'emanazione   del   decreto  di  autorizzazione
all'organismo di controllo Suolo e Salute Srl.