IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare,
l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda presentata in data 20 febbraio 2006 dall'impresa
Demetra   Italia   S.r.l.   intesa   ad   ottenere   l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del  prodotto fitosanitario denominato
Splinter  WG  uguale  al prodotto di riferimento denominato Gunner WG
registrato  al n. 13130 con D.D. in data 7 febbraio 2006 dell'impresa
Scam S.p.A. con sede in S. Maria di Mugnano (Modena);
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
    il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di riferimento denominato
Gunner WG dell'impresa Scam S.p.A.;
    non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
    sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione
di riferimento;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della commissione
consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Accertato  che la classificazione del preparato denominato Splinter
WG  e'  conforme  a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo
2003, n. 65;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Tebuconazolo;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
  A  decorrere  dalla  data del presente decreto e fino al 7 febbraio
2011  l'impresa  Demetra  Italia  S.r.l.  con sede in Sesto Imolese -
Imola  (Bologna)  via  S.  Vitale,  5, e' autorizzata ad immettere in
commercio   il   prodotto   fitosanitario   «nocivo   pericoloso  per
l'ambiente»  denominato  SPLINTER  WG  con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: kg 0,250-0,500-1-5.
  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato negli stabilimenti delle
imprese:  Adica  S.r.l.  Nera Montoro (Terni) autorizzato con decreti
del  10  novembre  1998/22  settembre  2004,  confezionato  presso lo
stabilimento  dell'impresa Scam S.p.A. autorizzato con decreti del 25
ottobre 1972/27 novembre 1990, nonche' importato in confezioni pronte
per  l'impiego  e formulazione dallo stabilimento dell'impresa estera
Schirm GmbH - Division Sideco - Lubeck (Germania).
  La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13166.
  Sono  approvate  e  fanno  parte integrante del presente decreto le
etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 agosto 2006
                                      Il direttore generale: Borrello