IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto  l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge
14 luglio  1965,  n.  963, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario  di  Stato  5 agosto 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2002, con il
quale  e'  stata  istituita  una zona di tutela biologica delle acque
marine  situate  al  largo del porto di Chioggia interdicendo, in via
sperimentale  per  un  anno,  l'esercizio  di  qualsiasi attivita' di
pesca;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 luglio 2003 che proroga di tre
anni  l'interdizione  all'esercizio  di  qualsiasi attivita' di pesca
nella  zona  di tutela biologica istituita nelle acque marine situate
al largo del porto di Chioggia;
  Vista la nota 2 marzo 2006, n. 13379, con cui il comune di Chioggia
ha richiesto il rinnovo della predetta interdizione;
  Visto  il parere espresso dalla commissione consultiva centrale per
la  pesca  e  l'acquacoltura  che  nella  riunione  tenutasi  in data
24 luglio  2006  ha  espresso  all'unanimita'  parere  favorevole  al
rinnovo  in  via  definitiva  del  provvedimento  di  interdizione di
qualsiasi  attivita' di pesca nelle acque marine situate al largo del
porto di Chioggia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nelle  quattro aree di mare comprese nella zona di tutela biologica
istituita  con  decreto  5 agosto  2002,  e interdetto l'esercizio di
qualsiasi attivita' di pesca.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 3 agosto 2006
                                               Il Ministro: De Castro