L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 25 luglio 2006;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000;
    il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   l'Autorita)   30 settembre  2004,  n.  173/04,  come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
173/04);
    la deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2005, n. 206/05;
    la   sentenza  del  tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia  13 aprile  2005,  n.  823/05,  nonche'  la  decisione  del
Consiglio di Stato 16 marzo 2006, n. 1416/06;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  6 giugno  2006,  n. 109/06 (di
seguito: deliberazione n. 109/06);
  Considerato che:
    con   deliberazione   n.   109/06,   l'Autorita'  ha  avviato  un
procedimento volto a modificare la disciplina tariffaria definita per
il  secondo  periodo  regolatorio (1° ottobre 2004-30 settembre 2008)
dalla  deliberazione n. 173/04, in particolare relativamente al tasso
di  recupero  di  produttivita'  per  gli  anni termici successivi al
primo, in esecuzione delle pronunce sopra richiamate;
    le  proposte  tariffarie  relative alle attivita' di fornitura di
gas diversi da gas naturale per l'anno termico 2004-2005 (di seguito:
proposte tariffarie) presentate da 10 (dieci) esercenti risultano, in
seguito  all'esame  dei  dati  e  delle  rettifiche  comunicate dagli
esercenti  medesimi,  anche in seguito alle richieste formulate dagli
uffici   dell'Autorita',   conformi   ai   criteri   stabiliti  dalla
deliberazione n. 173/04;
  Ritenuto  che  sia  necessario  approvare  le  sopra dette proposte
tariffarie relative all'attivita' di fornitura di gas diversi dal gas
naturale;
                              Delibera:
  1. Di   approvare   le   proposte  tariffarie  per  l'anno  termico
2004-2005,  relative all'attivita' di fornitura di gas diversi da gas
naturale,   presentate   dagli   esercenti   indicati   nell'allegata
tabella 1.
  2. Di prevedere che l'applicazione delle proposte tariffarie di cui
al precedente punto decorra a partire dal 1° ottobre 2004.
  3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dal giorno della
sua pubblicazione.
  Avverso  il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25,
della  legge  14 novembre  1995,  n.  481/1995,  puo' essere proposto
ricorso   avanti   al   tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione dello stesso.
    Milano, 25 luglio 2006
                                                 Il presidente: Ortis