L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
    Nella riunione del 31 luglio 2006;
    Visti:
      la legge 14 novembre 1995, n. 481;
      il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
      l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
      la  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il
gas  (di  seguito:  l'Autorita)  17 luglio  2002,  n.  137/02,  e sue
successive modifiche e integrazioni;
      la  deliberazione  dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05 (di
seguito: deliberazione n. 166/05);
      la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2005, n. 204/05;
      la  deliberazione dell'Autorita' 20 febbraio 2006, n. 32/06 (di
seguito: deliberazione n. 32/06);
      la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2006, n. 125/06;
      la  deliberazione  dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 154/06 (di
seguito: deliberazione n. 154/06);
      la  sentenza  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per la
Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 5 giugno 2006, n. 1298/06;
    Considerato che:
      con  la sentenza sopra richiamata, resa sul ricorso promosso da
Snam  Rete  Gas  S.p.a.  (di  seguito:  Snam  Rete  Gas)  avverso  la
deliberazione  n.  166/05, il Tar Lombardia ha annullato parzialmente
tale  provvedimento, in particolare l'art. 15, comma 15.2 che prevede
che  l'aggiornamento  del  costo  riconosciuto del capitale investito
netto  avvenga  mediante  il ricalcolo annuale del capitale investito
netto, tenuto conto dell'inflazione e delle dismissioni eventualmente
effettuate dall'impresa di trasporto nel corso del periodo;
      l'Autorita',  con  la  deliberazione  n.  154/06,  ha  proposto
appello,  innanzi al Consiglio di Stato avverso le statuizioni di cui
all'alinea  precedente,  le  quali  esplicano  i  propri  effetti sui
procedimenti  di  determinazione  del  vincolo  sui ricavi a far data
dall'anno  termico  2006-2007, con contestuale istanza di sospensione
degli effetti della sentenza medesima;
      in  data  28 luglio  2006,  il  Consiglio  di  Stato ha accolto
l'istanza di sospensione di cui all'alinea precedente;
    Considerato che:
      l'art.  18,  comma 18.4,  della deliberazione n. 166/05 prevede
che  per  l'anno termico 2006-2007 il corrispettivo unitario relativo
alla  rete  regionale di gasdotti e' calcolato da ciascuna impresa di
trasporto  nel  rispetto  dei  propri ricavi di riferimento, relativi
alla rete regionale di gasdotti;
      l'art.  18,  comma 18.5,  della deliberazione n. 166/05 prevede
che  per  l'anno  termico  2006-2007  il  corrispettivo di misura per
ciascun punto di riconsegna e' pari a zero;
      la   delibera   n.  32/06  ha  prorogato,  per  l'anno  termico
2006-2007,  il  termine  previsto  per la trasmissione delle proposte
tariffarie  di cui all'art. 16, commi 16.1 e 16.2 della deliberazione
n. 166/05, al 30 giugno 2006;
      la  societa'  Comunita' Montana della Valtellina di Sondrio con
lettera in data 30 giugno 2006 (prot. Autorita' n. 16065 del 5 luglio
2006)   ha   presentato   le   proposte  di  cui  all'art.  16  della
deliberazione  n.  166/05  relative all'anno termico 2006-2007; e che
tale  proposta  tariffaria e' risultata conforme ai criteri stabiliti
dalla deliberazione n. 166/05;
      la  societa' Retragas S.r.l. con lettera in data 30 giugno 2006
(prot.   Autorita'   n.  16066  del  5 luglio  2006)  successivamente
integrata  e  modificata  con  lettera  in data 26 luglio 2006 (prot.
Autorita'  n.  17942 del 26 luglio 2006) ha presentato le proposte di
cui  all'art.  16  della  deliberazione  n.  166/05 relative all'anno
termico  2006-2007;  e  che  tale  proposta  tariffaria  e' risultata
conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;
      la  societa'  Societa'  Gasdotti Italia S.p.a. (di seguito: SGI
Spa) con lettera in data 30 giugno 2006 (prot. Autorita' n. 15703 del
30 giugno 2006) successivamente integrata e modificata con lettera in
data  25 luglio 2006 (prot. Autorita' n. 17972 del 26 luglio 2006) ha
presentato  le  proposte  di  cui  all'art. 16 della deliberazione n.
166/05  relative  all'anno  termico  2006-2007;  e  che tale proposta
tariffaria   e'   risultata   conforme  ai  criteri  stabiliti  dalla
deliberazione n. 166/05;
      la  societa'  Snam  Rete Gas con lettera in data 30 giugno 2006
(prot.  Autorita'  n.  15694  del  30 giugno  2006)  ha presentato le
proposte  di  cui  all'art. 16 della deliberazione n. 166/05 relative
all'anno termico 2006-2007;
      in data 26 luglio 2006, gli uffici dell'Autorita' hanno inviato
alla    Snam   Rete   Gas   (prot.   EF/M06/3678/lj)   richiesta   di
approfondimenti e di correzioni relativamente alla determinazione dei
ricavi di riferimento;
      con  lettera  in  data 27 luglio 2006 (prot. Autorita' n. 18223
del  28 luglio  2006), Snam Rete Gas ha presentato una nuova proposta
tariffaria;  e  che tale proposta tariffaria e' risultata conforme ai
criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;
    Considerato che:
      la  societa'  Netenergy  Service  S.r.l. (di seguito: Netenergy
Service) con lettera in data 30 giugno 2006 (prot. Autorita' n. 15877
del 4 luglio 2006) ha presentato le proposte di cui all'art. 16 della
deliberazione n. 166/05 relative all'anno termico 2006-2007;
      in data 24 luglio 2006, gli uffici dell'Autorita' hanno inviato
alla Netenergy Service (prot. EF/R06/3637/lj) richiesta di correzioni
relativamente   alla   determinazione   dei   ricavi  di  riferimento
informando  la societa' che avrebbe provveduto alla determinazione di
tariffe  d'ufficio  in caso di mancata ricezione della medesima o nel
caso  in cui la proposta non fosse stata coerente con le disposizioni
di cui alla deliberazione n. 166/05;
      con  lettere  in  data 26 luglio 2006 (prot. Autorita' n. 18116
del  27 luglio  2006)  e 31 luglio 2006 (prot. Autorita' n. 18426 del
31 luglio  2006),  Netenergy Service ha presentato una nuova proposta
tariffaria;  e che tale proposta tariffaria non e' risultata conforme
ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;
      alla  luce  di  quanto sopra riportato, e' necessario procedere
alla determinazione:
        dei  ricavi  di  riferimento  per  l'anno  termico 2006-2007,
coerenti  con  i  criteri  di  cui  alla deliberazione n. 166/05, che
saranno comunicati alla societa' Netenergy Service Srl;
        del  corrispettivo  unitario  di  capacita'  per il trasporto
sulla rete regionale per l'anno termico 2006-2007;
    Ritenuto che:
      sia  necessario,  al  fine  di  assicurare  alle imprese e agli
utenti certezza sul valore delle tariffe per il servizio di trasporto
entro  i termini per la presentazione delle richieste di conferimento
per l'anno termico 2006-2007:
        approvare  le  proposte tariffarie presentate dalla Comunita'
montana  della  Valtellina  di Sondrio e dalle societa' Retragas Srl,
SGI S.p.a. e Snam Rete Gas;
        rigettare  la  proposta tariffaria presentata dalla Netenergy
Service  e  provvedere  alla  determinazione  d'ufficio dei ricavi di
riferimento   e  del  corrispettivo  unitario  di  capacita'  per  il
trasporto  sulla  rete  regionale  per  l'anno  termico  2006-2007 in
coerenza con i criteri di cui alla deliberazione n. 166/05;
                              Delibera:
    1.   Di   approvare   le   proposte  di  cui  all'art.  16  della
deliberazione  dell'Autorita'  n.  166/2005,  presentate dall'impresa
maggiore  per  l'anno termico 2006-2007, aventi ad oggetto i punti di
entrata  e  uscita  dalla  rete nazionale di gasdotti, come riportati
nella tabella 1, allegata al presente provvedimento.
    2. Di   approvare   le   proposte   di   cui  all'art.  16  della
deliberazione  n.  166/05,  presentate  dalla Comunita' montana della
Valtellina  di  Sondrio e dalle societa' Retragas Srl, SGI Spa e Snam
Rete  Gas  per l'anno termico 2006-2007, aventi ad oggetto le tariffe
come riportate nella tabella 2, allegata al presente provvedimento.
    3. Di  rigettare la proposta tariffaria presentata dalla societa'
Netenergy Service.
    4. Di  determinare  per  l'anno  termico  2006-2007  i  ricavi di
riferimento e il corrispettivo unitario di capacita' per il trasporto
sulla  rete  regionale per la societa' Netenergy Service, in coerenza
con i criteri di cui alla deliberazione n. 166/05.
    5. Di  notificare  alla  Comunita'  Montana  della  Valtellina di
Sondrio  con  sede legale in via Nazario Sauro n. 33, 23100 Sondrio e
alle  societa' Retragas Srl, con sede legale in via Lamarmora n. 230,
25124  Brescia, SGI Spa, con sede legale in via del Lauro n. 7, 20121
Milano e Snam Rete Gas, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7,
20097  San Donato Milanese (Milano), in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico
raccomandato con avviso di ricevimento.
    6. Di notificare alla societa' Netenergy Service, con sede legale
in  Zona  Industriale,  86039  Termoli  (Campobasso),  in persona del
legale  rappresentante  pro  tempore,  il presente provvedimento e il
valore  dei  ricavi  di  riferimento  riconosciuti ai fini tariffari,
mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
    7. Di   pubblicare   la  presente  deliberazione  sulla  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet
dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  affinche'  entri in vigore
alla data di pubblicazione.
    Avverso   il   presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 25,  della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto
ricorso   avanti   al   Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica
del provvedimento.
      Milano, 31 luglio 2006
                                                 Il presidente: Ortis