L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
    Nella riunione del 31 luglio 2006;
    Visti:
      la legge 14 novembre 1995, n. 481;
      il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
      la  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il
gas (di seguito: l'Autorita) 1° agosto 2005, n. 167/2005 (di seguito:
deliberazione n. 167/05);
      la  deliberazione  dell'Autorita'  4 agosto 2005, n. 178/05 (di
seguito: deliberazione n. 178/05);
      la  deliberazione  dell'Autorita'  26 settembre 2005, n. 197/05
(di seguito: deliberazione n. 197/05);
      la  deliberazione  dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 153/06 (di
seguito: deliberazione n. 153/06);
      la  sentenza  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per la
Lombardia  (di  seguito: Tar Lombardia) 5 giugno 2006, n. 1299/06 (di
seguito: sentenza n. 1299/06);
    Considerato che:
      con  la sentenza sopra richiamata, resa sul ricorso promosso da
Gnl  Italia  Spa (di seguito: Gnl Italia) avverso la deliberazione n.
178/05,   il   Tar   Lombardia   ha   annullato   parzialmente   tale
provvedimento,  in particolare l'art. 10, comma 10.2, che prevede che
l'aggiornamento  del  costo riconosciuto del capitale investito netto
avvenga  mediante  il ricalcolo annuale del capitale investito netto,
tenuto   conto  dell'inflazione  e  delle  dismissioni  eventualmente
effettuate dall'impresa di rigassificazione nel corso del periodo;
      l'Autorita',   ai  sensi  della  deliberazione  n.  153/06,  ha
proposto   appello,   innanzi   al  Consiglio  di  Stato  avverso  le
statuizioni di cui all'alinea precedente, le quali esplicano i propri
effetti  sui  procedimenti di determinazione del vincolo sui ricavi a
far  data  dall'anno  termico  2006-2007,  con contestuale istanza di
sospensione degli effetti della sentenza medesima;
      nella  Camera  di  Consiglio celebratasi in data 14 luglio 2006
innanzi  al  Consiglio  di  Stato,  Gnl  Italia  si  e'  impegnata  a
rinunciare  agli effetti esecutivi della sentenza di primo grado fino
all'esito della definizione nel merito sulla controversia;
    Considerato che:
      l'art.  11 della deliberazione n. 178/05 prevede che le imprese
di  rigassificazione  presentano all'Autorita' i ricavi e le proposte
tariffarie entro il 31 marzo di ogni anno;
      la  societa'  Gnl  Italia,  con  lettera  in data 31 marzo 2006
(prot.  Autorita' n. 7752 del 31 marzo 2006), ha presentato, ai sensi
dell'art.  11,  comma 11.1, della deliberazione n. 178/05, i ricavi e
le proposte tariffarie relative all'anno termico 2006-2007;
      in data 22 giugno 2006, gli uffici dell'Autorita' hanno inviato
alla Gnl Italia (prot. EF/M06/3149/sp) richiesta di approfondimenti e
di   correzioni  relativamente  alla  determinazione  dei  ricavi  di
riferimento;
      con lettera in data 7 luglio 2006 (prot. Autorita' n. 16341 del
7 luglio 2006), Gnl Italia ha fornito gli approfondimenti richiesti;
      con  lettera  in data 24 luglio 2006 (prot. EF/R06/3640/lj) gli
uffici   dell'Autorita'  hanno  richiesto  a  Gnl  Italia,  in  esito
all'udienza innanzi al Consiglio di Stato del 14 luglio 2006, l'invio
della  proposta  tariffaria  per  l'anno  termico  2006-2007  di  cui
all'art. 11 della deliberazione n. 178/05, rettificata secondo quanto
emerso nel terzo alinea;
      con  lettera  in  data 25 luglio 2006 (prot. Autorita' n. 17848
del  25 luglio  2006),  Gnl  Italia  ha presentato una nuova proposta
tariffaria;  e  che tale proposta tariffaria e' risultata conforme ai
criteri stabiliti dalla deliberazione n. 178/05;
    Ritenuto  che  sia necessario, in tempi utili all'avvio dell'anno
termico  2006-2007, procedere all'approvazione della sopra richiamata
proposta   tariffaria,  salvo  eventuale  conguaglio  in  esito  alla
decisione  di  merito  del  Consiglio  di  Stato  relativamente  alla
sentenza n. 1299/06;
                              Delibera:
    1.  Di  approvare le proposte tariffarie di cui all'art. 11 della
deliberazione  dell'Autorita'  n. 178/2005, presentate dalla societa'
Gnl  Italia  Spa  per  l'anno termico 2006-2007, come riportate nelle
tabelle  1  e  2, allegate al presente provvedimento, salvo eventuale
conguaglio  in  esito alla decisione di merito del Consiglio di Stato
relativamente alla sentenza n. 1299/06.
    2. Di notificare alla societa' Gnl Italia Spa, con sede legale in
piazza  Santa  Barbara  n.  7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in
persona   del   legale   rappresentante   pro  tempore,  il  presente
provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
    3. Di   pubblicare   il  presente  provvedimento  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet
dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  affinche'  entri in vigore
alla data di pubblicazione.
    Avverso   il   presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 25,  della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto
ricorso   avanti   al   Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica
del provvedimento.
      Milano, 31 luglio 2006
                                                 Il presidente: Ortis