IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione
in  commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la circolare del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernente «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare,
l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle direttive numeri 1999/45/CE e 2001/60/CE relative
alla   classificazione,   all'imballaggio   e  all'etichettatura  dei
preparati pericolosi;
    Vista  la domanda presentata in data 12 gennaio 2006 dall'impresa
Prochimag   Italia   S.r.l.   intesa   ad  ottenere  l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del  prodotto fitosanitario denominato
«Dicomag»  uguale al prodotto di riferimento denominato «Acared» 40 S
registrato  al n. 1151 con decreto direttoriale in data 26 marzo 1973
dell'impresa Terranalisi S.r.l., con sede in Cento (Ferrara);
    Rilevato  che  la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
      il  prodotto  e'  uguale  al prodotto di riferimento denominato
«Acared» 40 S dell'impresa Terranalisi S.r.l.;
      non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di valutazione dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
      sussiste   un   legittimo   accordo   con   il  titolare  della
registrazione di riferimento;
    Rilevato   pertanto   che   non  e'  richiesto  il  parere  della
Commissione  consultiva  per i prodotti fitosanitari, di cui all'art.
20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    Accertato   che   la  classificazione  del  preparato  denominato
«Dicomag»  e'  conforme  a  quanto  stabilito dal decreto legislativo
14 marzo 2003, n. 65;
    Ritenuto  di  limitare la validita' dell'autorizzazione alla data
di  scadenza  del  prodotto  di riferimento sopra citato, fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Dicofol;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
    A  decorrere  dalla  data  del  presente decreto e per dieci anni
l'impresa  Prochimag Italia S.r.l., con sede in Bologna, viale Aldini
n.   28,  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario nocivo pericoloso per l'ambiente denominato DICOMAG con
la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto.
    Il    prodotto   e'   confezionato   nelle   taglie   da:   litri
0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10.
    Il  prodotto  in  questione  e' preparato presso gli stabilimenti
delle imprese:
      Terranalisi  S.r.l., Renazzo di Cento (Ferrara) autorizzato con
decreti del 25 gennaio 1977/20 marzo 2000;
      Chemia  S.p.A.,  S.  Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti
dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994;
      Althaller  Italia  S.r.l.,  San  Colombano  al  Lambro (Milano)
autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981/1° febbraio 2000.
    La   composizione   del  prodotto  in  questione  e  le  relative
confezioni   e   prescrizioni  d'impiego  risultano  dalle  etichette
allegate.
    Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13113.
    Sono  approvate  e fanno parte integrante del presente decreto le
etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 28 agosto 2006
                                      Il direttore generale: Borrello