L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 2 agosto 2006;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  21 giugno  2005,  n.  119/05 (di seguito:
deliberazione n. 119/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  3 marzo  2006,  n.  50/06  (di
seguito: deliberazione n. 50/06);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  16 marzo  2006,  n.  56/06 (di
seguito: deliberazione n. 56/06);
  Considerato che:
    con   deliberazione   n.   56/06   l'Autorita'   ha  approvato  i
corrispettivi   di  impresa,  di  cui  all'art.  8,  comma 8.9  della
deliberazione  dell'Autorita'  n.  50/06, presentati dalle imprese di
stoccaggio per l'anno termico 2006-2007;
    con   deliberazione   n.   56/06  l'Autorita'  ha  determinato  i
corrispettivi  unitari  per  l'attivita'  di  stoccaggio  per  l'anno
termico  2006-2007, ai sensi degli articoli 6 e 8 della deliberazione
n. 50/06;
    l'art.  7,  comma 7.2 della deliberazione n. 50/06 prevede che le
imprese   di  stoccaggio  possano  offrire  capacita'  di  stoccaggio
interrompibile   applicando  ai  corrispettivi  di  cui  all'art.  6,
comma 6.1, una riduzione sottoposta all'approvazione dell'Autorita';
    l'art.  10  della deliberazione n. 119/05 stabilisce le modalita'
di conferimento della capacita' di stoccaggio interrompibile;
  Considerato che:
    la  societa'  Stogit  Spa,  con lettera del 27 luglio 2006 (prot.
Autorita'  n.  18428  del  31 luglio  2006) ha presentato, per l'anno
termico  2006-2007,  una  proposta  di  riduzione  dei  corrispettivi
unitari  di  iniezione f‡‡‡PI e di erogazione f‡‡‡PE per l'offerta di
capacita'  di stoccaggio interrompibile, di cui all'art. 7, comma 7.2
della  deliberazione  n. 50/06; e che Stogit Spa ha altresi' proposto
che tale riduzione si applichi ai corrispettivi unitari di capacita',
riproporzionati in base alla durata del conferimento di capacita', in
conformita' con quanto disposto dall'art. 6, comma 6.5 della medesima
deliberazione;
    la  proposta  di  cui  al  precedente  alinea,  presentata  dalla
societa'  Stogit  Spa,  e'  coerente  con  i  criteri stabiliti dalla
deliberazione dell'Autorita' n. 50/06;
  Ritenuto  che sia necessario procedere all'approvazione della sopra
richiamata proposta;
                              Delibera:

  1.  Di approvare la proposta di riduzione dei corrispettivi unitari
di iniezione f‡‡‡PI e di erogazione f‡‡‡PE per l'offerta di capacita'
di  stoccaggio  interrompibile,  di  cui  all'art. 7, comma 7.2 della
deliberazione  dell'Autorita'  n.  50/06,  presentata  dalla societa'
Stogit  Spa  per  l'anno  termico  2006-2007,  come  riportata  nella
Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
  2. Di  notificare  alla societa' Stogit Spa, con sede legale in via
dell'Unione  Europea  n.  3  - 20097 San Donato Milanese (Milano), in
persona   del   legale   rappresentante   pro  tempore,  il  presente
provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
  3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche'  entri  in  vigore  alla data di
pubblicazione.
  Avverso  il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25,
della  legge  14 novembre  1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso
avanti  al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro
il   termine   di   sessanta   giorni  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento.
    Milano, 2 agosto 2006
                                                 Il presidente: Ortis