Il  decreto  del  Ministero delle comunicazioni 12 maggio 2006 reca
«Disposizioni  in  materia  di  invii  di  corrispondenza  rientranti
nell'ambito  del  servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli
invii  di  corrispondenza  per  l'interno  e  per l'estero» (Gazzetta
Ufficiale  19  maggio 2006, n. 115), con particolare riferimento agli
invii di corrispondenza massiva (articoli 1 e 2).
A) Natura degli invii di corrispondenza massiva.
  La  direttiva  97/67/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del
15 dicembre  1997  concernente  regole  comuni  per  lo  sviluppo del
mercato  interno  dei  servizi  postali comunitari e il miglioramento
della  qualita'  del  servizio  (GUCE  L  15 del 21 gennaio 1998) non
fornisce una definizione espressa di corrispondenza massiva. Tuttavia
il  mercato  del  prodotto  di  riferimento  e' identificabile, sulla
scorta  della  medesima direttiva e del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, che l'ha recepita (Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1999, n.
182), nonche' della Comunicazione della Commissione sull'applicazione
delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di
alcune  misure statali relative ai servizi postali 98/C 39/02 (GUCE C
39   del   6   febbraio  1998,  paragrafo  2.3),  nel  mercato  della
corrispondenza   ordinaria.   Rientrano   dunque   nella  fattispecie
«corrispondenza  massiva»,  caratterizzata  dalla  consegna in grandi
quantita'  presso  i  punti  di accesso individuati dal fornitore del
servizio  universale,  i soli invii di corrispondenza di cui all'art.
1,  comma 2,  lettera g)  del  decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261:  si  tratta di invii il cui contenuto sia una «... comunicazione
in   forma  scritta,  anche  generata  mediante  l'ausilio  di  mezzi
telematici,  su  supporto  materiale  di  qualunque  natura che viene
trasportato   e   consegnato   all'indirizzo  indicato  dal  mittente
sull'oggetto  stesso  o sul suo involucro ...», essendo ricompresa in
tale   definizione   anche   la   cd.   «posta  elettronica  ibrida»,
precedentemente regolata dai decretidel Ministero delle comunicazioni
18 febbraio   1999  (Gazzetta  Ufficiale  1° marzo  1999,  n.  49)  e
17 febbraio  2006  (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2006, n. 61). Ne sono
invece   esclusi   gli   invii   postali  che  non  sono  considerati
corrispondenza  in  quanto consistono in copie identiche della stessa
comunicazione   scritta:   riviste,   libri,  cataloghi,  quotidiani,
periodici  e  similari,  sia gli invii a contenuto pubblicitario e la
pubblicita'  diretta  per  corrispondenza,  caratterizzati  anch'essi
dall'identicita'  del  messaggio oggetto dell'invio. Al contrario, vi
rientrano    avvisi,   fatture,   rendiconti   finanziari   e   altre
comunicazioni  non  identiche, non suscettibili di essere considerati
«pubblicita'  diretta  per  corrispondenza»  come  specificato  nella
menzionata  Comunicazione della Commissione (cap. 1, 9° capoverso, p.
5).
B) Soggetti che possono accedere al servizio.
  Il  servizio  di  corrispondenza  massiva  e' destinato a veicolare
grandi  quantita'  di corrispondenza, prodotta principalmente dai cd.
«utenti  professionali»  (Comunicazione della Commissione, cit., cap.
2.5,  paragrafo  1,  p.  8),  consegnata  al  fornitore  del servizio
universale  secondo  standard  di lavorazione predefiniti (art. 2 del
menzionato decreto ministeriale 12 maggio 2006).
  Tale  categoria  di  utenti,  in  qualita'  di  mittente dell'invio
postale,  provvede  ad  effettuare in proprio le prelavorazioni della
posta  e consegna la corrispondenza presmistata direttamente ai punti
di accesso indicati dal fornitore del servizio universale, oppure, in
alternativa,  si  avvale  di altri operatori che agiscono in veste di
intermediario  tra il mittente dell'invio e il fornitore del servizio
universale  raccogliendo  e/o trasportando e/o presmistando gli invii
prima  di  inoltrarli alla rete postale pubblica (Comunicazione della
Commissione, cit., cap. 1, 16, capoverso, p. 6).
  Le  attivita'  di  postalizzazione  sopra  descritte,  svolte dagli
intermediari,  sono  al  di  fuori  del servizio postale universale e
dunque liberalizzate, ma ricomprese nel concetto di servizio postale.
Per  tale  ragione,  gli  intermediari,  qualora  non  siano  gia' in
possesso  di  autorizzazione generale conseguita ai sensi dell'art. 6
del  decreto  legislativo  n.  261/1999, sono tenuti al conseguimento
dell'autorizzazione  prevista  e  pertanto,  in qualita' dioperatori,
dovranno  attenersi  alle disposizioni di cui al decreto ministeriale
4 febbraio 2000 (Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2000, n. 76), cosi' come
modificato  dal  decreto 15 febbraio 2006, n. 134 (Gazzetta Ufficiale
30 marzo 2006, n. 75).
  La  domanda  di  autorizzazione  per lo svolgimento del servizio di
invii  per  corrispondenza  massiva,  unitamente  alla documentazione
richiesta,  dovra'  essere  formulata secondo l'allegato 1 del citato
decreto n. 134/2006.
  Gli  operatori  gia'  titolari  di  una autorizzazione generale che
intendono  svolgere  il  servizio di invii per corrispondenza massiva
dovranno  tempestivamente comunicarlo tra gli impegni di cui al punto
1)  dell'allegato 1 del citato decreto ministeriale 15 febbraio 2006,
n.   134,   all'ufficio   II   della   Direzione   generale   per  la
regolamentazione del settore postale.
    Roma, 31 luglio 2006
                        Il direttore generale
             per la regolamentazione del settore postale
                             Fiorentino