IL DIRETTORE GENERALE
                   per la protezione della natura

  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  in  data  23  dicembre  2002,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  35  del 12 febbraio 2003,
dettante  disposizioni  per  la  «Definizione  delle procedure per il
riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da
impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi
petroliferi»,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio 2004,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58
del 1° marzo 2004;
  Vista  l'istanza  prodotta,  ai sensi dell'art. 2 del summenzionato
decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dalla societa' Energy Services
S.r.l.   in   data   17   dicembre   2003,  diretta  ad  ottenere  il
riconoscimento  di  idoneita'  tecnica per l'impiego dei prodotti SEL
2501, SEL B5, SEL B8, SEL BR, SEL 1836, SEL 2512, SEL 9620, SEL 4820,
SEL SF-1, SEL 100, SEL S100, SEL 50, SEL 200, SEL R19, SEL R38 per la
bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare;
  Esaminata   la   documentazione   tecnica   necessaria  (scheda  di
identificazione  e  test di stabilita', di efficacia e di tossicita),
fatta  pervenire  dalla  societa' istante con note in data 27 gennaio
2004, 19 aprile 2004, 5 agosto 2004 e 19 ottobre 2004 e preso atto:
    a) della  conformita'  della  documentazione  prodotta con quella
richiesta dal citato decreto ministeriale 23 dicembre 2002;
    b) che  i  prodotti  cui  si  riferisce  l'istanza della societa'
Energy   Services   S.r.l.  sono  ascrivibili  alla  categoria  degli
assorbenti,  la  cui  autorizzazione  all'uso  e'  regolamentata  dal
suddetto decreto ministeriale 23 dicembre 2002;
    c) che  risultano  allegate  le  certificazioni delle analisi che
riconoscono  l'idoneita'  tecnica e l'efficacia dei prodotti, fornite
dai  laboratori  accreditati  ai  sensi  del  decreto ministeriale 23
dicembre 2002;
  Visti  i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale
23  dicembre 2002, dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare  (nota  prot. n. 3527/04 del 25 maggio 2004 e nota prot. n. 8315
del 25 ottobre 2004) e dall'Istituto superiore di sanita' (nota prot.
n.  49823 del 27 ottobre 2004), che riconoscono l'idoneita' tecnica e
l'efficacia  dei prodotti SEL 2501, SEL B5, SEL B8, SEL BR, SEL 1836,
SEL  2512,  SEL  9620, SEL 4820, SEL SF-1, SEL 100, SEI S100, SEL 50,
SEL 200, SEL R19, SEL R38 come prodotti assorbenti;
  Vista  la  comunicazione di riconoscimento di idoneita' tecnica dei
prodotti  assorbenti  summenzionati  alla  societa'  Energy  Services
S.r.l. effettuata con nota della Direzione generale per la protezione
della natura prot. n. DPN/6D/29376 in data 5 novembre 2004;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  E' autorizzato l'impiego dei prodotti SEL 2501, SEL B5, SEL B8, SEL
BR,  SEL  1836,  SEL 2512, SEL 9620, SEL 4820, SEL SF-1, SEL 100, SEL
S100,  SEL  50, SEL 200, SEL R19, SEL R38 come prodotti assorbenti da
impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi
petroliferi,   a   decorrere   dal   5 novembre   2004,   data  della
comunicazione alla societa' con la citata nota prot. n. DPN/6D/29376.