IL MINISTRO DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente
l'affidamento  in  concessione  dei  servizi  di  controllo esistenti
nell'ambito  aeroportuale  per  il  cui espletamento non e' richiesto
l'esercizio  di  pubbliche  potesta' o l'impiego di appartenenti alle
forze di polizia;
  Visto  il  decreto  interministeriale  29 gennaio  1999,  n. 85, di
approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5,
comma 2,  della  citata  legge n. 217/1992, in materia di affidamento
dei servizi di sicurezza negli aeroporti;
  Visti  gli articoli 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio
1992,  n.  9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 217/l992,
ed  8  del  citato  regolamento  di  attuazione, che attribuiscono al
Ministro   dei  trasporti  e  della  navigazione,  ora  Ministro  dei
trasporti,  la  competenza  di  determinare, con proprio decreto, gli
importi  dovuti all'Erario dal concessionario e quelli posti a carico
dell'utente  che  effettivamente  ne fruisce, a copertura dei costi e
quale corrispettivo del servizio reso;
  Viste   le   disposizioni  del  Programma  Nazionale  di  Sicurezza
approvate,  a  seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato
interministeriale  per  la  sicurezza  dei  trasporti  aerei  e degli
aeroporti (C.I.S.A.);
  Visto  il  Regolamento  n.  2320/2002  del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato nella GUCE del 30 dicembre
2002,  che  detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione
civile,  alle cui linee essenziali si e' gia' uniformato il Programma
Nazionale   di   Sicurezza  in  precedenza  richiamato  e  successivi
aggiornamenti;
  Visti  i  decreti  ministeriali  5 luglio  1999,  14 dicembre 2000,
21 dicembre  2001,  14 marzo  2003, 31 marzo 2004, 23 dicembre 2004 e
13 luglio  2005,  relativo  alla  fissazione dei corrispettivi per il
servizio  di  controllo  di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a
mano  al seguito in ambito aeroportuale, con i quali, in attesa della
definitiva  determinazione  dei  corrispettivi  previsti dall'art. 5,
comma 3,   della   legge  n.  217/1992  e  dall'art.  8  del  decreto
interministeriale  n.  85/1999,  e'  stato  fissato e successivamente
prorogato,  a  titolo  di  contri-buto per la copertura dei costi del
servizio  di  controllo  di  sicurezza  relativo  ai passeggeri ed al
bagaglio a mano al seguito, un onere aggiuntivo ai diritti di imbarco
passeggeri  di  cui  alla  legge  5 maggio 1976, n. 324, e successive
modificazioni, pari a Euro 1,81;
  Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2005, con il quale e' stato
fissato  l'ammontare  del  canone  concessorio  dovuto all'Erario dal
Concessionario  per  l'affidamento dei servizi di sicurezza in ambito
aeroportuale;
  Vista  la  legge  2 dicembre 2005, n. 248, ed in particolare l'art.
11-duodecies  che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  ora Ministero dei trasporti, individui, mediante decreto,
da  emanarsi di concerto con il Ministero dell'interno, le attivita',
necessarie   a  garantire  la  sicurezza  aeroportuale,  relative  al
controllo  bagagli  e  passeggeri  --  lo  svolgimento delle quali e'
affidato  ai  gestori  aeroportuali  ed ai vettori -- individuando le
diverse competenze e responsabilita' agli stessi assegnate;
  Vista la nota n. 900216 del 17 gennaio 2006, con la quale l'ENAC e'
stato  invitato  a  predisporre  la relazione istruttoria, cosi' come
previsto nel medesimo art. 11-duodecies della sopra citata legge;
  Visto  l'art.  11-nonies,  comma a),  che prevede che la misura dei
diritti  aeroportuali  di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, viene
determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti
dal CIPE;
  Visto  l'art.  11-nonies,  comma b),  che  stabilisce  che la sopra
citata  metodologia  si  applica  anche  per  la  determinazione  dei
corrispettivi  per  i  servizi  di  sicurezza  previsti  dall'art. 5,
comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992;
  Considerato  che  in  attesa  della predetta relazione istruttoria,
propedeutica  all'emanazione  del  decreto interministeriale previsto
dall'art.  11-duodecies  della legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
dei  sopra  citati criteri CIPE necessari per la determinazione della
misura  dei  corrispettivi  aeroportuali  e'  necessario prorogare la
validita'   del  corrispettivo  da  applicarsi  per  il  servizio  di
controllo  di  sicurezza  sul  passeggero  e  sul  bagaglio a mano al
seguito;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  In  attesa  dell'emanazione  dei decreti ministeriali di cui al
comma 1, art. 11-nonies della legge 2 dicembre 2005, n. 248, continua
ad   applicarsi  per  il  servizio  di  controllo  di  sicurezza  sul
passeggero e sul bagaglio a mano al seguito, il corrispettivo di Euro
1,81, gia' determinato con decreto ministeriale 21 dicembre 2001.
  2.  Il  corrispettivo  di cui al comma 1, avra' validita' fino alla
stipula dei contratti di programma tra i singoli gestori aeroportuali
e  l'ENAC,  redatti  sulla  base  dei  parametri  indicati  nell'art.
11-nonies della legge citata nel precedente comma.