IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  Regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  ministeriale  del 7 marzo 2006 di recepimento
della   direttiva   2005/53/CE   del   16 settembre   2005,  relativo
all'iscrizione  delle  sostanze  attive  clorotalonil,  clorotoluron,
cipermetrina,   daminozide,  tiofanato  metile  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    Visto  l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 marzo
2006,  secondo  il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari  contenenti  tiofanato  metile  dovevano  presentare  al
Ministero della salute entro il 28 febbraio 2006, in alternativa:
      a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
      b) l'autorizzazione  rilasciata da altro titolare per l'accesso
al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato
II del sopraccitato decreto;
    Visto  l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 7 marzo
2006,  secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio
dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  la sostanza attiva tiofanato
metile non avente i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2
del  medesimo  decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° marzo
2006;
    Rilevato   che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 2, del decreto
ministeriale 7 marzo 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
    Ritenuto  di  dover  procedere alla pubblicazione dell'elenco dei
prodotti  fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiofanato metile
revocati   ai   sensi   dell'art.   2,  comma 3  del  citato  decreto
ministeriale 7 marzo 2006;
    Visto  l'art.  23  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  In  allegato  al  presente  decreto e' riportato l'elenco dei
prodotti  fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiofanato metile
la cui autorizzazione all'immissione in commercio e' stata revocata a
far data dal 1° marzo 2006, conformemente a quanto disposto dall'art.
2, comma 3 del decreto ministeriale 7 marzo 2006.