IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a   norma  dell'art.  1,  comma 6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig. Cazacu Dumitru, nato a Balti (Repubblica
Moldova)  il 7 novembre 1974, cittadino moldavo, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento  del  titolo  professionale  di  «Inginer  in profilul
Electromecanic    specializarea    roboti   industriali»,   ai   fini
dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di
ingegnere;
  Preso   atto   che   il  richiedente  e'  in  possesso  del  titolo
accademico-professionale    di    «Inginer   in   profilul   Mecanica
specializarea  tehnologia fabricarii automaticate», conseguito presso
l'«Universitatii  Tehnice a Moldovei» in data 24 giugno 1999 e che il
titolo   cosi'   conseguito   di   «Inginer   in   profilul  Mecanica
specializarea  tehnologia  fabricarii  automaticate» conferisce nella
Repubblica  moldava  il  diritto  ad  esercitare  la  professione  di
ingegnere,  come  confermato  dall'ambasciata d'Italia a Bucarest con
dichiarazione pervenuta il 6 giugno 2006;
  Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella
seduta del 15 giugno 2006;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  consiglio
nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di   ingegnere  e  quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante,  per
l'iscrizione  nella  sezione  A  - settore industriale, e che risulta
pertanto  opportuno  richiedere misure compensative consistente nelle
seguenti  materie:  1) impianti di propulsione navale, 2) deontologia
professionale;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto legislativo n. 286/1998, cosi'
come  modificato  dalla  legge n. 189/2002, e 14 e 39 co. del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del
rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello  Stato  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998,
cosi'  come modificato dalla legge n. 189/2002 non e' richiesta per i
cittadini  stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di  Trento  rinnovato in data 21 ottobre
2004, con scadenza il 27 ottobre 2006 per lavoro subordinato;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del
31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Cazacu  Dumitru,  nato  a  Balti  (Repubblica Moldova) il
7 novembre   1974,   cittadino  moldavo  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli   ingegneri   sezione  A  -  settore  industriale  e
l'esercizio della professione in Italia.