IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Stanciu Mihaita Adrian, nato il 21 luglio
1970  a  Buzau  (Romania),  cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.  115/1992,  il  riconoscimento del titolo accademico-professionale
rumeno  di  «Inginer in profilul Mecanic - Specializarea Autovehicule
Rutiere»  conseguito presso l'«Universitatea tecnica Gheorghe Asachi»
di  Iasi  (Romania)  nella  sessione  di giugno 1995 e rilasciato dal
«Ministerul  Invatamantului» rumeno in data 18 dicembre 1995, ai fini
dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale
e l'esercizio in Italia della omonima professione;
  Viste  le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella
seduta del 23 maggio 2006;
  Visto  il  parere  del rappresentante del consiglio nazionale degli
ingegneri nelle sedute sopra indicate;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti   gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e
successive  modifiche  - e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  394/1999  e  successive  modifiche  per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla questura di Padova in data 5 giugno 2003, rinnovato
il  13 luglio 2006 con validita' fino al 13 luglio 2007 per motivi di
lavoro subordinato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Stanciu  Mihaita  Adrian,  nato il 21 luglio 1970 a Buzau
(Romania),  cittadino rumeno, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli  ingegneri  sezione A - settore industriale e l'esercizio della
professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.