IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a   norma  dell'art.  1,  comma 6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Bejinariu  Oana Irina, nata a Iasi
(Romania)   il   1° settembre  1974,  cittadina  rumena,  diretta  ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer»,
ai   fini   dell'accesso   all'albo  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di ingegnere;
  Preso   atto   che   la  richiedente  e'  in  possesso  del  titolo
accademico-professionale   di   «Inginer   in   profilul  constructii
specializarea   inginerie   sanitaria   si   protectia   mediuluilu»,
conseguito  presso  l'«Universitatea TTehnica gh Asachi Iasi» in data
8 dicembre  1999  e  che  il  titolo  cosi' conseguito di «Inginer in
profilul  constructii  specializarea inginerie sanitaria si protectia
mediuluilu»  conferisce  in  Romania  il  diritto  ad  esercitare  la
professione  di ingegnere, come confermato dall'ambasciata d'Italia a
Bucarest il 1° marzo 2006;
  Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella
seduta del 23 maggio 2006;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  consiglio
nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di   ingegnere  e  quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante,  per
l'iscrizione  nella  sezione  A  -  settore  civile ambientale, e che
risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistente
in   un  tirocinio  di  adattamento  della  durata  di  sei  mesi  su
architettura tecnica;
  Visti   gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e
successive  integrazioni  e commi 14 e 39, del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle
quote  relative  ai  flussi di ingresso nel territorio dello Stato di
cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo  n. 286/1998 e successive
integrazioni  non  e'  richiesta  per  i  cittadini stranieri gia' in
possesso  di  un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro
autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura di Frosinone rinnovato in data 1° ottobre
2005, con scadenza il 29 ottobre 2007 per motivi familiari;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica del
31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Bejinariu  Oana  Irina,  nata  a  Iasi  (Romania)  il
1° settembre  1974,  cittadina  rumena,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  sezione  A  settore  civile ambientale, e
l'esercizio della professione in Italia.