IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista  la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione
della  Sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto  Poligrafico  dello
Stato;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001;
  Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002;
  Vista la decisione della Banca centrale europea del 9 dicembre 2005
relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche
per il 2006 ivi comprese le emissioni numismatiche;
  Visto  il  decreto ministeriale 7 agosto 2006, n. 80775, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006, con il quale si
autorizza  l'emissione  delle monete d'argento da Euro 10 celebrative
dell'Italia «Campione mondiale di calcio 2006», millesimo 2006;
  Considerato  che  occorre  stabilire  la data dalla quale le citate
monete avranno corso legale;
  Ritenuto  di  dover  determinare  il  contingente e disciplinare la
prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Le  monete  d'argento da Euro 10, celebrative dell'Italia «Campione
mondiale di calcio 2006», aventi le caratteristiche di cui al decreto
ministeriale  7 agosto  2006, indicato nelle premesse, vengono emesse
nella  sola  versione  fior  di  conio  ed  hanno  corso  legale  dal
28 settembre 2006.