IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001; Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002; Vista la decisione della Banca centrale europea del 9 dicembre 2005 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2006 ivi comprese le emissioni numismatiche; Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2006, n. 80775, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da Euro 10 celebrative dell'Italia «Campione mondiale di calcio 2006», millesimo 2006; Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale; Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete; Decreta: Art. 1. Le monete d'argento da Euro 10, celebrative dell'Italia «Campione mondiale di calcio 2006», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 7 agosto 2006, indicato nelle premesse, vengono emesse nella sola versione fior di conio ed hanno corso legale dal 28 settembre 2006.