IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni,    dalla   legge   23 novembre   2001,   n.   410,   e
successivamente    modificato   (nel   seguito   indicato   come   il
«decreto-legge  n.  351»), recante disposizioni urgenti in materia di
privatizzazione  e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
  Visto  l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come
l'«art.  4»)  in  forza  del  quale il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  a  promuovere la costituzione di uno o piu'
fondi  comuni  di  investimento immobiliare, conferendo o trasferendo
beni  immobili  ad  uso  diverso  da quello residenziale dello Stato,
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato e degli enti
pubblici  non  territoriali,  individuati  con uno o piu' decreti del
Ministro  dell'economia  e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale;
  Visto  il  comma 2  dell'art.  4 ai sensi del quale le disposizioni
degli  articoli da  1  a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per
quanto  compatibili,  ai  trasferimenti  dei  beni  immobili ai fondi
comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
in  data  15 dicembre  2004 e tenuto conto delle disposizioni in esso
contenute  volte  a  regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva
operazione  di  conferimento  e  trasferimento  al  Fondo  (come  ivi
definito)  di  taluni  immobili,  incluse  previsioni  concernenti il
contratto  di  locazione,  l'assegnazione  degli stessi immobili agli
enti   titolari   (come  ivi  definiti)  che  li  hanno  in  uso,  la
destinazione  prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e
degli  altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le
dichiarazioni  e  impegni  che  il  Ministero  dell'economia  e delle
finanze  e'  autorizzato  a  rilasciare per conto degli enti titolari
(nel seguito indicato come il «decreto operazione»);
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
in data 23 dicembre 2004 con il quale sono stati conferiti al Fondo i
beni  immobili  indicati  nell'allegato  a  tale decreto (nel seguito
indicato come il «decreto di apporto»);
  Visti  i  decreti  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
concerto  con i Ministri competenti, emanati in data 23 dicembre 2004
con  i  quali sono stati trasferiti al Fondo i beni immobili indicati
nell'allegato a tali decreti (nel seguito indicato come i «decreti di
trasferimento»);
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
in  data  24 dicembre 2004 ai sensi del quale e' stato determinato il
valore  degli  immobili  conferiti e trasferiti al Fondo ai sensi del
decreto  di  apporto e dei decreti di trasferimento e l'ammontare del
canone  di  locazione  degli  stessi  da  corrispondere al Fondo (nel
seguito indicato come il «decreto di chiusura»);
  Visto  l'accordo  di  indennizzo  stipulato il 29 dicembre 2004, ai
sensi  del decreto operazione e del decreto chiusura tra il Ministero
dell'economia  e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (l'«accordo
di indennizzo»);
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
in  data 16 settembre 2005 mediante il quale sono stati trasferiti al
Fondo  gli  immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio
in  sostituzione  a titolo di indennizzo degli immobili e porzioni di
immobili relativamente al quale e' emersa l'intrasferibilita', e cio'
a  far  data  dal  20 ottobre  2005,  data  di pubblicazione di detto
decreto («decreto di indennizzo»);
  Attesa  la necessita' di accertare, sulla base di quanto risultante
dal   nuovo   allegato   al  contratto  di  locazione,  ovvero  della
riallocazione  delle  somme  dovute  per  canone  di locazione, dagli
utilizzatori,  per  gli  immobili,  ad  essi  assegnati al fine della
puntuale ripartizione del Fondo di cui all'art. 29 («art. 29»);
  Tenuto  conto  delle  attivita'  svolte dall'Agenzia del demanio in
ordine   alla   puntuale  assegnazione  degli  spazi  occupati  dalle
Amministrazioni utilizzatrici, ai fini della corretta imputazione dei
canoni;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Il   canone   complessivo   annuo  per  l'anno  2006  dovuto  dagli
utilizzatori  all'Agenzia  del demanio e' pari ad euro 274.277.949,71
comprensivo  del  tasso  di  rivalutazione ISTAT pari all'1,425% («la
rivalutazione ISTAT»).
  Il  Fondo  di  cui  all'art. 29 e' ripartito tra le Amministrazioni
utilizzatrici  gli  immobili  per un importo complessivo pari ad euro
226.482.251,53  comprensivo  del  tasso  di  rivalutazione ISTAT pari
all'1,425% («la rivalutazione ISTAT»).
  Tale  ripartizione  avviene  in  base  agli  spazi  occupati  dalle
Amministrazioni  sulla  base  di  quanto  previsto  dal  contratto di
locazione  alla data di emanazione del decreto di indennizzo, secondo
quanto  riportato  nell'apposita  tabella di ripartizione allegata al
presente decreto, considerato che un importo complessivo pari ad euro
47.124.178,30 piu' «la rivalutazione ISTAT» e' corrisposta dagli enti
previdenziali a valere sulle proprie risorse.