IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 del 15 settembre 1990), concernente
«Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione
dei presidi sanitari»;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.  290,  relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle direttive numeri 1999/45/CE e 2001/60/CE relative
alla   classificazione,   all'imballaggio   e  all'etichettatura  dei
preparati pericolosi;
    Vista la domanda presentata in data 13 novembre 2003 dall'impresa
Chemia  S.p.a.  con  sede  legale  in  S.S.  255, km 46 - S. Agostino
(Ferrara)   diretta   ad   ottenere  la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario denominato: «Totem»;
    Accertato   che   la  classificazione  proposta  dall'impresa  e'
conforme  al  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione delle direttive numeri 1999/45/CE e 2001/60/CE;
    Visto  il  parere  favorevole  espresso in data 14 settembre 2005
dalla   Commissione   consultiva  di  cui  all'art.  20  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    Ritenuto   di   limitare   la   validita'   della  autorizzazione
provvisoria  al  tempo  determinato  in anni cinque a decorrere dalla
data  del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle
decisioni   comunitarie   che  saranno  stabilite  al  termine  della
revisione comunitaria per la sostanza attiva: «Rimsulfuron»;
    Vista  la  nota dell'Ufficio in data 17 ottobre 2005 con la quale
sono  stati  richiesti  gli  atti definitivi e l'impegno a presentare
l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  Commissione
consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
    Vista  la  nota  in  data 26 gennaio 2006 dalla quale risulta che
l'impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'Ufficio  ed ha
comunicato  di  voler  preparare  il  prodotto fitosanitario medesimo
negli stabilimenti dell'imprese:
      Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd. - Mumbai (India);
      Zhejiang Etong Chemical Co. Ltd. - Wenzhou (Cina);
      Chemia S.p.a. - S.S. 255 Km 46 - S. Agostino (Ferrara);
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
8 luglio 1999;
                              Decreta:
    1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di
anni  cinque  fermo  restando l'esito delle valutazioni connesse agli
ulteriori   dati   richiesti   senza   pregiudizio   per   l'iter  di
registrazione,  l'impresa  Chemia S.p.a. con sede legale in S.S. 255,
Km  46 - S. Agostino (Ferrara) e' autorizzata a porre in commercio il
prodotto   fitosanitario   esente   da  classificazione  di  pericolo
denominato TOTEM con la composizione e alle condizioni indicate nelle
etichette allegate al presente decreto.
    2.   Il   prodotto   e'   confezionato   nelle   taglie   da:   g
10-20-50-100-150-200-250-500 e kg 1-5-10-20-25;
    3. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per
l'impiego ed in formulazione dagli stabilimenti:
      Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd. - Mumbai (India);
      Zhejiang  Etong  Chemical  Co.  Ltd.  - Wenzhou (Cina); nonche'
confezionato  presso  lo  stabilimento  dell'impresa: Chemia S.p.a. -
S.S.  255  Km  46  -  S.  Agostino (Ferrara), autorizzato con decreto
dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994;
    4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 11933;
    5.  E'  approvata,  quale  parte integrante del presente decreto,
l'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in
commercio;
    6. Il  presente  decreto sara' notificato, in via amministrativa,
all'Impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

      Roma, 22 agosto 2006

                                      Il direttore generale: Borrello