IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n.
128,  concernente  il  «Regolamento  di esecuzione delle norme di cui
all'art.  189  del  testo  unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in
materia di produzione e commercio dei presidi medico-chirurgici»;
  Vista  la  circolare  del  3 settembre  1990,  n.  20, (supplemento
ordinario   Gazzetta   Ufficiale   n.  216  del  15 settembre  1990),
concernente  «Aspetti  applicativi  delle norme vigenti in materia di
registrazioni dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n.  17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n.
145  del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392, concernente il «Regolamento recante norme per la semplificazione
dei  procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione
in  commercio  di  presidi  medico-chirurgici,  a norme dell'art. 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Vista  la  circolare del Ministero della sanita' n. 7 del 15 aprile
1999  (Gazzetta  Ufficiale  n.  110 del 13 maggio 1999) sui criteri e
modalita'   di  presentazione  della  domanda  di  autorizzazione  di
prodotti per piante ornamentali (PPO);
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290  relativo  al  regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione, alla immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65 concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata in data 5 novembre 2003 dall'Impresa
BAYER  CropScience  S.r.l.,  con  sede  legale in V.le Certosa, 130 -
Milano   diretta   ad   ottenere   la   registrazione   del  prodotto
fitosanitario   per   piante   ornamentali  (PPO)  denominato:  Decis
Giardino;
  Accertato  che la classificazione proposta dall'impresa e' conforme
al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
  Visto  il  parere  favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di  limitare  la  validita' della autorizzazione al tempo
determinato  in  anni  cinque  a  decorrere  dalla  data del presente
decreto;
  Vista la nota dell'ufficio in data 1° giugno 2006 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista la nota in data 26 giugno 2006 da cui risulta che la suddetta
impresa   ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'ufficio  ed  ha
comunicato  di  voler  preparare il prodotto fitosanitario per piante
ornamentali (PPO) negli stabilimenti dell'imprese:
    Bayer CropScience S.r.l. - Filago (Bergamo);
    Irca Service S.p.a. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo);
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
8 luglio 1999;
                              Decreta:
  1.  A  decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di
anni  cinque,  l'impresa BAYER CropScience S.r.l., con sede legale in
V.le  Certosa, 130 - Milano, e' autorizzata ad immettere in commercio
il  prodotto  fitosanitario per piante ornamentali (PPO) classificato
irritante  -  pericoloso per l'ambiente denominato DECIS GIARDINO con
la  composizione  e alle condizioni indicate nelle etichette allegate
al presente decreto.
  2.    Il   prodotto   e'   confezionato   nelle   taglie   da:   ml
5-10-20-25-50-100.
  3.  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato  negli  stabilimenti
dall'imprese:
    Bayer  CropScience  S.r.l.  -  Filago  (Bergamo), autorizzato con
decreto del 6 dicembre 1983 e 20 dicembre 2002;
    Irca  Service S.p.a. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo), autorizzato
con decreto del 9 maggio 1997 e 20 settembre 2001.
  4. Il prodotto suddetto e' registrato al n. 11911/PPO.
  5.  Sono approvate, quale parte integrante del presente decreto, le
etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  6.  Il  presente  decreto  sara' notificato, in via amministrativa,
all'impresa interessata.

    Roma, 22 agosto 2006

                                      Il direttore generale: Borrello