IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

                              E m a n a
                       la seguente direttiva:

  L'Osservatorio  nazionale  dell'associazionismo, operante presso il
Ministero  della  solidarieta' sociale, ha tra i propri compiti (art.
12, legge 7 dicembre 2000, n. 383):
    il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per
lo  svolgimento  delle  attivita' associative, nonche' di progetti di
informatizzazione  e  di  banche  dati  in materia di associazionismo
sociale (comma 3 lettera d);
    l'approvazione  di  progetti  sperimentali  elaborati,  anche  in
collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli
appositi  registri  di  cui all'art. 7 della medesima legge 383/2000,
per  far  fronte  a  particolari  emergenze  sociali  e  per favorire
l'applicazione  di metodologie di intervento particolarmente avanzate
(comma 3 lettera f).
  A  tal  fine  l'Osservatorio  definisce  ogni  anno  gli  ambiti di
intervento da considerare prioritari.
  Nel  quadro di quanto previsto dall'art. 12 della legge 241/1990, e
successive  modificazioni  ed integrazioni, il presente provvedimento
definisce,  da un lato, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti
per  la  presentazione  dei  progetti/iniziative  e,  dall'altro,  le
priorita' e i criteri di valutazione.
                      1. Requisiti soggettivi.
  I    finanziamenti    previsti    per    la   realizzazione   delle
iniziative/progetti  di cui alle lettera d) ed f) dell'art. 12 citato
in premessa possono essere richiesti dalle associazioni di promozione
sociale,  che risultino iscritte nei registri di cui all'art. 7 della
legge  n.  383/2000,  all'atto  della  pubblicazione  della  presente
direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La domanda di finanziamento puo' essere presentata da una ovvero da
piu'  associazioni  in  forma  di  partenariato,  tutte, comunque, in
possesso   dello   stesso   requisito  di  cui  al  punto  precedente
(iscrizione   ai   Registri);   nella  seconda  ipotesi  va  indicata
l'Associazione  capofila  cui deve essere attribuita, nel caso in cui
il   progetto/iniziativa  venga  ammesso  a  finanziamento,  mediante
formale  atto  di procura notarile, la rappresentanza ed il potere di
incassare,  anche  in  nome  e  per  conto delle co-proponenti, entro
trenta giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento.
  Nell'ipotesi  in cui i progetti sperimentali di cui alla lettera f)
siano   presentati   anche   in   collaborazione   con  enti  locali,
responsabile  del progetto e' in ogni caso l'Associazione proponente.
Non sono ammesse deleghe per la realizzazione del progetto/iniziativa
ad   altri   soggetti  giuridici  esterni,  salvo  che  nei  casi  di
realizzazione di alcune attivita' che l'Associazione, per mancanza di
professionalita'  interne,  non  e'  in  grado di realizzare. In tale
eventualita',  qualora i contenuti di tale affidamento non siano gia'
esplicitati   nel   progetto/iniziativa   approvato,   dovra'  essere
preventivamente  richiesta  una  esplicita  autorizzazione che potra'
essere   concessa  dall'Amministrazione  solo  a  condizione  che  le
attivita'  delegate non riguardino 1) l'intera attivita' progettuale;
2)    le   funzioni   di   direzione,   gestione   coordinamento   ed
amministrazione.
                 2. Requisiti oggettivi e priorita'.
 2.1. Ambiti operativi dei progetti di cui alla lettera f), art. 12
  Per    l'anno    in    corso,    l'Osservatorio    nazionale    per
l'associazionismo,  nella  seduta del 27 luglio 2006 ha stabilito che
saranno  considerati  prioritari  i  progetti  che  si  propongono di
intervenire nei seguenti ambiti operativi:
    Interventi  di  sostegno ed integrazione rivolti alle persone con
disabilita';
    Sostegno a misure in favore di minori, adolescenti e giovani;
    Interventi  di  sostegno  alle  persone  in condizioni di disagio
socio-economico;
    Interventi  di sostegno agli anziani ed ai soggetti in condizioni
di marginalita' sociale;
    Interventi  di  sostegno per l'inclusione sociale con particolare
riferimento a cittadini migranti di prima e seconda generazione;
    Interventi   di   sostegno  ad  iniziative  in  materia  di  pari
opportunita'.
  2.1.1.  I  progetti  presentati  devono  avere carattere innovativo
rispetto  a  quelli  gia'  finanziati alla stessa associazione per le
precedenti annualita'.
2.2.  Ambiti  operativi delle iniziative di cui alla lettera d), art.
                                 12
  2.2.1  Le  iniziative  di  cui alla lettera d) devono riguardare la
formazione  ed  aggiornamento  dei  membri  delle associazioni oppure
l'informatizzazione  dell'Associazione,  con  particolare attenzione,
nel  caso  di informatizzazione, al legame fra questa e la formazione
nonche' alla produzione di banche dati.
  2.2.2  L'Associazione  che  abbia ricevuto un finanziamento nei due
anni  precedenti  per iniziative di informatizzazione, lettera d), da
intendersi  quali  iniziative  che  abbiano  come parte preponderante
l'acquisto  di  hardware  non  puo'  presentare, per l'anno 2006, una
iniziativa  che  concerna  nuovamente  l'informatizzazione intesa nel
senso precedentemente specificato.
  In  ogni  caso  l'Associazione, singola o in partenariato, non puo'
presentare piu' di un progetto ai sensi della lettera f), ne' piu' di
una  iniziativa ai sensi della lettera d), a pena di inammissibilita'
di tutte le istanze di finanziamento presentate.
                 2.3. Indicazioni relative ai costi
  Le disponibilita' finanziarie relative all'anno in corso dovrebbero
risultare, come per lo scorso anno, pari a circa Euro 11.000.000,00.
  Tuttavia,   una  piu'  precisa  determinazione  dell'ammontare  del
finanziamento  sara'  possibile  soltanto  all'esito delle procedure,
tuttora  in  corso,  di  imputazione  contabile  delle  dette risorse
finanziarie sul pertinente capitolo di spesa.
  Si  riserva  di  rendere noto tale ammontare sul sito ministeriale,
costituendo  tale  adempimento  comunicazione  formale  a  tutti  gli
effetti.
  Il  costo  complessivo dell'iniziativa o progetto, di cui si chiede
il finanziamento, non puo' superare i seguenti importi:
    iniziative  di  cui alla lettera d): Euro 250.000,00 nell'ipotesi
in  cui il proponente sia uno o piu' associazioni in partenariato tra
loro;
    progetti  di cui alla lettera f): Euro 250.000,00 nell'ipotesi in
cui  il proponente sia uno solo ed Euro 400.000,00 se a presentare il
progetto siano due o piu' associazioni in partenariato tra loro.
  Le iniziative ed i progetti presentati, a pena di inammissibilita',
non  possono avere un costo superiore a quelli indicati. In ogni caso
il/i  proponente/i  deve/devono  porre a proprio carico almeno il 20%
dei  costi complessivi del progetto/iniziativa, specificando la fonte
da  cui  derivano  le  risorse stesse (ad esempio: quote associative,
donazioni,  introiti  legati all'attivita' svolta dall'organizzazione
proponente).  Tale  specifico  impegno,  esplicitamente  assunto  con
apposita  dichiarazione  contenuta  nella  domanda  di  finanziamento
(All. 1) e riprodotto nel formulario di presentazione piano economico
(All. 2),    costituisce    un    requisito    essenziale   ai   fini
dell'ammissibilita'   del  progetto/iniziativa  al  finanziamento,  a
conferma  della  concreta  capacita' dell'organizzazione di sostenere
l'impegno   economico   connesso   alla  realizzazione  del  progetto
proposto.
  Per  quanto concerne le voci di spesa, i compensi per progettazione
nell'ipotesi   della   lettera d),   di  consulenza  e  progettazione
nell'ipotesi   della   lettera f),   devono  essere  contenuti  entro
l'importo massimo dell'8 % del costo complessivo del progetto.
  Limitatamente  ai progetti presentati ai sensi della lettera f), le
spese  per  attrezzature,  materiale  didattico  e  di consumo devono
essere   contenuti   entro   l'importo  massimo  del  15%  del  costo
complessivo del progetto medesimo.
  In  ogni  caso  va  posta  particolare attenzione alla compilazione
della  dichiarazione all'interno del Formulario (All. 2) con la quale
il    legale    rappresentante    dell'Associazione   proponente   (o
dell'Associazione  capofila,  se il progetto/iniziativa e' presentato
congiuntamente  ad altre) dichiara sotto la propria responsabilita' -
che  trattasi di progetto/iniziativa mai finanziato in precedenza ne'
con  risorse  provenienti  dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  ora  Ministero  della  solidarieta'  sociale - ne' con altri
fondi  pubblici.  Inoltre,  se  si prevede il concorso finanziario di
altri   soggetti,   e'   necessario   specificarne  le  modalita'  di
partecipazione.   In   particolare,  per  quanto  concerne  il  piano
economico   inserito   nel   formulario   di   presentazione  di  cui
all'allegato  2,  si  richiede  per  ogni  singola  voce  di costo la
compilazione  delle  colonne  relative al costo totale del progetto e
alla quota di finanziamento pubblico.
  E'    facoltativo,    sebbene    raccomandabile,    l'inoltro   del
progetto/iniziativa  in  formato  elettronico  oltre  che  in formato
cartaceo.
  Inoltre,  sempre a pena di inammissibilita', il progetto/iniziativa
presentato  non potra' avere un costo totale che superi il 100% delle
entrate  iscritte  nell'ultimo  bilancio  consuntivo  del  proponente
relativo   all'anno  2005  (se  il  bilancio  e'  composto  da  stato
patrimoniale  e  conto  economico  ci  si deve riferire al solo conto
economico). Se il progetto/iniziativa e' presentato congiuntamente il
suo   costo   non   puo'   essere   superiore,   sempre   a  pena  di
inammissibilita',   al   100%  della  sommatoria  delle  entrate  dei
rispettivi  conti  economici delle associazioni di promozione sociale
che  vi  partecipano.  Pertanto  il  progetto/iniziativa  deve essere
corredato   da   copia,   timbrata  e  firmata  in  ogni  pagina  dal
rappresentante legale, del/dei bilancio/bilanci consuntivo/i 2005.
                 2.4. Durata dei progetti/iniziative
  A pena di inammissibilita' le iniziative di cui alla lettera d) non
possono avere una durata superiore a dodici mesi ed i progetti di cui
alla  lettera f)  non  possono avere una durata superiore ai diciotto
mesi.
3.Presentazione del progetto/iniziativa: motivi di inammissibilita'.
    A)   La  domanda  (All. 1)  ed  il  Formulario  di  presentazione
(All. 2),  completi in ogni parte, devono pervenire entro e non oltre
le  ore  12:00  del  trentesimo  giorno successivo alla pubblicazione
della  presente  direttiva  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana al Ministero della solidarieta' sociale - Direzione generale
per  il  volontariato,  l'associazionismo  e  le  formazioni  sociali
Osservatorio  nazionale dell'associazionismo Div. II, via Fornovo, n.
8,  pal. A  00192  Roma. Il predetto termine, qualora coincida con un
giorno  non lavorativo, si intende differito alle ore 12,00 del primo
giorno non festivo immediatamente successivo. L'inoltro puo' avvenire
tramite  raccomandata  a.r  (in  questo  caso  non  fa fede il timbro
postale  di  spedizione)  o  mediante  corrieri  privati o agenzie di
recapito  debitamente autorizzate, ovvero mediante consegna a mano da
parte  di  un  incaricato dell'Associazione - soltanto in tale ultimo
caso  verra'  rilasciata  apposita  ricevuta  -  nelle  giornate  non
festive, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
  Rimane   a  rischio  dell'Associazione  l'eventuale  ritardo  nella
spedizione  postale  o  tramite  corriere. L'inoltro della domanda e'
infatti  ad  esclusivo  rischio  del  mittente,  intendendosi  questo
Ministero esonerato da ogni responsabilita' per gli eventuali ritardi
di recapito, anche se dovuti a cause di forza maggiore.
    B)  A  pena  di  inammissibilita',  la  richiesta di ammissione a
finanziamento concernente ciascun progetto/iniziativa dovra':
      1. essere  presentata  con  le  modalita' ed i termini previsti
nella  presente Direttiva mediante compilazione in tutte le sue parti
dell'apposito  modello di domanda (All. 1) e dell'apposito Formulario
di  presentazione  (All. 2)  uniti  e parte integrante della presente
direttiva. Le domande dovranno essere corredate da tutti gli allegati
non essendo ammessa alcuna integrazione;
      2. essere  presentata  da  associazioni  di  promozione sociale
iscritte ai registri di cui all'art. 7 della legge 383/2000;
      3. concernere  progetti/iniziative  presentati in conformita' a
quanto   previsto   dal   punto   2.3   della   presente   direttiva.
L'associazione  deve  espressamente  specificare  di  porre a proprio
carico almeno il 20% dei costi complessivi del progetto/iniziativa ed
indicando  la  fonte da cui derivano dette risorse (ad esempio: quote
associative,   donazioni,   introiti   legati   all'attivita'  svolta
dall'organizzazione  proponente).  Il  predetto  impegno finanziario,
deve   essere   esplicitamente  assunto  con  apposita  dichiarazione
contenuta  nella  domanda  di finanziamento (All. 1) e riprodotto nel
formulario di presentazione-piano economico (All. 2);
    4. concernere  progetti/iniziative  il  cui costo complessivo non
sia superiore agli importi previsti al punto 2.3;
    5. rispettare la condizione di cui al punto 2.2.2;
    6. rispettare la durata indicata al punto 2.4;
    7. concernere  progetti/iniziative  il  cui costo complessivo non
sia  superiore al 100% delle entrate iscritte nel bilancio consuntivo
2005  del proponente (o nel solo conto economico nel caso il bilancio
sia  formato  da  stato patrimoniale e conto economico) oppure, se il
progetto/iniziativa  e'  presentato  congiuntamente  da  due  o  piu'
associazioni  di  promozione  sociali,  il  suo costo non puo' essere
superiore  al  100%  della  somma  delle entrate dei rispettivi conti
economici relativi all'anno 2005;
    8. essere    redatta    utilizzando    i    modelli   predisposti
dall'Amministrazione,   che  sono  parte  integrante  della  presente
direttiva,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana   e  sul  sito  ministeriale,  integralmente  compilati.  In
particolare,  per  quanto  concerne  il  piano economico inserito nel
formulario  di  presentazione  di cui all'allegato 2, si richiede per
ogni  singola voce di costo la compilazione delle colonne relative al
costo totale del progetto e alla quota del finanziamento pubblico;
    9. essere  redatta  secondo  i  modelli  allegati  alle  presente
direttiva (All. 1 - Domanda di finanziamento - e All. 2 Formulario di
presentazione),    tutti   timbrati   e   sottoscritti   dal   legale
rappresentante  dell'associazione  o delle associazioni, corredati da
fotocopia  del  documento  di riconoscimento ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  445/2000.  I  modelli devono riportare
l'indicazione   del  capofila  nel  caso  di  iniziativa/progetto  da
realizzarsi  tra  piu'  associazioni  congiuntamente  e devono essere
inoltrati in originale, in busta chiusa non trasparente recante sulla
busta  la  seguente  dicitura:  «progetto  lettera  F»  o «iniziativa
lettera D» a seconda della tipologia della domanda presentata;
    10. essere  corredata,  limitatamente  alle associazioni iscritte
nei  Registri  delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e
Bolzano,  istituiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, legge 383/2000, da
una   copia   dell'atto   costitutivo   e   dello   statuto,  redatto
conformemente  a  quanto  disposto  dall'art.  3 della medesima legge
383/2000,   nonche'  di  un  documento  attestante  l'iscrizione  nei
suddetti registri;
    11. essere  corredata,  in  caso  di co-finanziamento di progetto
lettera f),  della  dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  445/2000,  sottoscritta  dal legale rappresentante
dell'ente  pubblico/soggetto  privato  che  attesti  le  modalita' di
partecipazione al progetto e lo specifico impegno finanziario assunto
dallo stesso.
           4. Valutazione dei progetti e delle iniziative.
  4.1. Procedura
  Le  iniziative  e  i  progetti  pervenuti  entro  i termini saranno
esaminati sotto il profilo dell'ammissibilita' della domanda (All. 1)
e successivamente da una apposita Commissione nominata dal Presidente
dell'Osservatorio.  Tale  Commissione  procede  alla  valutazione del
formulario  di  presentazione  del  progetto/iniziativa (All. 2) ed a
redigere  due  distinte  graduatorie  (una per i progetti di cui alla
lettera f) e l'altra per le iniziative di cui alla lettera d) secondo
i  criteri indicati nella presente direttiva. Le relative graduatorie
saranno  approvate dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e
quindi  trasposte  in  un  provvedimento del direttore generale della
direzione   generale   del   volontariato,   l'associazionismo  e  le
formazioni  sociali. Il finanziamento dei progetti e delle iniziative
avverra' secondo l'ordine decrescente dei punteggi indicati nelle due
graduatorie  e riportati nel suddetto provvedimento direttoriale fino
a  concorrenza  dell'ammontare  complessivo  delle  disponibilita' in
bilancio.
  I  progetti  e  le  iniziative  possono essere finanziati in misura
totale  o  parziale.  Nella  seconda  eventualita'  e' consentita una
rimodulazione  quantitativa  e proporzionale del progetto/iniziativa,
in  accordo  con  l'amministrazione  erogante  e tale comunque da non
menomare o pregiudicare il raggiungimento delle principali finalita'.
                     4.2. Criteri di valutazione
  Iniziative di cui all'art. 12, comma 3, lettera d), legge 383/2000:

                                                   |Punteggio massimo
---------------------------------------------------------------------
Valutazione iniziativa                             | 35
---------------------------------------------------------------------
Presenza sul territorio nazionale                  | 20
---------------------------------------------------------------------
Valutazione capacita' realizzativa dell'iniziativa |
(rapporto fra costo iniziativa e entrate bilancio  |
Associazione)                                      | 10
---------------------------------------------------------------------
Dimensione dell'Associazione                       | 10
---------------------------------------------------------------------
Assenza di finanziamenti pubblici per l'anno       |
precedente e concernenti il funzionamento          |
dell'Associazione (Verificata dal bilancio         |
consuntivo/rendiconto 2005)                        | 10
---------------------------------------------------------------------
Collegamento fra formazione ed informatizzazione   | 10
---------------------------------------------------------------------
Assenza di finanziamenti pubblici per l'anno       |
precedente per iniziativa lettera d) 2005          | 5
---------------------------------------------------------------------
TOTALE                                             |100

  Considerato   l'ammontare   delle  risorse  ed  in  relazione  alla
necessita'  di  consentire  la realizzazione di iniziative a maggiore
diffusione territoriale, nel caso in cui venga raggiunto un punteggio
idoneo   per  l'ammissione  al  finanziamento  tanto  dall'iniziativa
presentata   dall'Associazione   nazionale   quanto   dall'iniziativa
presentata  dal  proprio  livello  di  articolazione  territoriale  o
regionale,  verra'  finanziata  soltanto  l'iniziativa  a titolarita'
dell'Associazione nazionale.
  Progetti di cui all'art. 12, comma 3, lettera f), legge 383/2000:

                                                   |Punteggio massimo
---------------------------------------------------------------------
Valutazione del progetto                           | 30
---------------------------------------------------------------------
Valenza nazionale del progetto                     | 20
---------------------------------------------------------------------
Collaborazione con altri soggetti privati ed enti  |
pubblici (da provare mediante documentazione       |
relativa al progetto presentato)                   | 10
---------------------------------------------------------------------
Eccellenza nel rapporto costi/benefici             | 10
---------------------------------------------------------------------
Ambiti prioritari di intervento                    | 10
---------------------------------------------------------------------
Valutazione capacita' realizzativa del progetto    |
(rapporto costo progetto e entrate del bilancio)   | 10
---------------------------------------------------------------------
Portata innovativa                                 |  5
---------------------------------------------------------------------
Presenza di effettivi e validi strumenti di        |
monitoraggio                                       |  5
---------------------------------------------------------------------
TOTALE                                             |100

  Considerato   l'ammontare   delle  risorse  ed  in  relazione  alla
necessita'  di  consentire  la  realizzazione  di progetti a maggiore
diffusione territoriale, nel caso in cui venga raggiunto un punteggio
idoneo   per   l'ammissione   al  finanziamento  tanto  dal  progetto
presentato dall'Associazione nazionale quanto dal progetto presentato
dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale, verra'
finanziato  soltanto  il  progetto  a  titolarita'  dell'Associazione
nazionale.
  Relativamente  ai criteri di valutazione previsti per i progetti di
cui  alla  lettera f)  e  concernenti  la collaborazione con gli enti
pubblici e le sinergie con altre realta' private (associative e non),
si  precisa  che  e'  necessario  produrre  idonea  documentazione  a
riguardo,  che  si  riferisca  allo  specifico progetto presentato ai
sensi   della   presente  annualita'  e  non  a  precedenti  rapporti
intercorsi  fra  l'Associazione e gli enti pubblici/soggetti privati.
Ai fini dell'idoneita' della documentazione, e' necessario che non si
tratti  di  un  generico  plauso  per  il  progetto ma di un concreto
impegno  dell'ente  pubblico/soggetto  privato  coinvolto  nella  sua
realizzazione.   Nel   caso   tale   impegno   si   traduca   in   un
co-finanziamento  del progetto, alla domanda deve essere allegata una
dichiarazione,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000,    sottoscritta   dal   legale   rappresentante   dell'ente
pubblico/soggetto  privato che attesti le modalita' di partecipazione
al  progetto e lo specifico impegno finanziario assunto nello stesso;
tale  finanziamento dovra' risultare effettivamente identificabile in
sede   di   gestione  e  controllo  e  dovra'  essere  effettivamente
accreditato e speso nel corso della realizzazione del progetto per le
finalita' dello stesso.
              4.3. Oneri non ammessi a rendicontazione
  Non sono comunque ammessi a rimborso:
    gli  oneri relativi ad attivita' promozionali dell'organizzazione
proponente non direttamente connessi al progetto/iniziativa di cui si
chiede il finanziamento;
    gli  oneri  relativi  a  seminari  e convegni non collegati e non
finanziati dal progetto/iniziativa;
    oneri  figurativi  o  costi  potenziali  (es. costo dei volontari
impegnati;
    ogni  altro  tipo  di  spesa  non  strettamente  finalizzata alla
realizzazione del progetto/iniziativa.
  Il  finanziamento  viene  erogato  con  le modalita' del rimborso a
costi reali.
         5. Esiti della valutazione dei progetti/iniziative.
  L'Amministrazione  inviera'  apposita  comunicazione  circa l'esito
della valutazione e della ammissione/non ammissione a finanziamento.
  Nei  casi  di  finanziamento  parziale delle iniziative/progetti ai
sensi di quanto previsto al precedente punto 4.1, le Associazioni che
intendano  realizzare le attivita' procedono alla rimodulazione delle
stesse  o  a  comunicare l'assunzione a proprio carico dell'ammontare
dell'importo   eccedente   il  finanziamento  pubblico  concesso.  La
proposta  di  rimodulazione,  anche  in  caso di assunzione a proprio
carico dell'importo eccedente, dovra' essere presentata, rielaborando
per  quanto occorre la medesima modulistica gia' utilizzata, allegato
2  (debitamente  redatto  in ogni sua parte), a pena di decadenza dal
finanziamento,    entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   della
comunicazione  da  parte dell'Amministrazione, la quale, a sua volta,
provvedera' a valutarla ed eventualmente ad accettarla.
  Al  fine  di  facilitare  il controllo della gestione e dello stato
finanziario   del   progetto  l'Associazione  dovra'  utilizzare  una
codificazione contabile appropriata inerente il progetto/iniziativa.
  L'avvio del progetto/iniziativa dovra' avvenire entro trenta giorni
dal     ricevimento    di    apposita    comunicazione    da    parte
dell'Amministrazione;   ogni   eventuale   e  motivata  richiesta  di
differimento, dovra' essere espressamente autorizzata dalla direzione
generale  per  il  volontariato,  l'associazionismo  e  le formazioni
sociali.  Il legale rappresentante dell'Associazione (o del capofila)
dovra'  inviare  esplicita  dichiarazione recante l'indicazione della
effettiva data di inizio delle attivita' nel rispetto delle modalita'
indicate   dall'Amministrazione,   intendendosi  per  tali  anche  le
attivita' propedeutiche e, contestualmente, un nuovo calendario delle
stesse,  qualora  esso  differisca  da  quanto  previsto nel progetto
iniziale.
  Le  spese  sostenute  dopo la firma della convenzione e prima della
data di comunicazione sopra citata restano a carico dell'Associazione
in  caso  di  mancata registrazione dell'atto da parte dei competenti
organi di controllo.
  E'  fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare, in ogni
materiale approntato per la realizzazione del progetto/iniziativa, la
circostanza  che  il  medesimo  e'  finanziato  dal  Ministero  della
solidarieta' sociale.
            6. Modalita' di erogazione del finanziamento.
  Il finanziamento viene erogato in due fasi:
    una  prima  quota,  su  richiesta  del  beneficiario,  fino ad un
massimo  del  70%  del  finanziamento  concesso,  e'  versata  previa
presentazione   di   apposita  garanzia  fideiussoria  ai  sensi  del
successivo   punto  7.  La  richiesta  di  anticipo  deve  contenere:
l'indicazione  del  codice  fiscale  e quella degli estremi del conto
corrente    bancario,    corredato    da   CAB   e   ABI,   intestato
all'Associazione;
    il   saldo   e'   erogato  al  termine  della  realizzazione  del
progetto/iniziativa,  a  seguito  dell'esito  positivo  del controllo
amministrativo  contabile  svolto  da  questa  Amministrazione  sulla
relazione     e     sulla     rendicontazione    finale    presentate
dall'Associazione,  attestanti  i  risultati  conseguiti in relazione
agli  obiettivi  programmati nonche' i costi effettivamente sostenuti
e/o   impegnati   per  la  realizzazione  del  progetto/iniziativa  e
corredata  dalle  relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in
originale.
  Il  Ministero  della solidarieta' sociale si riserva la facolta' di
effettuare controlli anche in itinere.
                          7. Fideiussione.
  Le  associazioni  beneficiarie dei finanziamenti dovranno stipulare
apposita   fideiussione   (bancaria   o   assicurativa)   a  garanzia
dell'anticipo percepito (pari ad un massimo del 70% del finanziamento
ministeriale    al   progetto/iniziativa).   La   fideiussione,   che
costituisce  costo  imputabile  al  progetto/iniziativa,  deve essere
presentata  contestualmente  alla  richiesta  di anticipo, secondo il
fac-simile predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sul sito del
Ministero;  essa  dovra'  essere  rilasciata  da parte degli Istituti
bancari  e  da  parte di intermediari finanziari non bancari iscritti
negli   elenchi   previsti   dal   decreto   legislativo   385/93  e,
specificamente:
    elenco  generale  tenuto  dall'Ufficio Italiano Cambi (art. 106),
consultabile sul sito www.uic.it;
    elenco   speciale  vigilato  dalla  Banca  d'Italia  (art.  107),
consultabile sul sito www.bancaditalia.it;
    elenco  delle imprese autorizzate da ISVAP all'esercizio nel ramo
cauzione, consultabile sul sito www.isvap.it
  La   suddetta  fideiussione  dovra'  contenere  la  clausola  della
rinuncia  alla  preventiva  escussione del debitore principale di cui
all'art.  1944,  secondo  comma,  del codice civile e la clausola del
pagamento  a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione
che   rilevi   a   carico   della   Associazione  inadempienze  nella
realizzazione  del  progetto  o  dell'iniziativa  o rilevi che alcune
spese   non   sono   giustificate  correttamente  dai  giustificativi
prodotti.
  La  fideiussione  deve  contenere  l'esplicita  dichiarazione della
permanenza  della  sua  validita', in deroga all'art. 1957 del codice
civile,   fino   a   ventiquattro   mesi   successivi  alla  data  di
presentazione   al   Ministero   della   solidarieta'  sociale  della
rendicontazione  finale,  e,  comunque,  fino al rilascio di apposita
dichiarazione    di    svincolo    in    forma   scritta   da   parte
dell'Amministrazione.
                     8. Monitoraggio in itinere.
  L'Osservatorio  nazionale  dell'associazionismo  puo'  sottoporre i
progetti/iniziative ammessi a finanziamento a verifiche sia nel corso
della  loro  realizzazione,  sia  a  conclusione delle attivita', per
valutare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  in relazione a quelli
prefissati.
  In  ogni  caso  le associazioni destinatarie dei finanziamenti sono
tenute  ad  inviare,  semestralmente,  alla direzione generale per il
volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali una relazione
sullo  stato  di avanzamento del progetto/iniziativa, accompagnata da
un  prospetto  riepilogativo  delle  spese  sostenute nel semestre di
riferimento pubblicato sul sito ministeriale.
  Nel  caso  di  accertamento  di  cause  che inducano a ritenere non
realizzabile  la  prosecuzione  del progetto/iniziativa, ovvero di un
utilizzo  del  finanziamento non conforme alle finalita' per le quali
e'  stato  erogato,  l'ufficio competente, fatta salva ogno ulteriore
azione,  puo'  disporre,  in  qualsiasi momento, l'interruzione degli
accrediti, revocare il finanziamento e chiedere la restituzione delle
somme gia' versate.
    Roma, 2 agosto 2006
                                                 Il Ministro: Ferrero

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona a dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 311