IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
  1. Modalita' di esecuzione degli adempimenti.
  1.1.  Per i contratti di locazione e affitto in corso di esecuzione
al  4 luglio  2006  e  assoggettati ad imposta sul valore aggiunto in
base  alle  disposizioni  vigenti  fino  a tale data, gli adempimenti
previsti  ai fini dell'applicazione delle imposte indirette dall'art.
35,  comma 10-quinquies,  del  decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248,
compresa   l'eventuale   opzione   per  il  regime  di  imponibilita'
all'imposta  sul  valore aggiunto di cui all'art. 10, comma 1, numero
8),  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,   sono   eseguiti,   indipendentemente   dal  numero  di  unita'
immobiliari  possedute,  per via telematica secondo le disposizioni e
con  le  modalita' tecniche di trasmissione delle dichiarazioni e dei
dati  concernenti  i  contratti  di locazione e di affitto, di cui al
capo  III  del  decreto  dirigenziale  31 luglio  1998,  e successive
modifiche.
  1.2. In deroga a quanto previsto dall'art. 20, comma 1, del decreto
31 luglio   1998,   l'adempimento   puo'   essere   eseguito  con  la
trasmissione   telematica   dei   soli   dati  del  contratto,  senza
l'allegazione  del  testo  dello  stesso. Il pagamento della relativa
imposta e' effettuato con le modalita' di cui all'art. 21 del decreto
stesso.
  1.3. I soggetti che effettuano gli adempimenti di cui ai precedenti
commi sono tenuti ad osservare gli obblighi a carico dei soggetti che
effettuano, per via telematica, gli adempimenti connessi ai contratti
di  locazione  ed  affitto  di  beni  immobili di cui all'art. 23 del
decreto direttoriale 31 luglio 1998.
  1.4. Le persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa,
arti  o  professioni  e che non sono obbligate alla registrazione per
via  telematica  ai  sensi  dell'art.  14  del decreto 31 luglio 1998
possono  assolvere  agli adempimenti di cui al comma 1 richiedendo la
registrazione del contratto con le modalita' previste dal testo unico
delle  disposizioni  concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  1.5.  L'allegato  1  al  presente  provvedimento  integra,  per  le
finalita' di cui al precedente comma 1, le descrizioni di alcuni dati
definiti  negli  allegati  tecnici  bis e quater al decreto 31 luglio
1998,  ivi compreso l'esercizio dell'opzione per l'assoggettamento ad
imposta sul valore aggiunto.
  2. Determinazione e versamento dell'imposta.
  2.1.  L'imposta di registro e' dovuta sul corrispettivo determinato
per  l'intera  residua  durata del contratto a decorrere dal 4 luglio
2006  e  puo'  essere  assolta  in unica soluzione ovvero annualmente
sull'ammontare  relativo  a  ciascuna  annualita'  che abbia scadenza
successiva alla stessa data.
  2.2.  L'imposta,  se  corrisposta  in  unica soluzione per l'intera
durata  residua  del  contratto,  si  riduce della misura individuata
dall'art.  5,  nota  I),  della tariffa, parte prima, del testo unico
delle  disposizioni  concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  2.3.  La  riduzione  compete  a  condizione che i contratti abbiano
durata  complessiva superiore a due anni e durata residua superiore a
dodici mesi.
  2.4.  Qualora  nel contratto sia stabilito un corrispettivo solo in
parte  determinato,  l'imposta dovuta in relazione all'ammontare gia'
determinato   deve   essere  versata  con  le  modalita'  di  cui  ai
commi precedenti.  L'imposta dovuta per la restante parte deve essere
versata  entro  venti  giorni  dalla  definitiva determinazione della
stessa utilizzando apposito codice tributo. Il versamento integrativo
e'  eseguito  per  via  telematica  tranne  che per i soggetti di cui
all'art.  1,  comma 4.  Il  versamento  integrativo  eseguito per via
telematica  tiene  luogo  della denuncia di cui all'art. 19 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  3. Termini.
  3.1.  Gli  adempimenti di cui all'art. 1 del presente provvedimento
sono  eseguiti  a  decorrere  dal  1° novembre  2006  e  non oltre il
30 novembre   2006.   L'omissione   di   tali   adempimenti  comporta
l'applicazione  della  sanzione  di  cui  all'art. 69 del testo unico
delle  disposizioni  concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  4. Entrata in vigore.
  4.1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della data
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
                            Motivazioni.
  L'art.  35,  comma 8,  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n. 223,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha
modificato  l'art. 10, comma 1, numero 8), del decreto del Presidente
della  Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, disponendo che determinate
operazioni,  precedentemente soggette ad imposta sul valore aggiunto,
sono  considerate  esenti dalla predetta imposta. Conseguentemente, a
tali  atti  si  applica,  ai sensi dell'art. 40 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26 aprile 1986, n. 131, l'imposta
proporzionale  di  registro  nella  misura prevista dall'art. 5 della
tariffa, parte prima, allegata al medesimo testo unico.
  Il  comma 10-quinquies  del citato art. 35 del decreto-legge n. 223
ha  previsto,  inoltre,  che,  le  parti  devono  presentare  per  la
registrazione  i  contratti di locazione e di affitto assoggettati ad
imposta  sul  valore  aggiunto  sulla base delle disposizioni vigenti
fino  al giorno 4 luglio 2006 ed in corso di esecuzione alla medesima
data.  A  tal  fine,  i  contribuenti  devono trasmettere agli uffici
locali   una   apposita   dichiarazione,   nella  quale  puo'  essere
esercitata,   ove   la  locazione  abbia  ad  oggetto  beni  immobili
strumentali,  l'opzione  per  la imposizione prevista, per tali beni,
dall'art.  10,  primo  comma,  numero  8), del decreto del Presidente
della    Repubblica    26 ottobre    1972,    n.   633.   Lo   stesso
comma 10-quinquies  ha  demandato  ad  un provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate la determinazione delle modalita' di detta
comunicazione.
  Il  presente  provvedimento,  nel  dare  attuazione  a  tale ultima
disposizione,  individua la registrazione telematica dei contratti di
locazione quale modalita' per l'esecuzione degli adempimenti previsti
dall'art.  35,  comma 10-quinquies del decreto-legge n. 223 del 2006.
Lo stesso provvedimento approva, con le relative specifiche tecniche,
le  modalita'  di esecuzione dei predetti adempimenti e, al contempo,
fornisce  le istruzioni per la determinazione della base imponibile e
il versamento dell'imposta.
  Nel  punto  1  del  presente  provvedimento  e'  stabilito  che  la
presentazione  del modello di comunicazione all'Agenzia delle entrate
e' effettuata esclusivamente utilizzando la stessa procedura prevista
per  la  registrazione  telematica  dei  contratti  di locazione e di
affitto   dal  decreto  dirigenziale  31 luglio  1998.  Sono  esclusi
dall'obbligo  di presentazione telematica i soli contribuenti persone
fisiche (conduttori) che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti
o  professioni, che pertanto possono adempiere a tale obblighi con le
modalita'  non  telematiche  di  cui  al  testo unico dell'imposta di
registro.
  In  considerazione  dell'oggettiva  difficolta'  di  trasmettere il
testo  integrale di alcune tipologie di contratti, la registrazione -
diversamente  dalla  modalita'  prevista  per  la  registrazione  dei
contratti  di locazione e affitto - e' effettuata con la trasmissione
dei  soli  dati  ritenuti  indispensabili  ai  fini  delle imposte di
registro   e  sul  valore  aggiunto,  senza  allegare  il  testo  del
contratto.
  La  base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta di registro e'
rappresentata  dal  corrispettivo  pattuito per la residua durata del
contratto e la relativa imposta puo' essere versata, in conformita' a
quanto  previsto  dall'art.  17,  comma 3, del testo unico n. 131 del
1986,  annualmente  o  in  unica  soluzione.  Qualora il contribuente
intenda  utilizzare  quest'ultima  modalita' di versamento, l'imposta
dovuta,  come  previsto  dalla  nota  all'art. 5 della tariffa, parte
prima, allegata al predetto testo unico, si riduce di una percentuale
pari  alla  meta'  del  tasso di interesse legale moltiplicato per il
numero  delle  annualita'.  Atteso  che  tale  beneficio  compete  ai
contratti  pluriennali,  viene  precisato che esso puo' applicarsi ai
soli  contratti  di  durata  complessiva  superiore  ai  due anni e a
condizione che la durata residua degli stessi sia superiore all'anno.
  Qualora   nel   contratto   il  corrispettivo  sia  solo  in  parte
determinato,  trova applicazione l'art. 35 del testo unico n. 131 del
1986, il quale prevede che l'imposta dovutain relazione alla parte di
corrispettivo indeterminata vada corrisposta entro venti giorni dalla
definitiva   determinazione   della   stessa.  Considerato  che  tale
determinazione,  per  alcuni tipi di contratto, potrebbe avvenire con
frequenza  inferiore  all'anno,  anche  in  aderenza  al principio di
semplificazione  degli  adempimenti amministrativi, si dispone che il
versamento  integrativo tenga luogo della denuncia di cui all'art. 19
del testo unico dell'imposta di registro.
       Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4).
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio  2001  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1).
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
  Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
                Disciplina normativa di riferimento.
  Decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante  «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972.
  Testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986.
  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto.
  Decreto  direttoriale  31 luglio  1998,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998 concernente modalita' tecniche di
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  dei  contratti  di
locazione  e  di  affitto  da  sottoporre a registrazione, nonche' di
esecuzione  telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del
Ministero  delle  finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  306  del  31 dicembre  1999,  nonche'  dal decreto del
Ministero  delle  finanze  29 marzo  2000,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.
  Decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
recante   modifiche   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e
razionalizzazione di adempimenti tributari.
  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404,
recante   disposizioni   in  materia  di  utilizzo  del  servizio  di
collegamento   telematico   con   l'Agenzia   delle  entrate  per  la
presentazione   di   documenti,   atti   e   istanze  previsti  dalle
disposizioni  che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere
certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.
  Art.  15, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
il  quale  stabilisce  che  gli  atti, dati e documenti formati dalla
pubblica  amministrazione  e  dai privati con strumenti informatici o
telematici,  i  contratti  stipulati nelle medesime forme, nonche' la
loro  archiviazione  e  trasmissione  con strumenti informatici, sono
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
  Art.  35,  commi 8 e 10-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248.
    Roma, 14 settembre 2006
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara