IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»),
che,  all'art.  1,  ha  stabilito  che  le infrastrutture pubbliche e
private  e  gli  insediamenti  strategici  e  di preminente interesse
nazionale,  da  realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma
formulato  secondo  i  criteri e le indicazioni procedurali contenuti
nello  stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in
sede  di  prima applicazione della legge, il suddetto programma entro
il 31 dicembre 2001;
  Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  prevede che gli
interventi medesimi siano ricompresi in intese generali quadro tra il
Governo  e  ogni  singola  regione  o  provincia autonoma al fine del
congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
  Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001,
come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del
decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita'
dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo
Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo'
in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  Codice unico di
progetto (CUP);
  Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in
particolare  i  commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta
di  assegnazione  di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture
strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante
dalla  gestione  e  che  non siano incluse nei piani finanziari delle
concessionarie  e  nei  relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere
corredata    da    un'analisi    costi-benefici   e   da   un   piano
economico-finanziario  redatto  secondo  lo  schema tipo approvato da
questo Comitato;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita',
come  modificato  -  da  ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre
2004, n. 330;
  Visto  il  decreto  legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta
modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  supplemento  ordinario),  con  la  quale questo Comitato, ai
sensi  del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il
Primo  programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include,
nell'ambito  dei  «Sistemi  stradali  e  autostradali»  del Corridoio
plurimodale   padano,   l'intervento   «Asse   stradale   pedemontano
(Piemontese-Lombardo-Veneto)»  con  un costo complessivo di 3.098,741
Meuro;
  Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.
87/2003;  errata  corrige  in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la
quale  questo  Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del
CUP,  che  deve  essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al
punto 1.4 della delibera stessa;
  Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a
svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel Primo programma delle infrastrutture strategiche;
  Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n.
230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo
di  piano  economico-finanziario  ai  sensi  del  richiamato  art. 4,
comma 140, della legge n. 350/2003;
  Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n.
276/2004),  con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve
essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili,
cartacei   ed   informatici,  relativi  a  progetti  di  investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
  Visto  il  decreto  emanato  dal  Ministro dell'interno il 14 marzo
2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle
infrastrutture   e  dei  trasporti,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  con  il quale - in relazione al disposto dell'art. 15,
comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il
Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
  Vista  la  sentenza  n.  303 del 25 settembre 2003, con la quale la
Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n.
443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai
fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa
possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata
unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi
all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si
perfezioni;
  Vista  la  nota  5 novembre  2004,  n.  COM/3001/1, con la quale il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
  Vista  la  nota  21 marzo  2006,  n. 218, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la
relazione  istruttoria  sul progetto preliminare della «Superstrada a
pedaggio  Pedemontana  Veneta»,  proponendone l'approvazione in linea
tecnica e con prescrizioni;
  Vista  la  nota  28 marzo  2006,  n.  234, con la quale il predetto
Ministero ha trasmesso documentazione integrativa;
  Considerato  che  l'opera  di  cui  trattasi e' inclusa nell'Intesa
generale  quadro  tra  Governo  e  regione  Veneto,  sottoscritta  il
24 ottobre 2003, nell'ambito dei «Corridoi di viabilita»;
  Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere
programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della
suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere
successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di
finanziamento disponibili per ciascun intervento;
  Considerato che all'autostrada «Pedemontana Veneta» e' riservato lo
specifico contributo previsto dall'art. 50, comma 1, lettera g) della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e poi assegnato alla regione ai sensi
dell'art. 73, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Considerato  che,  in  attuazione delle richiamate disposizioni, il
Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per il
coordinamento  dello  sviluppo  del  territorio, per le politiche del
personale  e  gli  affari  generali, con decreto n. 3720/SEGR in data
20 settembre  2002,  ha  disposto,  a  favore  della  regione Veneto,
l'impegno,  in  conto competenza 2002, della somma di 20.658.275 euro
finalizzata  alla realizzazione della suddetta arteria ed ha altresi'
disposto, per il periodo 2003-2016, l'impegno della complessiva somma
di 289.215.850 euro per la medesima finalita';
  Considerato  che  l'opera e' citata quale destinataria del suddetto
contributo  nella  relazione al piano della viabilita' 2003-2012, sul
quale questo Comitato si e' espresso con delibera 18 marzo 2005, n. 4
(Gazzetta  Ufficiale  n.  165/2005)  e  nella relazione al «programma
triennale  ANAS  2003-2005 per lo sviluppo della rete autostradale in
concessione» allegata al Contratto di programma, di cui alla delibera
27 maggio 2005, n. 72 (Gazzetta Ufficiale n. 244/2005);
  Considerato  che  i  limiti  di  impegno  di  cui al citato decreto
ministeriale,  ai  tassi  attuali  di interesse, sono suscettibili di
sviluppare  un  volume  di  investimenti  diverso  rispetto  a quello
considerato  nei  menzionati  documenti  programmatori  e maggiore di
quello riportato nella citata relazione istruttoria;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle
finanze;
                             Prende atto
delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
    che  la  «superstrada  a pedaggio Pedemontana Veneta» si sviluppa
nel  contesto  del  Corridoio  europeo n. 5, ove la rete autostradale
nazionale  mostra  maggiori  problemi a causa della forte saturazione
delle  arterie  esistenti,  e,  consentendo  la chiusura di un ideale
anelloche  racchiude  l'intera area centrale veneta, congiunge l'area
vicentina  a  quella trevigiana, interessando in particolare l'ambito
territoriale   della  valle  dell'Agno,  tra  Montecchio  Maggiore  e
Castelgomberto,  e  della zona pedemontana veneta, tra Malo e Bassano
del  Grappa  in  provincia di Vicenza e tra S. Zenone degli Ezzelini,
Montebelluna e Spresiano in provincia di Treviso;
    che  il  progetto  della  Pedemontana Veneta non riguarda solo la
realizzazione  di  una superstrada, ma ha l'obiettivo di riordinare e
riorganizzazione   l'intero   sistema   viario   del   territorio  di
riferimento  per  migliorare  i  livelli complessivi di qualita' e di
sicurezza in funzione delle esigenze della mobilita' e dello sviluppo
a livello locale, consentendo modifiche sostanziali all'assetto della
mobilita' stessa sull'intero nord-est;
    che   piu'  specificatamente  l'intervento  si  pone  i  seguenti
obiettivi:
      garantire   un'adeguata  risposta  alla  domanda  di  mobilita'
generata  dal  territorio  pedemontano,  che  risulta  essere il piu'
urbanizzato e industrializzato del Veneto;
      completare la rete viaria di primo livello del Veneto, mettendo
a  sistema  le  grandi  infrastrutture  autostradali  e sostenendo lo
sviluppo   policentrico   veneto   tramite   riordino   della  maglia
infrastrutturale esistente;
      integrare la rete della grande viabilita' nei corridoi europei;
      ottenere una elevata automazione della gestione delle esazioni;
    che  le  simulazioni  condotte ed estese sino al 2035 evidenziano
che  nel  primo  periodo  di  esercizio  la  superstrada  tendera'  a
catturare   una   quota   di  traffico  complessiva  pari  al  18-25%
dell'attuale  insieme  di  spostamenti  nell'area  -  alleggerendo in
particolare  la  viabilita' di collegamento est-ovest quali la strada
regionale  n. 248 e le strade provinciali n. 248, n. 102 e n. 246 - e
che  solo  il 20% dei veicoli percorrera' la superstrada stessa nella
sua interezza, il che conferma come la nuova arteria non si configuri
come  un'alternativa  nord  agli attuali sistemi autostradali, bensi'
come  sistema complementare a questi ultimi che consente di aumentare
l'interfaccia  tra  la  fascia  nord del Veneto e la fascia centrale,
caratterizzata dall'asse Verona-Vicenza-Padova-Mestre-Treviso;
    che  il  valore  aggiunto  complessivo  generato  dalla  migliore
accessibilita'  del sistema stradale veneto e' stato stimato in circa
117 milioni di euro/anno a valore 2003;
    che  per  la  sezione  stradale del tracciato principale e' stata
adottata  la  configurazione  a  carreggiate  separate, conforme alle
norme  funzionali  e  geometriche  per  la  costruzione  delle strade
vicinali  di  cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  5 novembre  2001  e  classificata  come  «B  - extraurbana
principale», con velocita' di progetto VP = 70-120 km/h;
    che  la  carreggiata,  separata  con  spartitraffico  centrale di
larghezza 3,00 m, risulta composta dai seguenti elementi:
      banchine in sinistra larghezza 0,75 m;
      corsie: due di larghezza 3,75 m;
      banchina in destra di larghezza 2,50 m;
      arginello in destra di larghezza 2,00 m;
    che  in  totale,  quindi,  la  piattaforma stradale risulta avere
dimensioni trasversali pari a 24,50 m;
    che la lunghezza complessiva dell'asse principale e' pari a 94,90
km  e  che  quest'ultimo  e'  distinto  in  un primo tratto, tra l'A4
(Montecchio  Maggiore)  e l'A31 (Villaverla) di 30,75 km (compreso il
tratto di variante alla s.p. n. 246 in fase di realizzazione da parte
dell'ANAS)  ed  in  un  secondo tratto tra l'A31 (Villaverla) e l'A27
(Spresiano) di 64,15 km;
    che  per  la  viabilita'  di  accesso  alla superstrada, e' stata
adottata la configurazione di tipo C1 con dimensioni trasversali pari
a  10,50  m; negli altri casi sono state adottate le altre tipologie,
con   riferimento   alle   sezioni   esistenti  delle  viabilita'  da
ripristinare o da collegare per varie necessita';
    che  la  lunghezza  complessiva  della viabilita' di adduzione ai
caselli e' pari a 26,500 km;
    che l'asse presenta le seguenti tre interconnessioni:
      con  la  A4  Torino-Trieste  al  nuovo  casello  di  Montecchio
Maggiore  (Vicenza)  in  fase di progettazione da parte di Autostrada
Brescia-Padova S.p.a.;
      con la A31 Valdastico a Villaverla (Vicenza);
      con la A27 Mestre Belluno a Spresiano (Treviso);
    che   tra  le  principali  opere  d'arte  sono  incluse  gallerie
(naturali  e  artificiali),  ponti  e  viadotti,  nonche'  i seguenti
quattordici svincoli che presentano una distanza media di 6,8 km;
      svincolo di Montecchio Maggiore;
      svincolo di Montecchio-Arzignano;
      svincolo di Castelgomberto;
      svincolo di Malo;
      svincolo di Breganze;
      svincolo di Mason-Pianezze;
      svincolo di Marostica-Nove;
      svincolo di Bassano ovest;
      svincolo di Bassano est;
      svincolo di Cassola-Loria;
      svincolo di Riese Pio X;
      svincolo di Altivole;
      svincolo di Montebelluna;
      svincolo di Spresiano;
    che l'opera interessa il territorio di trentasette comuni, di cui
ventidue  nella  provincia  di  Vicenza e quindici nella provincia di
Treviso;
    che  il  progetto  preliminare  dell'opera e' stato redatto dalla
societa'   «Pedemontana  Veneta  S.p.a.»  quale  promotore  ai  sensi
dell'art.  37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonche' della
legge regionale n. 15/2002;
    che la regione Veneto, con delibera di giunta 3 dicembre 2004, n.
3858,  ha  riconosciuto  il  pubblico  interesse della proposta ed ha
quindi  chiesto al promotore, nel gennaio 2005, di redigere lo studio
di impatto ambientale;
    che  la regione Veneto, in qualita' di soggetto aggiudicatore, al
fine  di  attivare  le  procedure previste dal decreto legislativo n.
190/2002,  con  nota 12 agosto 2005, prot. n. 576472, ha trasmesso al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  il  progetto  in
argomento;
    che  la  medesima  regione  Veneto,  con  nota 12 agosto 2005, n.
577318,  ha  trasmesso  al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio,  al Ministero per i beni e le attivita' culturali ed alle
province  interessate  il suddetto progetto corredato dello Studio di
impatto ambientale (SIA);
    che  comunicazione  al  pubblico  di  avvio  della  procedura  di
valutazione  ambientale e' avvenuta tramite pubblicazione di apposito
avviso su quotidiani;
    che,  per  quanto  attiene  alla  compatibilita'  ambientale,  la
regione  Veneto  ha  espresso  parere positivo con delibera di giunta
regionale  2 novembre 2005, n. 3250; parere che, ai sensi della legge
regionale  n. 10/1999, e' stato trasmesso al Ministero per l'ambiente
e  la  tutela  del territorio al fine dell'espressione della V.I.A. e
che  la  stessa  regione  ha altresi' trasmesso a detto Ministero, in
data  4 gennaio  2006,  il documento «Integrazioni per la Commissione
speciale V.I.A. dicembre 2005»;
    che,  per  quanto  attiene  alla  localizzazione  urbanistica, la
regione  Veneto, sentite le province di Treviso e Vicenza ed i comuni
territorialmente  interessati, in data 18 febbraio 2006, come risulta
dalla   nota  del  presidente  della  regione  20 febbraio  2006,  n.
112918/45.00,  ha  espresso  parere  favorevole  con  prescrizioni  e
raccomandazioni,   formulate   tenendo  conto  del  citato  documento
«Integrazioni  per  la  Commissione  speciale V.I.A. - dicembre 2005»
inviato  -  oltre che al Ministero dell'ambiente - anche al Ministero
delle  infrastrutture  e dei trasporti con nota del 20 febbraio 2006,
n. 110198;
    che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con
nota  14 marzo 2006, n. GAB/2006/2305/B05, ha inviato parere positivo
sul  progetto,  con  riferimento al parere espresso dalla Commissione
speciale  di  valutazione  di  impatto ambientale in data 13 febbraio
2006, contenente alcune prescrizioni e raccomandazioni;
    che  il  Ministero  per i beni e le attivita' culturali, con nota
15 marzo  2006,  n.  BAP/S02/34.19.04/5249/2006,  ha  espresso parere
positivo, formulando alcune prescrizioni e raccomandazioni;
    che  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le
prescrizioni   e   le   raccomandazioni   da  formulare  in  sede  di
approvazione del progetto;
sotto l'aspetto attuativo:
    che  il  soggetto  aggiudicatore  e'  individuato  nella  regione
Veneto;
    che   detta   regione  prevede  di  realizzare  l'opera  mediante
affidamento  della concessione di costruzione e gestione, con gara ad
evidenza  pubblica,  ai  sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n.
190/2002, da esperire entro il secondo semestre 2006;
    che  l'entrata  in  esercizio  dell'arteria e' prevista per lotti
funzionali tra il 2011 e il 2012;
    che  e' previsto il sistema di pedaggiamento di «tipo chiuso» con
misurazione   puntuale   delle  percorrenze  effettuate  ed  esazione
automatica,  integrata  da  postazioni self-service in grado anche di
accettare moneta corrente;
    che il CUP assegnato al progetto e' il seguente: H51B03000050009;
sotto l'aspetto finanziario:
    che   il   costo   complessivo   del  progetto  e'  pari  a  euro
1.989.688.000,  di  cui  1.136.000.000  per  lavori e 853.688.000 per
somme a disposizione;
    che  il  costo  dell'opera  e' coperto, per 17.895.038 euro (pari
allo 0,90% del costo stesso), da parte delle risorse recate dall'art.
22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2;
    che  il  volume  di  investimento  sviluppabile  con  i limiti di
impegno  richiamati  in premessa e' stato quantificato in 225.854.962
euro (pari all'11,35% del costo) e che il costo residuo, calcolato in
1.745.938.000   euro   (87,75%   del   costo),   verra'  coperto  dal
concessionario con risorse proprie;
    che il piano economico-finanziario - predisposto, oltre che nella
stesura  sintetica prevista della delibera n. 11/2004, anche in forma
analitica  e  calibrato  su un costo di 1.655,069 Meuro, calcolato al
netto  dell'IVA e degli oneri e commissioni finanziarie relative alla
fase  di  costruzione e riserve di cassa iniziali - e' parametrato su
una  «vita  utile  dell'opera»  di  40 anni, evidenzia un «potenziale
ritorno  economico»  derivante  dalla  gestione  e  riporta un VAN di
progetto  di  236.534 K-euro e un TIR di progetto del 7,5%, mentre il
VAN  ed il TIR del capitale investito sono indicati - rispettivamente
- in 276.918 K-euro e nel 7,6%;
    che,  secondo  il  suddetto piano, e' prevista l'erogazione di un
contributo  semestrale in conto esercizio, da parte della regione, di
10.190.000  euro  per  sostenere  il  servizio  del  debito annuo del
previsto  «finanziamento  junior»  a  30  anni e che detto contributo
«nell'ipotesi  di  incrementi  considerevoli del traffico, puo' anche
annullarsi»;
                              Delibera:
1. Approvazione progetto preliminare.
  1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo
n.  190/2002,  come modificato e integrato dal decreto legislativo n.
189/2005,  e'  approvato,  con  le  prescrizioni e le raccomandazioni
proposte  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, il
progetto   preliminare  della  «Superstrada  a  pedaggio  Pedemontana
Veneta»  ed  e'  altresi'  riconosciuta  la compatibilita' ambientale
dell'opera.
  Ai  sensi  dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 327/2001, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo n.
330/2004,  e' apposto il vincolo preordinato all'esproprio per i beni
ricadenti nelle aree interessate.
  E'  conseguentemente  perfezionata,  ad  ogni  fine  urbanistico ed
edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione delle opere.
  1.2.  Il  costo  di 1.989,688 Meuro, indicato nella «presa d'atto»,
rappresenta il «limite di spesa» dell'intervento.
  1.3.  Il soggetto aggiudicatore e' individuato nella regione Veneto
che  provvedera'  all'affidamento dell'opera in concessione, ai sensi
dell'art.  7  del  decreto  legislativo n. 190/2002, mediante gara da
esperire  sulla  base  del  progetto  preliminare  e  relativo  piano
economico finanziario.
  La  regione  provvedera'  a  quantificare puntualmente nel bando di
gara   e  nel  suddetto  piano  economico-finanziario  il  volume  di
investimenti al momento sviluppabile con i limiti di impegno disposti
a  proprio  favore  con  il  decreto  ministeriale 20 settembre 2002,
meglio  specificato  in premessa, in modo che - qualora il contributo
pubblico  alla realizzazione dell'opera risultasse superiore a quello
ora  preventivato  -  la  concorrenza  valga ad ottimizzare gli altri
elementi previsti per l'aggiudicazione.
  1.4.  Le  prescrizioni  di cui al punto 1.1, proposte dal Ministero
delle  infrastrutture  e  dei trasporti nella relazione istruttoria e
alle   quali   resta   subordinata  l'approvazione  del  progetto  in
questione,  sono  riportate nella prima parte dell'allegato che forma
parte  integrante  della  presente  delibera  e  sono  articolate  in
prescrizioni  da sviluppare nella fase della progettazione definitiva
e in prescrizioni da ottemperare in fase di cantiere.
  Le  raccomandazioni  proposte  dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti sono riportate nella seconda parte del citato allegato:
il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a
qualcuna  di  dette  raccomandazioni,  fornira'  al riguardo puntuale
motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le
proprie  valutazioni  e  di  proporre a questo Comitato, se del caso,
misure alternative.
2. Disposizioni finali.
  2.1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei
documenti   componenti  il  progetto  preliminare  approvato  con  la
presente delibera.
  2.2.  La  Commissione  V.I.A.  procedera'  - ai sensi dell'art. 20,
comma 4,   del   decreto  legislativo  n.  190/2002  -  a  verificare
l'ottemperanza   del   progetto   definitivo  alle  prescrizioni  del
provvedimento  di  compatibilita'  ambientale  e  ad  effettuare  gli
opportuni  controlli  sull'esatto  adempimento  dei contenuti e delle
prescrizioni di detto provvedimento.
  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, in sede di
approvazione   della   progettazione   definitiva,  provvedera'  alla
verifica  di  ottemperanza  alle altre prescrizioni e raccomandazioni
che debbono essere recepite in tale fase.
  Il   soggetto   aggiudicatore   procedera'   alla   verifica  delle
prescrizioni  che  debbono  essere  attuate  nelle  fasi  successive,
fornendo  assicurazione  al riguardo al predetto Ministero e curando,
tra   l'altro,  che  le  prescrizioni  da  assolvere  nella  fase  di
cantierizzazione  siano inserite nel capitolato speciale di appalto e
poste a carico dell'esecutore dei lavori.
  2.3.  Il  progetto  definitivo  verra' sottoposto a questo Comitato
corredato  da  stesura  aggiornata  del piano economico-finanziario e
della  scheda  ex  delibera n. 63/2003 nell'ipotesi che il contributo
pubblico  complessivo  risulti  di  entita' diversa rispetto a quella
esposta nella «presa d'atto».
  2.4.  Questo  Comitato  si  riserva,  in  fase  di approvazione del
progetto   definitivo   dell'opera   e  in  adesione  alle  richieste
rappresentate  nella  citata  nota  del  coordinatore del Comitato di
coordinamento  per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare
prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia,
prevedendo  -  tra l'altro - lo svolgimento di accertamenti anche nei
confronti    degli    eventuali    subcontraenti   e   subaffidatari,
indipendentemente  dall'importo  dei  lavori, e forme di monitoraggio
durante la realizzazione dei lavori.
  2.5.  Il  suddetto Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla
normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui
alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
  2.6.  Il  CUP  assegnato  al  progetto,  ai sensi della delibera n.
24/2004,  va  evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.
    Roma, 29 marzo 2006
                            Il Presidente
                             Berlusconi
                       Il segretario del CIPE
                             Baldassarri
Registrata alla Corte dei conti il 12 settembre 2006
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 312