IL DIRIGENTE GENERALE della prevenzione sanitaria Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973; Visto in particolare l'art. 73 della suddetta legge che attribuisce all'Amministrazione sanitaria territoriale il compito di abilitare i centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero della sanita'; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, e successive integrazioni, di cui l'ultima rappresentata dal decreto dirigenziale 26 luglio 2005, concernente l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla; Viste le istanze presentate dalle regioni Marche, Puglia, Lazio, Piemonte e Calabria; Riconosciuta l'opportunita' di estendere l'autorizzazione a praticare la vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio; Preso atto pertanto della necessita' di aggiornare l'elenco degli uffici sanitari; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale e' estesa ai seguenti Uffici sanitari: 1. Regione Marche - Azienda sanitaria unica regionale, Zona territoriale n. 1, via XXI febbraio n. 36, c.a.p. 61100, Pesaro; 2. Regione Puglia - Azienda unita' sanitaria locale Brindisi 1, via Napoli n. 8, c.a.p. 72100, Brindisi; 3. Regione Lazio - Azienda unita' sanitaria locale Rieti, Presidio ospedaliero di Rieti, viale Matteucci n. 9, c.a.p. 02100 Rieti; 4. Regione Piemonte - Azienda sanitaria locale 14 Verbania, via Scapaccino n. 47, cap 28845 Domodossola (Verbania) 5. Regione Calabria - Azienda sanitaria locale 1, Paola/Cetraro, viale dei giardini, c.a.p. 87027 Paola (Cosenza).