IL DIRIGENTE GENERALE
                     della prevenzione sanitaria
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
  Vista  la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione
ed  esecuzione  del  regolamento sanitario internazionale, adottato a
Boston  il  25 luglio  1969,  modificato  da regolamento addizionale,
adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;
  Visto in particolare l'art. 73 della suddetta legge che attribuisce
all'Amministrazione  sanitaria territoriale il compito di abilitare i
centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il
Ministero  della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo
allo stesso le funzioni del Ministero della sanita';
  Visto   il   decreto   ministeriale  24 maggio  1963  e  successive
modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la
vaccinazione  contro  le  malattie  quarantenarie  ed  a rilasciare i
relativi certificati validi per uso internazionale;
  Visto   il  decreto  ministeriale  14 gennaio  1997,  e  successive
integrazioni,  di cui l'ultima rappresentata dal decreto dirigenziale
26 luglio  2005,  concernente  l'individuazione  di  ulteriori uffici
sanitari  autorizzati  a  praticare  la vaccinazione contro la febbre
gialla;
  Viste  le  istanze  presentate dalle regioni Marche, Puglia, Lazio,
Piemonte e Calabria;
  Riconosciuta   l'opportunita'   di   estendere  l'autorizzazione  a
praticare  la  vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari,
anche  in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale
vaccinazione,  legato  all'incremento dei viaggi internazionali verso
zone  endemiche  per  febbre  gialla  e  verso  Paesi  che richiedono
obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;
  Preso  atto  pertanto della necessita' di aggiornare l'elenco degli
uffici sanitari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  concessa  con  il decreto ministeriale 14 gennaio
1997  a  praticare  la  vaccinazione  contro  la  febbre  gialla ed a
rilasciare  i  relativi  certificati validi per uso internazionale e'
estesa ai seguenti Uffici sanitari:
    1.  Regione  Marche  -  Azienda  sanitaria  unica regionale, Zona
territoriale n. 1, via XXI febbraio n. 36, c.a.p. 61100, Pesaro;
    2.  Regione  Puglia - Azienda unita' sanitaria locale Brindisi 1,
via Napoli n. 8, c.a.p. 72100, Brindisi;
    3.  Regione  Lazio  -  Azienda  unita'  sanitaria  locale  Rieti,
Presidio  ospedaliero  di  Rieti,  viale Matteucci n. 9, c.a.p. 02100
Rieti;
    4.  Regione  Piemonte - Azienda sanitaria locale 14 Verbania, via
Scapaccino n. 47, cap 28845 Domodossola (Verbania)
    5.  Regione Calabria - Azienda sanitaria locale 1, Paola/Cetraro,
viale dei giardini, c.a.p. 87027 Paola (Cosenza).