IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernente «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare,
l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata  in  data 6 aprile 2006 dall'impresa
Green    Ravenna   S.r.l.   intesa   ad   ottenere   l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del  prodotto fitosanitario denominato
Kaleido   uguale   al   prodotto  di  riferimento  denominato  Evviva
registrato  al  n.  12294  con decreto direttoriale in data 21 luglio
2004 dell'impresa Chemia S.p.a.;
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
    il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di riferimento denominato
Evviva dell'impresa Chemia S.p.a.;
    non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
    sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione
di riferimento;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Accertato  che  la classificazione del preparato denominato Kaleido
e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003,
n. 65;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Buprofezin;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
  A  decorrere  dalla  data  del presente decreto e fino al 21 luglio
2009  l'impresa  Green  Ravenna  S.r.l. con sede in via Matteotti, 16
Ravenna   e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario  pericoloso  per  l'ambiente  denominato Kaleido con la
composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da:   ml
10-20-25-50-100-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25-50.
  Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle
imprese:
    Chemia  S.p.a.  S.  Agostino  (Ferrara)  autorizzato  con decreti
dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994;
    I.R.C.A.   Service   S.p.A.   -  Fornovo  S.  Giovanni  (Bergamo)
autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001;
    SCAM   S.p.a.  Modena  autorizzato  con  decreti  del  25 ottobre
1972/27 novembre  1990,  importato in confezioni pronte per l'impiego
dall'impresa estera: Agrology SA - Thessaloniki (Grecia).
  La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13239.
  Sono  approvate  e  fanno  parte integrante del presente decreto le
etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 settembre 2006
                                      Il direttore generale: Borrello