IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  72,  comma 2-ter,  del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge,
con  modificazioni,  del  decreto-legge  30  dicembre  2005,  n. 273,
recante   definizione  e  proroga  di  termini,  nonche'  conseguenti
disposizioni urgenti;
  Visto  l'art. 72, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  2 dicembre 1994,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1994, di
attuazione  della  direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n.
91/226/CEE  del  27 marzo 1991 relativa ai dispositivi antispruzzi di
alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Ravvisata  la  necessita' di modificare il decreto del Ministro dei
trasporti  2 dicembre 1994 per adeguarne il testo a quanto prescritto
dall'art. 72, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e successive modificazioni;
  Espletata  la  procedura  d'informazione  in  materia  di  norme  e
regolamentazioni  tecniche  prevista  dalla  legge 21 giugno 1986, n.
317,  modificata  ed  integrata  dal  decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
                            A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
        Caratteristiche tecniche dei dispositivi antispruzzi
  1.  I  dispositivi  antispruzzi di cui all'art. 72, comma 2-ter del
decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, devono essere conformi
alle  prescrizioni  del decreto del Ministro dei trasporti 2 dicembre
1994  di  attuazione  della  direttiva  del Consiglio delle Comunita'
europee  n.  91/226/CEE  del  27 marzo  1991  relativa ai dispositivi
antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi.