IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 72, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; Vista la legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti; Visto l'art. 72, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1994, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 91/226/CEE del 27 marzo 1991 relativa ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi; Ravvisata la necessita' di modificare il decreto del Ministro dei trasporti 2 dicembre 1994 per adeguarne il testo a quanto prescritto dall'art. 72, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. Caratteristiche tecniche dei dispositivi antispruzzi 1. I dispositivi antispruzzi di cui all'art. 72, comma 2-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 2 dicembre 1994 di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 91/226/CEE del 27 marzo 1991 relativa ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi.