IL DIRETTORE GENERALE
                   della sicurezza degli alimenti
                         e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e
integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
  Visto il decreto del 3 gennaio 2006, modificato successivamente con
decreto  del  4 aprile  2006,  con il quale e' stato registrato al n.
12858  il  prodotto fitosanitario denominato «Prodigy», contenente la
sostanza attiva methoxifenozide, a nome dell'impresa Dow Agrosciences
Italia  S.r.l.,  con  sede  legale  in  Milano,  via  Patroclo n. 21,
preparato in stabilimenti gia' autorizzati;
  Considerato  che  erroneamente  e'  stato  indicato  nel  testo del
decreto  come  limiti  massimi  di  residui  per  la  sostanza attiva
methoxifenozide sulle drupacee 0,1 invece di 0,3 mg/kg e l'intervallo
di sicurezza per l'uva da tavola 7 giorni anziche' di 14;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso in data 14 marzo 2006 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Vista  la  nota  in  data  13 luglio  2006  con  la quale l'impresa
medesima  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'ufficio in data
12 giugno 2006;
                              Decreta:
  E'   rettificato   il   testo  del  decreto  relativo  al  prodotto
fitosanitario  denominato  PRODIGY  registrato  al  n.  12858 in data
3 gennaio  2006  a  nome dell'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l.,
con  sede  legale in Milano, via Patroclo n. 21, nella parte relativa
all'intervallo  di  sicurezza  per l'uva da tavola che e' di 7 giorni
anziche'  di  14  e nella parte relativa ai limiti massimi di residui
sulle  drupacee che sono 0,3 mg/kg e non 0,1 mg/kg, come erroneamente
indicato nel decreto sopracitato del 3 gennaio 2006.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 settembre 2006
                                      Il direttore generale: Borrello