IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»),
che,  all'art.  1,  ha  stabilito  che  le infrastrutture pubbliche e
private  e  gli  insediamenti  strategici  e  di preminente interesse
nazionale,  da  realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma
formulato  secondo  i  criteri e le indicazioni procedurali contenuti
nello  stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in
sede  di  prima applicazione della legge, il suddetto programma entro
il 31 dicembre 2001;
  Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge n. 443/2001,
autorizza  limiti  di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
  Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001,
come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del
decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita'
dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo
Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che puo',
in proposito, avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita',
come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 27 dicembre 2004,
n. 330;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di
progetto  (CUP)  e  viste  le  delibere  attuative adottate da questo
Comitato;
  Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visto in
particolare:
    i  commi 134  e  seguenti,  ai  sensi  dei  quali la richiesta di
assegnazione  di  risorse,  per  le  infrastrutture  strategiche  che
presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e
che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei
relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi
costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo
schema tipo approvato da questo Comitato;
    il  comma 176,  che  ha  rifinanziato  l'art.  13  della legge n.
166/2002;
    il  comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13,
del  decreto-legge  12 luglio  2004,  n.  168, convertito nella legge
30 luglio  2004,  n.  191,  nonche' dall'art. 16 della legge 21 marzo
2005, n. 39, che reca precisazioni sui limiti di impegno iscritti nel
bilancio   dello   Stato   in  relazione  a  specifiche  disposizioni
legislative;
  Visto  il  decreto  legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta
modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;
  Vista  la legge 23 dicembre 2005, n. 266, che all'art. 1, comma 85,
integra le richiamate disposizioni sui limiti di impegno;
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato
art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle
opere  strategiche,  che,  nell'allegato 1, include - nell'ambito del
«Corridoio  plurimodale  padano» tra i «Sistemi ferroviari» - la voce
«Accessibilita'    ferroviaria   Malpensa»   cui   e'   riconducibile
l'intervento  in  oggetto,  e, nell'allegato 2, riporta «l'itinerario
Nord merci tratta Saronno-Seregno»;
  Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a
svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
  Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n.
230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo
di  piano  economico-finanziario  ai  sensi  del  richiamato  art. 4,
comma 140, della legge n. 350/2003;
  Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 41 (Gazzetta Ufficiale n.
34/2005),  con  la  quale  questo  Comitato  ha approvato il progetto
preliminare     «riqualificazione     della     linea     ferroviaria
Saronno-Seregno» per un costo complessivo di 74,575 Meuro e assegnato
al  soggetto  aggiudicatore,  individuato  in  «Ferrovie  Nord Milano
S.p.A.»,  un contributo massimo quindicennale di 4,441 Meuro a valere
sul  quarto  limite  di  impegno previsto dall'art. 13 della legge n.
166/2002, come sopra rifinanziato;
  Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003
di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia e il Ministro delle
infrastrutture   e   dei   trasporti,   come  integrato  dai  decreti
dell'8 giugno  2004  e  24 giugno 2005, con il quale, in relazione al
disposto  dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002,
e'   stato   costituito  il  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza delle grandi opere;
  Vista  la  nota  5 novembre  2004,  n.  COM/3001/1, con la quale il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
  Vista  la nota 23 gennaio 2006, n. 44, integrata dal cronoprogramma
per  la  gestione  delle interferenze, consegnato in seduta, e con la
quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso,
tra  l'altro,  la relazione istruttoria sulla «Riqualificazione della
linea  ferroviaria Saronno - Seregno», proponendo l'approvazione, con
prescrizioni e raccomandazioni, del progetto definitivo dell'opera;
  Considerato  che,  come risulta dalla «valutazione» riportata nella
parte  B1  del piano economico-finanziario sintetico dell'intervento,
allegato alla relazione istruttoria, l'intervento di cui trattasi non
presenta un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione e
che  nella  riunione preliminare all'odierna seduta il rappresentante
della   Regione   Lombardia   ha  precisato  che  i  5  parcheggi  di
interscambio   a   raso,   inclusi   nell'intervento  complessivo  in
questione,  vengono  concessi all'utenza a titolo gratuito, facendosi
carico  la  Regione di un «prezzo ombra» per coprire i relativi oneri
di gestione;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle
finanze;
                             Prende atto
delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, in particolare:
    sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
      che   il  progetto  definitivo  «Riqualificazione  della  linea
ferroviaria  Saronno-Seregno»  e'  stato sviluppato sulla base di una
sostanziale  conferma delle scelte tecniche e funzionali del progetto
preliminare e di un approfondimento mirato alle piu' idonee soluzioni
delle prescrizioni contenute nell'allegato 1 della citata delibera n.
41/2004;
      che  il  progetto  definitivo e' integrato da una relazione del
progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare ed alle
prescrizioni  formulate  in  occasione dell'approvazione del progetto
preliminare medesimo;
      che le differenze tra progetto definitivo e il preliminare, non
direttamente  dipendenti da prescrizioni ma proposte da Ferrovie Nord
Milano Esercizio S.p.A. quali modifiche migliorative, riguardano:
        la  fermata  di  Cesano Maderno-Groane, che viene spostata di
circa 300 m verso Severo;
        il  piano  di  armamento  del  Posto  di Movimento Groane, in
quanto  si  e'  ritenuto  di  eliminare  dal piazzale di movimento il
binario  destinato  ai  raccordi, al fine di evitare che il tracciato
presentato  nel progetto preliminare venga comunque ad intaccare zone
sottoposte a bonifica;
        eliminazione  dei  fabbricati viaggiatori di Cesano Maderno -
Groane e Severo - Baruccana;
      che  il  soggetto  aggiudicatore Ferrovie Nord Milano Esercizio
S.p.A.  con  nota  31 agosto  2005,  n. EP-2005-3807, ha trasmesso il
progetto definitivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e alle Amministrazioni interessate;
      che  il  soggetto  aggiudicatore,  in  data  24 agosto 2005, ha
provveduto a comunicare l'avvio del procedimento di pubblica utilita'
mediante  pubblicazione  su  due  quotidiani, di cui uno a diffusione
nazionale;
      che    per    l'individuazione   delle   interferenze   vengono
sostanzialmente  riconfermate le verifiche gia' effettuate nella fase
di progettazione preliminare;
      che a seguito della Conferenza di Servizi istruttoria, tenutasi
il 27 ottobre 2005, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ha  acquisito  agli  atti  i  pareri  degli  enti  interessati  ed in
particolare, i pareri oltre che delle Province e Comuni interessati:
        del  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio,
che si e' pronunziato con nota 27 ottobre 2005;
        della  Regione  Lombardia,  che  ha  adottato  la delibera di
Giunta 14 dicembre 2005, n. 1394;
        del  Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si e'
espresso con nota 21 dicembre 2005;
        degli Enti interferiti;
      che  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti ha
proposto   le   prescrizioni   e   raccomandazioni  cui  condizionare
l'approvazione del progetto, prendendo puntualmente in esame tutte le
richieste  formulate  nei  pareri  di  cui  sopra e valutando, per le
prescrizioni   recepite,  se  comportano  un  costo  aggiuntivo  che,
nell'affermativa, viene quantificato;
    sotto l'aspetto attuativo:
      che il soggetto aggiudicatore viene confermato in Ferrovie Nord
Milano Esercizio S.p.A.;
      che  i  tempi  previsti  per  la  realizzazione dell'opera sono
stimati in 2 anni dall'approvazione del progetto esecutivo;
      che all'intervento e' stato assegnato il CUP E31J03000000001;
    sotto l'aspetto finanziario:
      che  il  costo  complessivo  dell'intervento  in  esame,  quale
risultante  dal  quadro  economico del progetto definitivo, e' pari a
74.575.152,12 euro;
      che,  a  seguito  della  stima  del costo della totalita' delle
prescrizioni  formulate da parte degli Enti sul progetto definitivo e
ritenute  condivisibili  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e dei
trasporti, il costo complessivo passa a 75.504.740,72 euro;
      che la copertura finanziaria dell'opera e' assicurata:
        in quanto a 26.976.086,89 euro, da fondi regionali nonche' da
finanziamenti  ministeriali gia' disponibili a valere sull'Accordo di
programma   quadro  tra  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e la Regione Lombardia, stipulato ai sensi dell'art. 4 del
decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  per dare attuazione
all'art.  15  del  decreto  legislativo  19 novembre 1997, n. 422, in
materia di investimenti nel settore dei trasporti;
        che  la  copertura  del costo residuo (48.528.653,83 euro) e'
assicurata  dal  contributo  di  4,441  milioni  di  euro per 15 anni
assegnato  con  delibera  n.  41/2004,  a valere sul quarto limite di
impegno quindicennale previsto dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e
decorrente   dal  2005:  detto  contributo,  come  specificato  nella
delibera richiamata, rappresenta il contributo massimo a carico delle
suddette  risorse  ed  e' stato quantificato includendo, nel costo di
realizzazione   degli   interventi,  anche  gli  oneri  derivanti  da
eventuali finanziamenti necessari;
      che,  al  fine  di  garantire  l'unitarieta' nella gestione dei
finanziamenti destinati alla realizzazione del progetto, il Ministero
istruttore   propone  di  assegnare  le  risorse  di  cui  all'alinea
precedente  direttamente  alla  Regione  Lombardia,  che  ne ha fatto
richiesta,  mediante  la  stipula  di  specifico  atto integrativo al
menzionato Accordo;
                              Delibera:
  1. Approvazione progetto definitivo.
  1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo
n.  190/2002,  come modificato e integrato dal decreto legislativo n.
189/2005,  nonche'  ai  sensi del combinato disposto dell'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato,
da  ultimo, dal decreto legislativo n. 330/2004, e' approvato, con le
prescrizioni  e  le  raccomandazioni  proposte  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di
pubblica  utilita'  il  progetto  definitivo  «Riqualificazione della
linea  ferroviaria  Saronno-Seregno»,  comprensivo delle modalita' di
risoluzione delle interferenze.
  L'approvazione  sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione
e  parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le
opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
  1.2. L'importo di 75.504.740,72 euro costituisce il nuovo limite di
spesa dell'intervento da realizzare.
  1.3  Le  prescrizioni  citate  al  punto 1.1, a cui e' condizionata
l'approvazione  del  progetto,  sono  riportate  nell'allegato 1, che
forma  parte  integrante  della  presente  delibera  e  devono essere
sviluppate in fase di progettazione esecutiva.
  Nel  citato  allegato  sono  altresi'  riportate le raccomandazioni
proposte  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti: il
soggetto  aggiudicatore,  qualora  ritenga di non poter dar seguito a
qualcuna  di  dette  raccomandazioni, fornira', al riguardo, puntuale
motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le
proprie  valutazioni  e  di  proporre a questo Comitato, se del caso,
misure alternative.
  1.4  E'  altresi'  approvato  il  programma  di  risoluzione  delle
interferenze   predisposto   dal   soggetto  aggiudicatore  ai  sensi
dell'art.  5  del  decreto  legislativo  n. 190/2002, come risultante
dalle  tavole grafiche da «G02 D e 700 SR R» alla «G02D e 704 SR R» e
dal  cronoprogramma, consegnato in seduta, nonche' dalla prescrizione
di cui al punto 10 dell'allegato alla presente delibera.
  2. Contributo.
  Il  contributo  di  cui  al punto 2 della delibera n. 41/2004 resta
confermato  nella  entita'  ivi  indicata  quale contributo massimo a
carico  delle  risorse  destinate  all'attuazione del Programma delle
infrastrutture strategiche, a favore del soggetto aggiudicatore.
  La  Regione  Lombardia  provvedera'  a  concordare  con il soggetto
aggiudicatore  stesso le modalita' atte a garantire organicita' nella
gestione dei finanziamenti destinati alla realizzazione dell'opera.
  3. Clausole finali.
  3.1  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei
documenti componenti il progetto definitivo approvato con la presente
delibera.
  1.3.  Il  soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei
lavori,  a  fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto
recepimento,   nel   progetto   esecutivo,   delle   prescrizioni   e
raccomandazioni   riportate   nel   menzionato  allegato:  il  citato
Ministero  procedera',  a sua volta, a dare comunicazione al riguardo
alla Segreteria di questo Comitato.
  1.4.  Il  predetto  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti
provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a
questo   Comitato   di   espletare   i  compiti  di  vigilanza  sulla
realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in
premessa,  tenendo  conto  delle  indicazioni di cui alla delibera n.
63/2003 sopra richiamata.
  1.5.  In  relazione  alle linee guida esposte nella citata nota del
coordinatore  del  Comitato  di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle  grandi  opere,  il  bando  di  gara  per  l'affidamento  della
progettazione  esecutiva  e  della  realizzazione  dell'opera  dovra'
contenere    una    clausola   che   -   fermo   restando   l'obbligo
dell'appaltatore  di  comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati
relativi  a  tutti  i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12
della   legge  19 marzo  1990,  n.  55,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni
di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
3 giugno  1998,  n.  252,  e  intesi  a  rendere  piu'  stringenti le
verifiche  antimafia,  prevedendo,  tra l'altro, l'acquisizione delle
informazioni   antimafia   anche   nei   confronti   degli  eventuali
sub-appaltatori   e   sub-affidatari,  indipendentemente  dai  limiti
d'importo  fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica
n.  252/1998,  nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione
degli   stessi:  i  contenuti  di  detta  clausola  sono  specificati
nell'allegato  2,  che del pari forma parte integrante della presente
delibera.
  1.6.  Il  CUP  assegnato  al  progetto in argomento, ai sensi della
delibera  29 settembre  2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004),
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'opera di cui alla presente delibera.
    Roma, 29 marzo 2006

                                            Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrata alla Corte dei conti il 14 settembre 2006
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 324