IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che a decorrere dalla data della presentazione della
domanda alla commissione il medesimo Stato membro puo' accordare solo
in  via  transitoria  alla  denominazione  una  protezione  a livello
nazionale, nonche', se del caso, un periodo di adattamento;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  consorzio  di valorizzazione e
tutela  «Gargano  Agrumi», con sede in Vico del Gargano (Foggia), via
Salita  della  Bella,  intesa  ad  ottenere  la  registrazione  della
denominazione Arancia del Gargano, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del
citato regolamento (CE) n. 510/2006;
  Vista  la  nota protocollo n. 62874 del 26 maggio 2003 con la quale
il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
ritenendo  che la predetta domanda soddisfacesse i requisiti indicati
dal  regolamento  comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario
competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  la nota della Commissione UE del 15 febbraio 2005, numero di
protocollo  AGR  004766  con  la quale sono state richieste ulteriori
informazioni   riguardanti   la   domanda   di   registrazione  della
denominazione Arancia del Gargano;
  Vista la nota del 30 marzo 2006, numero di protocollo n. 62276, con
la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento
delle richieste della Commissione UE;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  consorzio di valorizzazione e
tutela   «Gargano   Agrumi»,   ha  chiesto  la  protezione  a  titolo
transitorio   della  denominazione  Arancia  del  Gargano,  ai  sensi
dell'art.  5,  comma 6  del  predetto  regolamento  (CE) n. 510/2006,
espressamente  esonerando  lo Stato italiano, e per esso il Ministero
delle   politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da  qualunque
responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato
accoglimento   della  citata  istanza  della  indicazione  geografica
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del predetto
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione della denominazione Arancia del
Gargano,  in  attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda
di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,   in  accoglimento  della  domanda  avanzata  del  consorzio  di
valorizzazione  e  tutela  «Gargano Agrumi», assicuri la protezione a
titolo  transitorio e a livello nazionale della denominazione Arancia
del  Gargano,  secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la
citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  l'art.  5,  comma 6,  del  predetto  regolamento  (CE) n.
510/2006  del consiglio del 20 marzo 2006, alla denominazione Arancia
del Gargano.