IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8  della legge 29 dicembre 1990 n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21  dicembre 1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il
regolamento  di  cui  all'art.  191  che adotta il regolamento di cui
all'art.  9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova
attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
  Vista  l'istanza  del sig. Sgobino Enrico, nato il 9 ottobre 1972 a
Gorizia  (Italia),  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003. il riconoscimento del
titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de
Abogados  de  Valencia»  cui  e'  iscritto  dal 9 marzo 2006, ai fini
dell'iscrizione   all'albo  degli  avvocati  e  dell'esercizio  della
omonima professione in Italia;
  Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  «dottore  in  giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di
Trieste  in data 29 ottobre 1996 e che detto titolo e' stato altresi'
omologato  al  titolo  accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho»
con  delibera  del «Ministerio de Educacion y Ciencia» spagnolo del 3
settembre 2004;
  Preso  atto  che  il  sig.  Sgobino  ha  prodotto il certificato di
compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine forense di Gorizia in
data 10 novembre 1998;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in
possesso  l'istante  per  cui  appare  necessario applicare le misure
compensative;
  Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi'
come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 15 giugno 2006;
  Visto il parere del rappresentante di categoria espresso nella nota
scritta datata 13 settembre 2006;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig. Sgobino Enrico, nato il 9 ottobre 1972 a Gorizia (Italia),
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«Abogado»  di  cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli «avvocati» e l'esercizio della omonima professione in
Italia.