IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni e successive integrazioni;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Stefa  Mikel,  nato il 21 marzo 1977 a
Kavaje  (Albania),  cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n.
115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo  professionale di «Avokat»
rilasciato  dalla Camera nazionale degli avvocati di Tirana (Albania)
in data 4 dicembre 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati
ed esercizio in Italia della omonima professione;
  Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  «dottore in giurisprudenza» presso l'Universita' di Bologna «Alma
Mater  Studiorum»  in  data 15 luglio 2003 ed e' iscritto alla Camera
nazionale  degli avvocati di Tirana (Albania) dal 2004 con licenza n.
2228;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 15 giugno 2006;
  Visto il parere del rappresentante di categoria espresso nella nota
scritta datata 13 settembre 2006;
  Visto   l'art.  49,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
  Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti  l'art.  9  del  decreto  legislativo  n. 286/1998 cosi' come
modificato  dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente
soggiornante  nel  territorio  dello  Stato  da  almeno  cinque anni,
titolare   di  un  permesso  di  soggiorno  che  consente  un  numero
indeterminato  di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di
soggiorno;
  Considerato  che  il  sig.  Stefa richiedente possiede una carta di
soggiorno rilasciata in data 6 agosto 2003 dalla Questura di Forli' a
tempo indeterminato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Stefa  Mikel,  nato  il 21 marzo 1977 a Kavaje (Albania),
cittadino  albanese,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«Avokat»  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  avvocati  e l'esercizio della omonima professione in
Italia.