IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni; Vista l'istanza del sig. Stefa Mikel, nato il 21 marzo 1977 a Kavaje (Albania), cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat» rilasciato dalla Camera nazionale degli avvocati di Tirana (Albania) in data 4 dicembre 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» presso l'Universita' di Bologna «Alma Mater Studiorum» in data 15 luglio 2003 ed e' iscritto alla Camera nazionale degli avvocati di Tirana (Albania) dal 2004 con licenza n. 2228; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2006; Visto il parere del rappresentante di categoria espresso nella nota scritta datata 13 settembre 2006; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che il sig. Stefa richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 6 agosto 2003 dalla Questura di Forli' a tempo indeterminato; Decreta: Art. 1. Al sig. Stefa Mikel, nato il 21 marzo 1977 a Kavaje (Albania), cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di «Avokat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della omonima professione in Italia.