IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta
il  regolamento  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo sopra
citato,  in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio della
professione di biologo;
  Vista  l'istanza del sig. Innerebner Gerd, nato il 3 gennaio 1980 a
Bolzano  (Italia),  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del  decreto  legislativo  n.  115/1992  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
proprio  titolo  accademico-professionale di «Biologen» conseguito in
Austria,  ai  fini  dell'accesso  all'albo  dei  biologi  -  sez. A e
l'esercizio in Italia della omonima professione;
  Preso  atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Magister    der    Naturwissenschaften»    conseguito    presso   la
«Leopold-Franzens-Universitat  Innsbruck»  di Vienna in data 4 maggio
2005;
  Preso  atto che da attestazione del «Bundesministerium fur Bildung,
Wissenschaft  und  Kultur» di Vienna datata 3 maggio 2006 risulta che
nel   caso   del   sig.   Innerebner   si  configura  una  formazione
regolamentata ai sensi dell'art. 1 della direttiva 2001/19/CE;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 15 giugno 2006 e del 7 settembre 2006;
  Visto  il  parere  del  rappresentante  dell'ordine  nazionale  dei
biologi espresso nella seduta del 15 giugno 2006 e nella nota in atti
datata 28 giugno 2006 che annulla il parere precedentemente espresso;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  biologo  -  sezione  A, come risulta dai certificati
prodotti,   per   cui  non  appare  necessario  applicare  le  misure
compensative;
                              Decreta:

  Al sig. Innerebner Gerd, nato il 3 gennaio 1980 a Bolzano (Italia),
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo di cui in premessa
quale  titolo  valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione
A, e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 18 settembre 2006
                                          Il direttore generale: Papa