IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza della sig.ra Pagani Marina, nata il 9 febbraio 1970 a Como (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Rechtsanwalt» conseguito in Germania in data 21 agosto 2001 - data da cui decorre l'iscrizione della richiedente all'Ordine degli avvocati per la circoscrizione giudiziaria della Corte d'appello di Monaco di Baviera - ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che la richiedente ha superato il primo esame di Stato giuridico «Erste Juristische Staatsprufung» in data 3 febbraio 1999 ed il secondo esame di Stato giuridico «Zweite Juristische Staatsprufung» in data 12 giugno 2001, come attestato dal Ministero della giustizia della Baviera - Ufficio degli esami giuridici statale, rispettivamente in data 4 febbraio 1999 e 13 giugno 2001. Considerato che la sig.ra Pagani e' iscritta alla sezione speciale dell'albo degli avvocati di Bolzano - «Avvocati Stabiliti», dal 4 giugno 2004 e documenta attivita' professionale svolta presso studi legali italiani da aprile 2004 a marzo 2006; Considerato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 maggio 2006, del 15 giugno 2006 e del 7 settembre 2006; Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle note in atti datate 23 maggio 2006, 12 giugno 2006 ed espresso nella seduta del 7 settembre 2006; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Pagani Marina, nata il 9 febbraio 1970 a Como (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.