IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista l'istanza della sig.ra Pagani Marina, nata il 9 febbraio 1970
a  Como  (Italia),  cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo professionale di «Rechtsanwalt» conseguito in Germania in data
21 agosto  2001  - data da cui decorre l'iscrizione della richiedente
all'Ordine  degli  avvocati  per  la circoscrizione giudiziaria della
Corte  d'appello  di  Monaco  di  Baviera  -  ai fini dell'iscrizione
all'albo  degli  avvocati ed esercizio in Italia della professione di
avvocato;
  Considerato  che la richiedente ha superato il primo esame di Stato
giuridico  «Erste  Juristische Staatsprufung» in data 3 febbraio 1999
ed   il   secondo   esame  di  Stato  giuridico  «Zweite  Juristische
Staatsprufung»  in  data 12 giugno 2001, come attestato dal Ministero
della  giustizia  della  Baviera  -  Ufficio  degli  esami  giuridici
statale, rispettivamente in data 4 febbraio 1999 e 13 giugno 2001.
  Considerato  che la sig.ra Pagani e' iscritta alla sezione speciale
dell'albo  degli  avvocati  di  Bolzano  -  «Avvocati Stabiliti», dal
4 giugno 2004 e documenta attivita' professionale svolta presso studi
legali italiani da aprile 2004 a marzo 2006;
  Considerato  che  comunque  permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992 cosi'
come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato;
  Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, cosi'
come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 23 maggio 2006, del 15 giugno 2006 e del 7 settembre 2006;
  Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di
categoria nelle note in atti datate 23 maggio 2006, 12 giugno 2006 ed
espresso nella seduta del 7 settembre 2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla sig.ra Pagani Marina, nata il 9 febbraio 1970 a Como (Italia),
cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati
e per l'esercizio della professione in Italia.