Alle imprese interessate
                              Alle banche concessionarie
                              Agli istituti collaboratori
                              Alla Cassa depositi e prestiti
                              All'A.B.I.
                              All'Ass.I.Lea.
                              Alla Confindustria
                              Alla Confapi
                              Alla Confcommercio
                              Alla Confesercenti
                              All'ANCE
                              Al   Comitato  di  coordinamento  delle
                              confederazioni artigiane
    In  ottemperanza  a quanto disposto dall'art. 1, comma 357, della
legge   30  dicembre  2004,  n.  311,  il  Ministro  delle  attivita'
produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  ha  adottato  il  decreto del 1° febbraio 2006, nel seguito
denominato  «decreto  attuativo», con il quale sono stati stabiliti i
criteri  e  le  modalita'  di utilizzo delle risorse del fondo di cui
all'art.  1, comma 354, della citata legge n. 311/2004, relativamente
agli interventi previsti dall'art. 14 della legge n. 46/1982.
    Ai  sensi  dell'art.  8, comma 1, del predetto decreto attuativo,
con la presente circolare si forniscono alcune precisazioni, nonche',
in allegato, la nuova modulistica per la presentazione della domanda,
fermo  restando  che per quanto non previsto dalla presente circolare
si  applicano  le  procedure  e le modalita' previste dall'art. 7 del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del  16  gennaio 2001 (nel seguito «direttive FIT») e dalla circolare
ministeriale  11  maggio  2001  n.  1034240  e successive modifiche e
integrazioni  per  quanto  compatibili  con le disposizioni di cui al
predetto decreto attuativo.
    Ai  fini  della  presente  circolare,  sono valide le definizioni
previste  dall'art.  1  del decreto attuativo e pertanto i termini la
cui  iniziale  e'  riportata  con  lettera  maiuscola hanno lo stesso
significato attribuito ad essi dal medesimo art. 1.
    1.  Ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1, del decreto attuativo, il
soggetto  beneficiario  puo'  richiedere  un  finanziamento agevolato
nella  misura massima del 90% del valore del finanziamento previsto a
copertura dei costi ammessi tenuto conto che:
      a) il finanziamento e' pari, di norma, al 90% dei costi ammessi
a   meno   che   il   rispetto   dei  vincoli  sull'intensita'  delle
agevolazioni,  in  termini  di  ESL,  di cui all'art. 5, comma 4, del
decreto attuativo, non imponga una percentuale inferiore;
      b)  il  restante  10%  del finanziamento e' rappresentato da un
finanziamento  bancario,  a tasso di mercato, di durata pari a quella
del finanziamento agevolato richiesto, concesso dallo stesso soggetto
convenzionato   o   da   altri   soggetti  autorizzati  all'esercizio
dell'attivita'  creditizia ai sensi del testo unico di cui al decreto
legislativo   1°  settembre  1993,  n.  385,  che  sottoscrivono  uno
specifico  accordo  con  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  ed  il
correlato   mandato   interbancario  sulla  base  delle  disposizioni
contenute nella convenzione stipulata ai sensi della delibera CIPE n.
76  del  15 luglio 2005. In caso di domande presentate congiuntamente
ai  sensi dell'art. 3, comma 3, delle direttive FIT, il finanziamento
bancario  deve sussistere per ciascuno dei soggetti richiedenti ed in
relazione ai costi ammessi di competenza di ciascuno.
    Ai  fini  di  cui  sopra,  il  soggetto beneficiario indica nella
domanda  di  cui  al  successivo  punto  2  i dati per il calcolo del
finanziamento agevolato richiesto.
    2.   Ai   fini   dell'accesso   alle   agevolazioni  il  soggetto
beneficiario  presenta  domanda  utilizzando  lo  schema riportato in
allegato  n.  1  alla  presente  circolare.  Nel caso di un programma
presentato congiuntamente, la domanda deve essere redatta utilizzando
lo   schema  di  cui  all'allegato  n.  2.  La  domanda  deve  essere
accompagnata  dalla  prevista  documentazione ed in particolare dalla
scheda  tecnica  il  cui  schema e' riportato nell'allegato n. 3, dal
piano  di  sviluppo  il  cui schema e' riportato nell'allegato n. 4 e
dall'ulteriore documentazione di cui all'allegato n. 5.
    3.   Qualora   il   soggetto  beneficiario  intenda  ottenere  il
finanziamento  bancario  da  un  soggetto  finanziatore  diverso  dal
soggetto  convenzionato,  la domanda di agevolazioni dovra' contenere
l'indicazione   del   suddetto  soggetto  finanziatore.  Il  soggetto
convenzionato  provvede  a  comunicare  al  soggetto finanziatore gli
elementi  utili  per  la  valutazione  del  merito  di  credito ed ad
acquisire, entro il termine di ultimazione dell'attivita' istruttoria
di  cui all'art. 8, comma 1, delle direttive FIT, la comunicazione di
esito  della delibera del finanziamento bancario nonche' il correlato
mandato  interbancario,  la  conferma  dell'accordo e la conferma del
mandato  interbancario,  redatti  secondo  gli  schemi  allegati alla
predetta convenzione.
    4.  Il  decreto di concessione delle agevolazioni non deve essere
sottoscritto  ai  sensi dell'art. 8, comma 5, delle direttive FIT, in
quanto  la  procedura  che  utilizza  i  fondi  CDP S.p.A. prevede la
stipulazione di un apposito contratto, curato dal soggetto agente. La
durata  del  finanziamento,  di  cui all'art. 5, comma 2, del decreto
attuativo,  decorre dalla data di stipula del contratto, tenuto conto
che  solo  con  esso  vengono  completati  gli  adempimenti che nelle
procedure  di cui alle direttive FIT sono realizzati con l'emanazione
e  la  sottoscrizione  del  decreto di concessione. Pertanto, ai fini
della  decorrenza  del  contratto  di  finanziamento e del periodo di
preammortamento,  la  data  di  emanazione del decreto di concessione
delle  agevolazioni  si  intende convenzionalmente coincidente con la
data di stipula del contratto di finanziamento stesso.
    5. I termini previsti dall'art. 8, comma 7, del decreto attuativo
per la stipula del contratto di finanziamento decorrono dalla data in
cui il soggetto agente riceve dal Ministero, a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento, la comunicazione dell'assunzione del decreto
di concessione delle agevolazioni.
    6.  Con  riferimento  alle  erogazioni  del finanziamento, non e'
riconosciuta alle piccole e medie imprese la possibilita' di ottenere
anticipazioni ai sensi dell'art. 9, comma 4, delle direttive FIT.
      Roma, 11 settembre 2006
                        Il Ministro dello sviluppo economico: Bersani