IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2; Visto il regolamento della Commissione 2002/1490/CE che stabilisce le modalita' attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE; Vista la decisione della Commissione 2006/302/CE del 25 aprile 2006 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metabenztiazuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono detta sostanza attiva in quanto il notificante non e' piu' interessato a sostenere l'inclusione di detta sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Visto l'art. 2 della citata decisione 2006/302/CE che stabilisce il ritiro delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva metabenztiazuron entro il 25 ottobre 2006; Visto che l'Italia non rientra tra gli Stati membri per i quali e' prevista una proroga delle autorizzazioni per gli usi riportati nell'allegato alla presente decisione 2006/302/CE; Considerato che in Italia sono autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metabenztiazuron; Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria che stabilisce la revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metabenztiazuron; Considerato che per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metabenztiazuron, deve essere concesso un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di adozione della citata decisione comunitaria; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva metabenztiazuron non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.