IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 8, paragrafo 2;
  Visto  il regolamento della Commissione 2002/1490/CE che stabilisce
le modalita' attuative della seconda e della terza fase del programma
di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;
  Vista la decisione della Commissione 2006/302/CE del 25 aprile 2006
relativa  alla  non iscrizione della sostanza attiva metabenztiazuron
nell'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE  e  alla  revoca delle
autorizzazioni   dei   prodotti  fitosanitari  che  contengono  detta
sostanza  attiva  in  quanto il notificante non e' piu' interessato a
sostenere l'inclusione di detta sostanza attiva nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE;
  Visto l'art. 2 della citata decisione 2006/302/CE che stabilisce il
ritiro  delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari che contengono la sostanza attiva metabenztiazuron entro
il 25 ottobre 2006;
  Visto  che l'Italia non rientra tra gli Stati membri per i quali e'
prevista  una  proroga  delle  autorizzazioni  per  gli usi riportati
nell'allegato alla presente decisione 2006/302/CE;
  Considerato  che  in  Italia sono autorizzati prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva metabenztiazuron;
  Ritenuto  di  dover  attuare  la suddetta decisione comunitaria che
stabilisce la revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza
attiva metabenztiazuron;
  Considerato   che   per   lo  smaltimento,  l'immagazzinamento,  la
commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  giacenze esistenti di
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metabenztiazuron,
deve  essere  concesso un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere
dalla data di adozione della citata decisione comunitaria;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  pone  in  vendita  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati e le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   La   sostanza   attiva   metabenztiazuron   non   e'  iscritta
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha
recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.