IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, moditicato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995,  n. 17 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995)
concernenti  «Aspetti  applicativi  delle  nuove  norme in materia di
autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione
delle  direttive  1999/45/CE  e  2001/60/CE  e  successive modifiche,
relativo  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
  Visto  il  decreto dirigenziale in data 28 giugno 2004 con il quale
e'  stato registrato con il n. 12257 il prodotto fitosanitario P-1020
L a nome dell'impresa Guaber S.p.a.;
  Considerato  che,  a  seguito di ulteriori elementi di valutazione,
l'Istituto  Superiore di Sanita', con parere del 27 febbraio 2006, ha
ritenuto di modificare la classificazione gia' attribuita al prbdotto
fitosanitario P-1020 L;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  modificare  il  precedente decreto
dirigenziale   del   28   giugno   2004   nella   parte  relativa  la
classificazione  del prodotto di cui trattasi con le frasi di rischio
R 52-53 e i consigli di prudenza S 2-13-20/21-61;
                              Decreta:

  E' modificato il decreto dirigenziale in data 28 giugno 2004 con il
quale  e' stato registrato a nome dell'impresa Guaber S.p.a. con sede
legale  in via P. Gobetti, 4 Funo (Bologna) il prodotto fitosanitario
P-1020  L,  reg.  n. 12257 ora classificato con le frasi di rischio R
52-53 e i consigli di prudenza S2-13-20/21 - 61.
  L'impresa  stessa  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio il
prodotto fitosanitario medesimo con la nuova classificazione.
  E'  approvata l'etichetta allegata al presente decreto con la quale
il prodotto fitosanitario dovra' essere posto in commercio.
  La  vendita  e  l'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione,
confezionato   con   l'etichetta  precedentemente  autorizzata,  sono
consentiti fino al 30 gennaio 2007.
  Il  titolare  dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui
al  presente  decreto  e' tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad
informare  i rivenditori e gli utilizzatori sul rispetto dei relativi
tempi fissati per lo smaltimento delle scorte.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana e notificato, in via amministrativa, all'impresa
interessata.
    Roma, 21 settembre 2006
                                      Il direttore generale: Borrello