IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
«l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il decreto ministeriale 17 dicembre 1998, che definisce le
modalita'  per  l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul
mercato  italiano  da  Paesi  comunitari,  cosi'  come modificato dal
decreto ministeriale 21 luglio 2000;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.  290,  relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Vista  la  domanda del 7 febbraio 2006, con cui l'impresa Genetti
GmbH  -  S.r.l.  con  sede  in  Merano,  via  Parini 4/a ha richiesto
l'importazione   parallela  dall'Austria  del  prodotto  Harmony  ivi
registrato  al  n.  2413  a  nome  dell'impresa  Du  Pont  de Nemours
(Deutschland)  GmbH  con  sede  legale  in  di  bad  Homburg, Du Pont
Strasse, 1;
    Vista  la  composizione  percentuale  del  prodotto registrato in
Austria  e  comunicata  in  data  7 aprile 2006 dall'Austrian Federal
Office for Food Safety di tale Paese;
    Accertato  che le differenze nella natura e nella percentuale dei
coformulanti  non  modificano la classificazione di pericolosita' ne'
l'efficacia  agronomica  del  prodotto  fitosanitario  che si intende
importare   rispetto   a   quello   registrato   in  Italia,  con  la
denominazione  Harmony  e  con  il  numero  di registrazione 7946 del
6 febbraio  1991,  a  nome  dell'impresa  Du Pont de Nemours Italiana
S.p.A con sede in Milano, via Pontaccio, 10;
    Considerato  che  il  prodotto  fitosanitario  di  cui  si chiede
l'importazione parallela non deve risultare autorizzato per colture e
dosi di impiego diverse dal prodotto in commercio in Italia;
    Considerato  che la sostanza attiva tifensulfuron metile e' stata
iscritta  nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE con direttiva n.
2001/99/CE  del  21 novembre  2001,  fino  al  30 giugno  2012, e che
conseguentemente  il relativo prodotto fitosanitario Harmony e' stato
ri-registrato con scadenza 30 giugno 2012;
    Considerato che il prodotto di riferimento Harmony autorizzato in
Italia,  e' stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come
previsto  dal  decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
    Vista  la  nuova  etichetta da apporre sulle confezioni importate
cosi'   come   adeguata  alle  norme  vigenti  ed  al  pari  prodotto
fitosanitario gia' in commercio in Italia;
    Visto  il  versamento  di  Euro 516,46 effettuato dal richiedente
quale  tariffa  per  gli  accertamenti  conseguenti al rilascio della
presente autorizzazione;

                              Decreta:

    1.  E'  rilasciata  all'impresa Genetti GmbH - S.r.l. con sede in
Merano,  via  Parini 4/a, fino al 30 giugno 2012, l'autorizzazione n.
13427/IP   all'importazione   parallela   dall'Austria  del  prodotto
fitosanitario   classificato  pericoloso  per  l'ambiente  denominato
HARMONY ed ivi autorizzato al n. 2413.
    2.  Sono  fatti  comunque salvi gli adeguamenti del prodotto alle
condizioni  che  verranno  definite  al  termine delle valutazioni in
applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto
legislativo n. 194/1995 attualmente in corso.
    3. Il prodotto e' importato dall'Austria in confezioni pronte per
l'impiego nelle taglie da g 10 e g 60.
    4.  E'  approvata,  quale  parte integrante del presente decreto,
l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
    La    presente    autorizzazione   sara'   notificata,   in   via
amministrativa all'impresa Genetti GmbH - S.r.l.
      Roma, 7 settembre 2006
                                      Il direttore generale: Borrello