IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive; Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 1995, con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Ravenna» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Ravenna»; Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Ravenna» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 15 luglio 2006; Vista la successiva nota dell'ente tutela vini di Romagna tesa ad ottenere la correzione di resa uva/ha per la tipologia «Ravenna» ciliegiolo prevista all'art. 4 del sopra citato disciplinare di produzione, dovuta a mero errore materiale; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Ravenna», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Ravenna», approvato con decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.