IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto  Ministero  delle politiche agricole e forestali
27 marzo  2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  84  del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento
per  lo  schedario  vitivinicolo  nazionale  e per l'iscrizione delle
superfici  vitate  negli  albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi
delle vigne IGT e norme aggiuntive;
  Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 1995, con il quale e'
stata   riconosciuta   la  indicazione  geografica  tipica  dei  vini
«Ravenna»   ed   e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione e successive modifiche;
  Vista  la  domanda  presentata  dall'Ente  tutela  vini di Romagna,
intesa  ad  ottenere  la  modifica del disciplinare di produzione dei
vini a indicazione geografica tipica «Ravenna»;
  Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole
della regione Emilia-Romagna;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  della  indicazione geografica
tipica dei vini «Ravenna» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 163 del 15 luglio 2006;
  Vista  la  successiva nota dell'ente tutela vini di Romagna tesa ad
ottenere  la  correzione  di  resa  uva/ha per la tipologia «Ravenna»
ciliegiolo  prevista  all'art.  4  del  sopra  citato disciplinare di
produzione, dovuta a mero errore materiale;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  contro deduzioni da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione dei vini a indicazione geografica tipica
«Ravenna»,   ed   all'approvazione   del   relativo  disciplinare  di
produzione  in  conformita'  al parere espresso al riguardo dal sopra
citato Comitato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica
tipica «Ravenna», approvato con decreto ministeriale 18 novembre 1995
e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al
presente  decreto  le  cui disposizioni entrano in vigore a decorrere
dalla vendemmia 2007.